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Sentenza — n. 28625/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28625/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28625/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 17402 del 2019 - della sentenza della medesima Corte di assise di appello del 6 novembre 2017, ha parzialmente riformato la sentenza del 3 marzo 2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Arjan Ziu, Mikele Ziu, Rudi Ziu ed Antonio Ziu per i delitti di omicidio volontario ai danni di Roberto Tizi, aggravato dai motivi abbietti e futili (capo A), di lesioni volontarie ai danni di Maria Rosa Puglisi (capo B) e detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo (capo C) e, ritenuta la continuazione tra i reati, applicate a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed operata la diminuzione di pena per la scelta del rito ha condannato Arjan Ziu alla pena di anni diciotto di reclusione e gli altri imputati alla pena di anni diciassette e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28625/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso Antonio Ziu, a mezzo del suo difensore, nonché Mikele Ziu e Rudi Ziu, a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale contestualmente lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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gravità della pena circostanza attenuante sanzione penale responsabilità scemata sanzione sproporzionata adeguamento della pena
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Ziu Mikele, nato in Albania il 16/04/1963 2. Ziu Rudi, nato in Albania il 29/03/1990 3. Ziu Antonio, nato in Albania il 31/03/1997 avverso la sentenza del 11/09/2019 della Corte di assise di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che i ricorsi di Rudi Ziu ed Antonio Ziu siano dichiarati inammissibili e che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio nei confronti di Mikele Ziu per morte del reo; lette le richieste del difensore delle parti civili Franco Tizi e Vera Vagni, avv. Renzo Interlenghi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; lette le richieste dei difensori dei ricorrenti, avv.ti Antonio Valentini e Maurizio Cacaci, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 17402 del 2019 - della sentenza della medesima Corte di assise di appello del 6 novembre 2017, ha parzialmente riformato la sentenza del 3 marzo 2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Arjan Ziu, Mikele Ziu, Rudi Ziu ed Antonio Ziu per i delitti di omicidio volontario ai danni di Roberto Tizi, aggravato dai motivi abbietti e futili (capo A), di lesioni volontarie ai danni di Maria Rosa Puglisi (capo B) e detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo (capo C) e, ritenuta la continuazione tra i reati, applicate a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed operata la diminuzione di pena per la scelta del rito ha condannato Arjan Ziu alla pena di anni diciotto di reclusione e gli altri imputati alla pena di anni diciassette e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

Decidendo sulle impugnazioni proposte dai difensori degli imputati e dal Procuratore generale presso la Corte di appello, la Corte di assise di appello di L'Aquila, con sentenza del 6 novembre 2017, negate ad Arjan Ziu le circostanze attenuanti generiche e ritenute le stesse prevalenti sull'aggravante dei motivi futili ed abbietti esclusivamente in relazione all'imputato Antonio Ziu, ha rideterminato in anni trenta di reclusione la pena inflitta ad Arjan Ziu, in anni sedici di reclusione la pena inflitta a Mikele Ziu e Rudi Ziu ed in anni dodici e mesi quattro quella a carico di Antonio Ziu.

La sentenza della Corte di assise di appello di L'Aquila è stata poi annullata da questa Corte di cassazione con la sentenza sopra citata esclusivamente in relazione all'aggravante dei motivi abbietti e futili con rinvio alla Corte di assise di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto e sul conseguente trattamento sanzionatorio. La Corte di assise di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha quindi parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare escludendo l'aggravante dei motivi futili ed abbietti e rideterminando in anni diciassette di reclusione la pena inflitta ad Arjan Ziu, in anni quattordici di reclusione ciascuno la pena inflitta a Mikele Ziu e Rudi Ziu ed in anni dodici e mesi quattro la pena inflitta ad Antonio Ziu.

2. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso Antonio Ziu, a mezzo del suo difensore, nonché Mikele Ziu e Rudi Ziu, a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale contestualmente lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod.proc. pen., la violazione degli artt. 132 e segg. cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La pena, sostengono i ricorrenti, non poteva ritenersi fissata in misura «non eccessiva», come invece affermato dal giudice del rinvio, poiché la pena base era stata fissata in anni ventitrè di reclusione, ossia in misura prossima al massimo edittale di anni ventiquattro di reclusione. inoltre, non si era tenuto conto della marginalità del ruolo degli imputati rispetto alla posizione di Arjan Ziu,.

Il Giudice, per giustificare l'entità della pena inflitta ad Antonio Ziu, ha fatto riferimento all'assenza di segni di resipiscenza, per avere egli sempre negato le sue responsabilità, non considerando che era diritto dell'imputato difendersi negando l'addebito. La decisione impugnata in questa sede, sostengono i ricorrenti, ha determinato uno squilibrio, accomunando la posizione degli imputati che inizialmente erano stati assoggettati a trattamenti sanzionatori molto differenti tra loro. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto riconsiderare le posizioni dei vari imputati e rideterminare la pena nei limiti minimi, applicando le generiche nella massima estensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente rilevarsi che dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Martinsicuro il 15 aprile 2021 risulta che Mikele Ziu è deceduto a Larino in data 11 febbraio 2021. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241).

2. I ricorsi di Antonio Ziu e Rudi Ziu sono inammissibili per manifesta infondatezza. Il Giudice del rinvio ha fornito adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, osservando che la pena non è eccessiva se raffrontata alla brutalità e spregevolezza dell'azione e che la riduzione di pena applicata per le attenuanti generiche non nella massima estensione possibile trova giustificazione, quanto ad Antonio Ziu, nella sua ostinazione nel negare ogni responsabilità e nella debolezza degli elementi in virtù dei quali dette attenuanti vennero ritenute applicabili. Quanto agli altri due ricorrenti, la maggior pena ad essi inflitta rispetto ad Antonio Ziu trova giustificazione, secondo la Corte di assise di appello, nella giovanissima età di quest'ultimo. La Corte di assise di appello, nello stabilire il trattamento sanzionatorio da riservare a ciascun imputato, ha considerato la diversità della loro posizione, provvedendo di conseguenza a determinare in modo corrispondente la pena da infliggere a ciascuno di essi.

3. All'inammissibilità dei ricorsi di Antonio Ziu e Rudi Ziu consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

4. Non può essere accolta la domanda delle parti civili di condanna dei ricorrenti al pagamento in loro favore delle spese processuali relative al giudizio di legittimità. I ricorrenti Rudi Ziu e Antonio Ziu, limitandosi ad impugnare il punto della sentenza relativo al trattamento sanzionatorio, non hanno inteso impugnare le statuizioni civili della sentenza indicata in epigrafe, cosicché non ricorre la soccombenza dell'imputato rispetto alla parte civile che solo può giustificare la condanna alla rifusione delle spese da questa sostenute. Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato; ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione de qua (Sez. 5, n. 11272 del 23/09/1998, Cucumazzo, Rv. 211516;

Sez. 6, n. 49864 del 29/11/2013, Talone, Rv. 258133; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ziu Mikele per essere i reati a lui ascritti estinti per morte del reo. Dichiara inammissibili i ricorsi di Ziu Rudi e Ziu Antonio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec