Sentenza — n. 28627/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - solo con riguardo al trattamento sanzionatorio, assegnando prevalenza, rispetto all'aggravante, alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, e, conseguentemente, riducendo la pena - la decisione dei Tribunale di Bologna, che aveva riconosciuto l'avvocato Mauro Cavalli colpevole del reato di cui all'art. 483 cod. pen., per avere concorso, nell'esercizio della professione forense, nella presentazione di una falsa denuncia di smarrimento di passaporto da parte di Mykalchul Snizhana, destinataria di un ordine di allontanamento del Questore di Bologna, depositando, altresì, presso l'Ufficio Immigrazione della predetta Questura, una nota difensiva in cui era enunciata la impossibilità della donna di lasciare il territorio nazionale perché sprovvista di valido passaporto per l'espatrio, in tal modo, costruendo artificiosamente un presupposto di legittimità dell'inottemperanza all'ordine di espulsione da parte della donna .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 483 cod. pen; Sentenza — n. 28627/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967), o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CAVALLI MAURO nato a MILANO il 21/07/1963 Avverso la SENTENZA del 01/10/2019 della CORTE di APPELLO DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta del 23/04/2021, del Sostituto Procuratore Generale, Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137de1 28.10.2020
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - solo con riguardo al trattamento sanzionatorio, assegnando prevalenza, rispetto all'aggravante, alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, e, conseguentemente, riducendo la pena - la decisione dei Tribunale di Bologna, che aveva riconosciuto l'avvocato Mauro Cavalli colpevole del reato di cui all'art. 483 cod. pen., per avere concorso, nell'esercizio della professione forense, nella presentazione di una falsa denuncia di smarrimento di passaporto da parte di Mykalchul Snizhana, destinataria di un ordine di allontanamento del Questore di Bologna, depositando, altresì, presso l'Ufficio Immigrazione della predetta Questura, una nota difensiva in cui era enunciata la impossibilità della donna di lasciare il territorio nazionale perché sprovvista di valido passaporto per l'espatrio, in tal modo, costruendo artificiosamente un presupposto di legittimità dell'inottemperanza all'ordine di espulsione da parte della donna .
2. Propone ricorso per cassazione il ricorrente, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge in relazione al contestato concorso morale nel delitto di falso posto in essere da Snizhana Mykhalchuk e correlato vizio della motivazione. Sostiene che il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti dell'autrice materiale della condotta non consentirebbe di ipotizzare il delitto in capo al ricorrente quale concorrente morale. Propugna una alternativa, plausibile, ricostruzione del fatto e delle fonti di prova, sostenendo che il ricorrente avesse accompagnato la donna in Questura nell'esercizio di facoltà difensive; che, dalle intercettazioni, non emerge alcuna conversazione nella quale il ricorrente abbia suggerito o consigliato la falsa denuncia di smarrimento; in ogni caso, il falso di cui si discute sarebbe al più inutile dal momento che, per ritardare l'espatrio, sarebbe stato sufficiente non portare con sé il passaporto.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale conclude per la inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore di Cavalli ha depositato, in data 22 maggio 2021, memoria di replica alle conclusioni del P.G., insistendo nei motivi e nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. Esso reitera, di fronte a una doppia conforma statuizione di condanna nei due gradi del giudizio di merito, questioni poste al Tribunale e alla Corte di appello, e che risultano puntualmente e correttamente affrontate.
2. Giova, allora, ricordare che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018), in caso di "doppia conforme", la quale postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324;
Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967), o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio" 2.1. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è il medesimo, sulla base dell'esame degli stessi motivi, dal momento che le censure del ricorrente per cassazione ricalcano essenzialmente i contenuti dell'appello, nell'ambito del quale, a sua volta, venivano riproposte questioni già risolte con argomentazioni convincenti dal Tribunale; sicché, l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove, considerando, altresì, che il meccanismo della doppia conforme determina un unico apparato motivazionale integrato, al quale deve farsi globale riferimento per la valutazione del vizio nei limiti della sua rilevanza.
Per consolidata giurisprudenza, "quando non vi è difformità di decisione, le motivazioni della sentenza di primo e di secondo grado possono integrarsi a vicenda in modo da formare un tutto organico ed inscindibile. Il giudice di appello, pertanto, non ha l'obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti purché dimostri, anche succintamente, di aver tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento" (Sez. 4, n. 1198 del 24/11/1992, Pelli, Rv 193013). 2.2.
Ebbene, si osserva che, in realtà, il ricorrente persegue, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti e una alternativa interpretazione delle fonti di prova, in senso a sé favorevole, senza, tuttavia, offrire elementi di valutazione in grado di scardinare la tenuta logica del ragionamento seguito nella sentenza impugnata, dovendo ricordarsi che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774 ;
Sez. 5 - n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Si richiede, cioè, che entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. ( ex plurimis Sez. 2 n. 5336 del 09701/2018 rv. 272018).2.3. Non considera, invece, il ricorrente che le ragioni che, nell'ambito del procedimento, hanno determinato il mancato esercizio dell'azione nei confronti del concorrente esulano all'evidenza totalmente dall'accertamento del reato, che, invece, si fonda su ben individuate risultanze istruttorie, laddove il procedimento a carico della autrice materiale ha risentito, come si evince dagli atti, dalla circostanza che la donna sia espatriata, dando esecuzione all'ordine del Questore.
Nel processo a carico del ricorrente, tuttavia, l'accertamento, anche incidentale, della commissione del fatto, è avvenuto, dovendo segnalarsi che la sentenza impugnata contiene una puntuale ricostruzione della vicenda, con dettagliati richiami ad elementi significativi acquisiti nel corso delle indagini e confluiti nella istruttoria dibattimentale ( pg. 5), dai quali si è tratto il convincimento del pregresso accordo tra il Cavalli e il lenone Marco. La Corte di merito ha operato una lettura logica dei contenuti delle intercettazioni, ben giustificando le ragioni per le quali si è ritenuto che, pur attraverso il ricorso a un linguaggio volutamente generico e accorto, nelle conversazioni vi fossero riferimenti chiari e inequivoci al suggerimento dato, alla donna, dal ricorrente di presentare la falsa denunzia di smarrimento ( pg. 6), ed ha escluso la sostenibilità di ricostruzioni alternative, in considerazione dellit sequenza temporale delle condotte, per come emergente proprio dalle intercettazioni ( pg. 7).
Risulta, quindi, del tutto irragionevole il persistente tentativo del ricorrente di perseguire una ricostruzione che consenta di dare, a quelle frasi, un senso diverso, riconducendolo a consigli resi nel contesto della lecita ed ordinaria attività professionale.
3. Generica e congetturale la deduzione circa la inutilità del falso, in ordine al quale, in ogni caso, nella sentenza impugnata si rinviene una pertinente osservazione, laddove si segnala che con la condotta accertata nel giudizio sono statX raggiunti due risultati utili: la donna ha potuto continuare a prostituirsi ancora per un mese, prima dell'espatrio, e il suo lenone ha ulteriormente sfruttato tale fonte di guadagno. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così de