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Sentenza — n. 28636/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28636/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28636/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IORIO ANTONIO nato a CASERTA il 20/08/1971 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; usilío il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA Oe(ha concluso chiedendo 1,veht' `R- )j-1411 udito il dife ore

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28636/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata ( Sez. 6, n. 48093 dei 10/10/2018, Rv. 274230 - 01 ). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie sottrazione dell'iva bancarotta fraudolenta rimborso dell'IVA errore contabile omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
1.5.11 quinto motivo è manifestamente infondato, non essendo affatto precluso al gìudice considerare, ai fini della negazione delle attenuanti generiche, rimandando espressamente l'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la gravità - anche sotto il profilo economico - dei fatti di bancarotta, in considerazione della entità delle somme distratte anche grazie alla preordinata sottrazione delle scritture contabili.
art. 606 cod. proc. pen
a, Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IORIO ANTONIO nato a CASERTA il 20/08/1971 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; usilío il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA Oe(ha concluso chiedendo 1,veht' `R- )j-1411 udito il dife ore

RITENUTO IN FATTO

1.Iorio Antonio, per il tramite del difensore di fiducia, ricorre per la cassazione della sentenza del 16.1.2020 della Corte di Appello di Firenze, che, in parziale conferma della pronuncia del Tribunale di Pistoia del 16.11.2017 - che aveva condannato il predetto alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, prima parte, di cui agli artt. 216, comma 2, 223 Legge fall., e patrimoniale, quale amministratore di fatto dell'impresa individuale Tosco Edile dichiarata fallita il 20.4.11 - ha rideterminato le pene accessorie fallimentari in anni cinque. 1.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli articoli 495, 603 codice di rito. Lampante è il vizio di motivazione in relazione alla revoca dei testi già ammessi e citati dal tribunale, atteso che il percorso argomentativo della sentenza impugnata è a dir poco apparente, limitandosi acriticamente a ripercorrere quanto sostenuto dal tribunale senza tener conto delle osservazioni della difesa; questa aveva evidenziato i temi rilevanti su cui potevano testimoniare i testi, Mazza e Guida, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria dibattimentale, i quali, essendo entrambi operai della Tosco Edile nei periodi oggetto delle imputazioni, ben avrebbero potuto riferire sui lavori effettuati, sulle modalità operative, sull'utilizzo delle attrezzature noleggiate, sulle somme percepite, sulle modalità di pagamento - così come evidenziato nei motivi di appello - ovvero su circostanze utili a provare che le somme percepite dalla Planet Art non erano da considerarsi un'utile ma dalle stesse dovevano essere detratte le spese affrontate per la realizzazione di lavori edili, in parte registrate nel registro íva acquisti e in parte effettuate in contanti per pagare gli operai, il loro vitto e alloggio in Toscana. 1.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli articoli 125, comma 3, e 192 codice di rito e all'articolo 216 numero 1 legge fall., limitatamente alla distrazione della somma di euro 777.645. La Corte territoriale, nonostante espressa sollecitazione in tal senso, ha completamente omesso di valutare, come pure il tribunale, una prova decisiva e cioè il registro iva acquisti e vendite ( prodotto su dischetto non solo dall'imputato, nel corso dell'esame, a sostegno dell'impiego delle somme percepite per la realizzazione dei lavori commissionati dalla Planet Art e asseritamente ipotizzate distratte nei capo di imputazione, ma già acquisito nel corso delle indagini dal maresciallo Ducceschi presso il consulente contabile della Tosco Edile, Morini Massimiliano, il quale dal suo sistema informativo era riuscito ad estrapolare copia del registro iva acquisti e vendite della società relativo agli anni 2007/2008, così documentando non solo gli incassi ma anche le spese effettuate ).

A fronte di tali risultanze non si comprende, una volta accertato che le operazioni poste a base delle fatture di vendita emesse in favore della Planet Art dovessero ritenersi effettuate per operazioni esistenti, come possa ancora logicamente e coerentemente affermarsi che i lavori commissionati e pagati dalla Planet alla Tosco Edile con le predette fatture non fossero mai stati realizzati. Evidentemente se le operazioni erano esistenti i lavori commissionati erano stati realizzati e si badi di tanto non si era mai lamentata nemmeno la società committente Planet Art. Pertanto, si sarebbe dovuto tener conto dei pagamenti effettuati nel medesimo periodo storico dalla fallita a favore dei fornitori dei materiali e dei noleggiatori delle attrezzature, pagamenti pari alla somma incassata dalla Planet Art. 1.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 codice di rito e all'art. 216 n. 2 L.f.., lamentando che la Corte territoriale non aveva considerato come dalla relazione del curatore fallimentare emergesse che gli erano state fornite tutte le indicazioni utili a ricostruire l'attivo e il passivo esistente, e che quindi, pur in assenza di documentazione contabile, lo stesso era riuscito ad effettuare tutte le attività di ricerca necessarie per tutelare i creditori; in particolare veniva indicata l'esistenza di un di contratto di subappalto con la Planet Art così che si poteva certamente risalire alle somme percepite nel passato a titolo di pagamento ma soprattutto si consentiva di cercare di ottenere il pagamento del residuo per lavori effettuati e sino a quel momento ancora non saldati.

