Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28626/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28626/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28626/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 22 settembre 2016 del Tribunale di Bologna che aveva affermato la penale responsabilità di Aleko Ferhati per i delitti di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. (capo a) e per il delitto di falsificazione continuata di certificati ed autorizzazioni amministrative (capo b), e applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra tutti i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello, riqualificato il delitto di cui al capo a) come delitto ex art. 497-bis, primo comma, cod. pen. e il delitto di cui al capo b) come delitto di uso continuato di false certificazioni e autorizzazioni amministrative di cui agli artt. 477, 482 e 489 cod. pen., ha ridotto la pena a mesi undici di reclusione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 10 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 497-bis cod.pen, art. 489 cod. pen, art. 175 cod. pen; Sentenza — n. 28626/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 4746 del 12/02/1996, dep. 1995, Sanfilippo, Rv. 204841). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità della motivazione con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. L'istanza è stata rigettata facendo riferimento alla impossibilità di ritenere che l'imputato in futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, desunta dalla circostanza che i fatti si inseriscono in un più ampio fenomeno di cittadini albanesi che tentano di entrare nel Regno Unito mediante la falsificazione di documenti rilasciati dalle autorità greche e dal non avere l'imputato indicato «riferimenti» in Italia.

Parole chiave

Generato dall'IA
frode alla legge sugli stranieri violazione del divieto d'entrata passaporto partenza illegale pirateria aerea domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 10 cod. pen
pen., la violazione dell'art. 10 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Si tratta di motivazione che fa riferimento non agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., ma ad elementi estranei sia alla dimensione oggettiva dello specifico fatto di reato, sia alla dimensione soggettiva del suo autore e quindi non imputabili all'odierno ricorrente.
art. 497-bis cod.pen
Si consideri, a tale proposito, che integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497-bis cod.pen., il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, indipendentemente dall'uso (Sez.
art. 489 cod. pen
Quanto alla carta di identità ed alla patente di guida, ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cod.
art. 175 cod. pen
Con l'atto di appello era stata chiesta l'applicazione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferhati Aleko, nato in Albania il 31/10/1989 avverso la sentenza del 05/11/2019 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio limitatamente al punto del diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 22 settembre 2016 del Tribunale di Bologna che aveva affermato la penale responsabilità di Aleko Ferhati per i delitti di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. (capo a) e per il delitto di falsificazione continuata di certificati ed autorizzazioni amministrative (capo b), e applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra tutti i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello, riqualificato il delitto di cui al capo a) come delitto ex art. 497-bis, primo comma, cod. pen. e il delitto di cui al capo b) come delitto di uso continuato di false certificazioni e autorizzazioni amministrative di cui agli artt. 477, 482 e 489 cod. pen., ha ridotto la pena a mesi undici di reclusione.

Al Ferhati è stato contestato di avere formato un falso passaporto greco recante la sua effigie e le generalità di un cittadino greco e di essere stato trovato in possesso di detto documento all'aeroporto di Bologna, nonché di avere contraffatto la carta di identità e la patente di guida rilasciati dalle autorità greche al cittadino greco cui era intestato anche il passaporto e di avere esibito detti documenti alla polizia di frontiera italiana.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Aleko Ferhati, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 10 cod. pen. e degli artt.345, 129 e 529 cod. proc. pen.. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello, avendo accertato che non era possibile condannare l'imputato per la falsificazione del passaporto e degli altri documenti, in quanto avvenuta all'estero e difettando la condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen., avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare non doversi procedere per tali reati, senza alcuna possibilità di una loro riqualificazione in fattispecie meno gravi, poiché altrimenti il giudice viene a pronunciarsi su un fatto diverso da quello per il quale è stata esercitata la azione penale, al cui corretto esercizio è subordinata la facoltà del giudice di riqualificare il fatto contestato.

