Sentenza — n. 28633/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza deliberata il 28/02/2019, il Giudice di pace di Bologna - investito del giudizio a seguito di ricorso immediato ex art. 21 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 promosso da Valter Governale - ha assolto Luana Iori dai reati di lesioni e minaccia, perché il fatto non sussiste, e Raffaele Battaglia dai medesimi reati, perché il fatto non costituisce reato, condannando la persona offesa ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da Tori.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 507 cod. proc. pen, art. 542 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28633/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 21 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 promosso da Valter Governale - ha assolto Luana Iori dai reati di lesioni e minaccia, perché il fatto non sussiste, e Raffaele Battaglia dai medesimi reati, perché il fatto non costituisce reato, condannando la persona offesa ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da Tori.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile GOVERNALE VALTER nato a SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO il 24/05/1949 nel procedimento a carico di: BATTAGLIA RAFFAELE nato a CERCOLA il 28/07/1955 TORI LUANA nato a LIVORNO il 17/09/1954 avverso la sentenza del 28/02/2019 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.
44. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'assoluzione di Raffaele Battaglia e l'inammissibilità nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 28/02/2019, il Giudice di pace di Bologna - investito del giudizio a seguito di ricorso immediato ex art. 21 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 promosso da Valter Governale - ha assolto Luana Iori dai reati di lesioni e minaccia, perché il fatto non sussiste, e Raffaele Battaglia dai medesimi reati, perché il fatto non costituisce reato, condannando la persona offesa ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da Tori.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione - così riqualificata l'impugnazione giusta ordinanza del Tribunale di Bologna in data 09/12/2019 - Valter Governale, attraverso il difensore Avv. Francesco Cascione, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione, non essendovi corrispondenza, con riferimento a Battaglia, tra motivazione e dispositivo. Il secondo motivo denuncia errata ricostruzione dei fatti, in quanto la teste Lisa Lambertini ha riferito della minaccia profferita da Battaglia. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 507 cod. proc. pen. Il quarto motivo si duole della condanna ex art. 542 cod. proc. pen.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'assoluzione di Raffaele Battaglia e l'inammissibilità nel resto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dal terzo motivo, esso non merita accoglimento, posto che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Atilem, Rv. 280301). Il secondo motivo è, invece, fondato, in quanto come puntualmente dedotto dal ricorrente, la teste Luisa Lannbertini, escussa all'udienza del 29/11/2018 e dalla stessa sentenza impugnata indicata come terza rispetto alle parti, ha riferito delle espressioni ("ti ammazzo") pronunciate da Battaglia.
Ne consegue che, assorbito il primo motivo, relativamente a Battaglia e limitatamente al reato di minaccia, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di Bologna per nuovo esame. Il quarto motivo è manifestamente infondato, discendendo la condanna alla rifusione delle spese processuali dalla disciplina dettata dall'art. 542 cod. proc. pen., laddove del tutto generica è la censura relativa al quantum delle spese liquidate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Battaglia Raffaele limitatamente al reato di minaccia, con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Bologna. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 01/06/202