In ogni caso il comportamento collaborativo dell'imputato è sintomatico dell'assenza della finalità prevista dalla norma ai fini della consumazione del reato di bancarotta documentale per sottrazione. A fronte di tutto ciò la Corte si limita ad argomentare esclusivamente sulla base della falsità della denuncia generica di smarrimento delle scritture contabili laddove emerge la insussistenza del dolo specifico come si ricava dalla stessa relazione ex articolo 33 del curatore.1.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge e difetto dì motivazione in relazione all'articolo 219 L.F.

Unico è il reato malgrado la pluralità di fatti di distrazione e occultamento, quindi la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto sussistenti più ipotesi di bancarotta, diverse e distinte tra loro; nel caso di specie si versa piuttosto in più segmenti facenti parte della medesima condotta e riferibili allo stesso fallimento; andava quindi esclusa l'aggravante di cui all'articolo 219 I.f.. 1.5.Col quinto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli articoli 62-bis e 133 cod. pen.. La corte di appello non ritiene di concedere le attenuanti generiche "per la calidità dimostrata nella massimizzazione del profitto illecito ammontante a considerevoli somme di danaro, realizzata con la preordinata sottrazione delle scritture contabili a mezzo della falsa denuncia di smarrimento" liquidando con argomentazioni inconferenti la richiesta di concessione delle attenuanti generiche formulata con specifico motivo di appello; e ciò, peraltro, nonostante fossero stati indicati elementi positivi di valutazione, del tutto ignorati dalla corte territoriale, quale ad esempio la circostanza della fattiva collaborazione di brio nella indicazione di aspetti utili alla ricostruzione della situazione debitoria e creditoria dell'impresa fallita. 1.6.Col sesto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli articoli 133 e 216 L.F. anche sotto il profilo della determinazione della pena accessoria.

Decaduto l'automatismo, la sentenza impugnata appare affetta da difetto di motivazione; la corte territoriale infatti ridetermina in anni 5 le pene accessorie ritenendole congrue in relazione al non trascurabile tasso di scorrettezza che ha connotato la gestione aziendale, omettendo di considerare il comportamento successivo al reato, documentato nella relazione del curatore fallimentare, di cui si è più volte fatto cenno.

2. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile, peccando in ogni sua parte di genericità, e reiterando in ogni caso censure a cui la Corte di appello aveva già dato risposte precise ed esaustive. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente lamenta vizio di motivazione rispetto al provvedimento di revoca dei testi della difesa indicati nel ritenuto in fatto, ritenuti manifestamente superflui dal primo giudice, poiché a suo giudizio i due operai, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria, avrebbero potuto riferire sulle modalità operative, sull'utilizzo delle attrezzature noleggiate, sulle somme percepite e sulle modalità di pagamento, argomenti rientranti nel tema "altre circostanze ritenute utili" come articolato nella lista testi.

Sul punto la motivazione della sentenza non è affatto carente evidenziando la superfluità dei testi rispetto al tema sul quale erano stati indicati, ossia il ruolo degli imputati nella società Tosco Edile, e l'estraneità dei nuovi temi rispetto a quelli per i quali la prova era stata richiesta ( non potendosi farli rientrare nella generica dizione " altre circostanze ritenute utili " costituente formulazione generica del capitolo di prova che rende la richiesta di prova inammissibile in parte qua ) . Né i testi sono stati ritenuti decisivi, o assolutamente necessari, dalla corte territoriale nel giudìzio di appello, che poggia le ragioni della conferma della affermazione di responsabilità delYlorio, anche in ordine alla condotta distrattiva, su circostanze specifiche, ritenute, in buona sostanza, non superabili attraverso le affermazioni testimoniali di due operai vertenti su circostanze genericamente formulate che nell'ottica difensiva avrebbero dovuto ricostruire i costi aziendali dei quali neppure l'imputato aveva dimostrato di avere una qualche contezza.

Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata ( Sez. 6, n. 48093 dei 10/10/2018, Rv. 274230 - 01 ). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Ed invero, con riferimento alle distrazioni delle somme versate da Planet Art, va ricordato che costituisce il frutto della granitica interpretazione nella giurisprudenza di questa Corte della disposizione incriminatrice della bancarotta patrimoniale per distrazione il principio secondo cui, una volta accertato che l'imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, ne' sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti; ciò in quanto il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio ( cfr.

Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 7569 del 21/04/1999, Rv. 213636 - 01 ). Nell'affermare tale principio, questa Corte ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fai!. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato.