Né in contrario può sostenersi che la diversa qualificazione giuridica del fatto può comportare un regime di procedibilità diverso, atteso che il mutamento della qualificazione giuridica, implicando una sia pur minima valutazione di merito, può essere effettuata soltanto dal giudice del merito e solo dopo che sia stato accertato il legittimo esercizio dell'azione penale che presuppone la sussistenza della condizione di procedibilità. A sostegno di tale assunto, il ricorrente invoca la giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo la quale la mancanza di una condizione di procedibilità - nella specie, la querela - osta a qualsiasi altra indagine in fatto, imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità (Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015, Gioia, Rv. 265098;

Sez. 5, n. 4746 del 12/02/1996, dep. 1995, Sanfilippo, Rv. 204841). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità della motivazione con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. L'istanza è stata rigettata facendo riferimento alla impossibilità di ritenere che l'imputato in futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, desunta dalla circostanza che i fatti si inseriscono in un più ampio fenomeno di cittadini albanesi che tentano di entrare nel Regno Unito mediante la falsificazione di documenti rilasciati dalle autorità greche e dal non avere l'imputato indicato «riferimenti» in Italia.

Si tratta di motivazione che fa riferimento non agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., ma ad elementi estranei sia alla dimensione oggettiva dello specifico fatto di reato, sia alla dimensione soggettiva del suo autore e quindi non imputabili all'odierno ricorrente. Al contempo vengono trascurati altri elementi rilevanti, come l'incensuratezza dell'imputato, la collaborazione da lui prestata e la minima gravità dei fatti. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine all'omessa applicazione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sebbene egli avesse avanzato istanza in tal senso.

Sul punto la Corte territoriale ha del tutto omesso di motivare, né le ragioni del rigetto possono rinvenirsi in quelle che hanno condotto alla negazione della sospensione condizionale della pena, istituto diverso e fondato su presupposti diversi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Dalla mera lettura dei capi di imputazione — e quindi anche prescindendo da accertamenti di merito in ordine alla sussistenza ed alle modalità di commissione dei fatti contestati — risulta che nel caso di specie al Ferhati è stato contestato non solo di avere falsificato i documenti sopra indicati, ma anche di averli posseduti ed esibiti in Italia alla Polizia di frontiera. L'azione penale è stata esercitata non solo per quei fatti di falsificazione per la cui procedibilità era necessaria, secondo l'impostazione seguita dal ricorrente, la richiesta del Ministro della giustizia, ma anche per il possesso e l'utilizzazione di detti documenti in Italia, fatti che erano procedibili d'ufficio, a prescindere dalla sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen..

Si consideri, a tale proposito, che integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497-bis cod.pen., il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, indipendentemente dall'uso (Sez. 5, n. 17792 del 21/02/2019, Fall, Rv. 276345). Quanto alla carta di identità ed alla patente di guida, ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità ovvero che non si tratti di concorso punibile, sicché sussiste il reato quando la falsificazione non è punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato (Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Okafor, Rv. 262113).

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena affermando che non può ritenersi che l'imputato in futuro si asterrà dal commettere reati, sia perché i fatti si inseriscono in un più ampio fenomeno di cittadini albanesi che tentano di entrare nel Regno Unito mediante la falsificazione di documenti rilasciati dalle autorità greche, sia perché l'imputato non ha indicato «riferimenti» in Italia. Non è, però, possibile comprendere il ragionamento che ha portato la Corte di appello a desumere da tali circostanze una maggiore pericolosità dell'imputato, al quale non può addebitarsi che anche altri suoi connazionali abbiano utilizzato il medesimo illecito stratagemma per tentare di emigrare in altri Paesi europei o di non avere «riferimenti» in Italia, trattandosi di soggetto straniero recatosi in Italia solo perché in transito sull'aeroporto di Bologna in attesa di imbarcarsi su altro volo. La motivazione risulta del tutto illogica.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato. Con l'atto di appello era stata chiesta l'applicazione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.. La Corte di appello non ha accolto detta istanza e tuttavia sul punto non ha fornito alcuna motivazione, pur non risultando la pena inflitta o i precedenti penali dell'imputato ostativi al beneficio.

4. La fondatezza del ricorso non consente di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, non essendo il relativo termine ancora maturato, dovendo tenersi conto della sua sospensione, ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, decreto- legge n. 18 del 2020. Detta disposizione è applicabile, in quanto il ricorso è pervenuto alla cancelleria di questa Corte di cassazione in data 1 giugno 2020, e determina la sospensione da tale data sino al 31 dicembre 2020. Aggiungendo al termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, il periodo di sospensione sopra indicato, la suddetta causa estintiva non è ancora maturata alla data odierna.

5. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna con rinvio per nuovo esame su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il