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Sentenza — n. 28632/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28632/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28632/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 13 dicembre 2017 del Tribunale di Livorno che ha affermato la penale responsabilità di Massimo Fraddanni per il delitto di bancarotta semplice documentale, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale, e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di giustizia. Al Fraddanni è stato contestato di non avere, quale amministratore della Factory s.r.I., dichiarata fallita il 18 settembre 2012, correttamente tenuto le scritture contabili.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28632/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Massimo Fraddanni, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordina alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione con altro reato per il quale egli era stato già giudicato.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta cattiva gestione irregolarità finanziarie frode all'imposta sul valore aggiunto truffa in materia di credito carenze sistemiche
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fraddanni Massimo, nato a Livorno il 13/06/1946 avverso la sentenza del 17/01/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 13 dicembre 2017 del Tribunale di Livorno che ha affermato la penale responsabilità di Massimo Fraddanni per il delitto di bancarotta semplice documentale, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale, e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di giustizia. Al Fraddanni è stato contestato di non avere, quale amministratore della Factory s.r.I., dichiarata fallita il 18 settembre 2012, correttamente tenuto le scritture contabili.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Massimo Fraddanni, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordina alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione con altro reato per il quale egli era stato già giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente rilevarsi che dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Livorno il 14 novembre 2020 risulta che Massimo Fraddanni è deceduto in data 13 novembre 2020. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 27/05/2021. Il Consigli