E' evidente che la giustificazione idonea ad escludere il reato non può essere quella che si fondi su presunti reimpieghi, genericamente affermati, delle somme per il pagamento dei debiti societari, addotti nel caso di specie dal ricorrente a giustificazione della sparizione dei ricavi, senza idonei supporti documentali, che diano conto in maniera specifica e dettagliata della effettiva destinazione di esse, alla cui carenza si è inteso sopperire adducendosi l'assenza di accertamenti contabili al riguardo da parte del curatore e della P.G. che svolse le indagini nonostante il dischetto messo a disposizione contenente il registro iva acquisti e vendite, laddove l'assoluta mancanza delle scritture contabili, oggetto di contestazione, è stata accertata nei termini del doloso occultamento finalizzato proprio a ledere gli interessi dei creditori, a vantaggio di quelli propri dell'imputato ( nel caso di specie si è tra l'altro inteso sopperire alle carenze contabili adducendosi uscite di danaro in contanti da dimostrare con le dichiarazioni testimoniali degli operai destinatari di parte delle somme ritenute distratte ).

Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216, comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno - anche - diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di adeguata giustificazione al riguardo ( o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione ).

In definitiva sono destinati a rimanere sullo sfondo gli argomenti difensivi, comunque non ritenuti idonei nella sentenza impugnata a fornire una adeguata giustificazione della destinazione delle somme, che, come osservato dalla corte territoriale, non può dirsi intervenuta nel caso di specie alla stregua delle confuse e a tratti contraddittorie indicazioni offerte. Per altro verso, con le censure mosse, dietro la deduzione dell'inesistente difetto di motivazione, si pretende piuttosto la inammissibile rivalutazione, in questa sede, delle prove, sul presupposto della errata valutazione delle stesse nei due gradi di merito. 1.3.

Quanto al terzo motivo che impinge la fattispecie di bancarotta documentale per sottrazione è il caso di osservare innanzitutto che la sentenza smentisce ìn punto di fatto l'affermazione difensiva secondo la quale l'imputato avrebbe in realtà collaborato con il curatore per ricostruire i lavori edili effettuati dalla società, evidenziando come piuttosto la produzione di alcune specifiche fatture sia stata funzionale solamente alla difesa e confermi la falsità della denuncia di smarrimento delle scritture contabili ( già di per sé inverosimile sia per la genericità delle circostanze di fatto che l'avrebbero accompagnato sia perché corrispondente temporalmente con il momento di cessazione dell'attività aziendale ) e la preordinazione dolosa dell'occultamento delle scritture al fine di conseguire un profitto. 1.4.

La sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2 n. 1, I.f. è pacifica, attesa la condanna per le due ipotesi di bancarotta fraudolenta (documentale e patrimoniale). 1.5.11 quinto motivo è manifestamente infondato, non essendo affatto precluso al gìudice considerare, ai fini della negazione delle attenuanti generiche, rimandando espressamente l'art. 62-bis cod. pen. ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la gravità - anche sotto il profilo economico - dei fatti di bancarotta, in considerazione della entità delle somme distratte anche grazie alla preordinata sottrazione delle scritture contabili.

Di contro, nella sentenza impugnata, si è anche poste in evidenza come la condotta dell'imputato non potesse ritenersi connotata dai tratti collaborativi indicati dalla difesa, non potendosi riconoscere questo carattere alle sole indicazioni volte al recupero delle autovetture, per somme modeste, che inevitabilmente sarebbero state attribuite in ogni caso al fallimento; circostanze queste ritenute evidentemente recessive rispetto alla callidità dimostrata dall'imputato nella realizzazione delle condotte criminose, preordinate piuttosto alla sparizione di beni e scritture contabili.

E' jus receptum, d'altronde, che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); di talché deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili; laddove nel caso di specie sono state esplicitate le ragioni del diniego con indicazione adeguata e logica di circostanze specifiche.

La concessione delle attenuanti generiche richiede, infatti, l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva; ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordìne alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460;

Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768). 1.6. Quanto infine alla rideterminazione delle pene accessorie fallimentari è solo il caso di osservare che In tema di bancarotta, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente ( Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021 Rv. 280898 - 02 ), e quindi le stesse modalità di gestione aziendale ove connotate nel loro complesso da scorrettezza che trasmoda in condotte illecite ( e proprio su tale connotazione si fonda la motivazione della durata delle pene accessorie contenuta nella sentenza impugnata ); tale impostazione è coerente con la previsione normativa che prevede che le pene accessorie conseguano automaticamente all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta, atteso che le misure interdittive ed inabilitative in cui tali pene consistono, incidendo su posizioni soggettive dell'imputato - quali la libertà di iniziativa economica ed il diritto al lavoro - in ragione degli illeciti commessi proprio nell'esercizio dell'attività di impresa, svolgono una funzione spiccatamente preventiva, avente fondamento nella presunzione di pericolosità del medesimo, che con dette misure il legislatore non irragionevolmente intende contenere (Sez. 1, Sentenza n. 35498 del 29/09/2020, Rv. 280203 - 02 ). a, Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P. Q. M. Di