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Sentenza — n. 28623/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28623/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28623/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, investito dell'appello proposto dalla parte civile Arcangeli Claudio, in totale riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato Novelli Massimo colpevole dei reati di lesioni personali e minaccia e lo ha condannato alla pena di euro 700 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile e alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute.

Regesto Legislator

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art. 622 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28623/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale, il difensore della parte civile e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte, accompagnate da motivi a sostegno delle stesse.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale principio del ne bis in idem errore nella commisurazione della pena pena massima motivi di cassazione proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 622 cod. proc. pen
Il rinvio deve essere disposto non al giudice penale (come richiesto dalla parte civile), ma al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NOVELLI MASSIMO nato a ROMA il 07/08/1975 avverso la sentenza del 15/01/2019 del TRIBUNALE di TIVOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha chiesto di annullare senza rinvio la statuizione relativa all'affermazione della penale responsabilità e annullare con rinvio la sentenza impugnata relativamente alla statuizione civile con rinvio al giudice civile competente per valore; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Massimiliano Ciccacci, che ha chiesto di rigettare il ricorso e, eventualmente, nel caso di rinvio, di disporlo al giudice penale, e ha presentato istanza di liquidazione essendo il Claudio Arcangeli ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Sonia Palombi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. •

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, investito dell'appello proposto dalla parte civile Arcangeli Claudio, in totale riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato Novelli Massimo colpevole dei reati di lesioni personali e minaccia e lo ha condannato alla pena di euro 700 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile e alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo e il secondo lamenta violazione di legge per avere il giudice di appello riformato anche la statuizione penale di assoluzione in assenza di impugnazione del Pubblico ministero. 2.2. Con il terzo denuncia violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e art. 6, par. 3 lett.

d) della Cedu, per avere il giudice di appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di testimoni senza procedere a nuova escussione degli stessi 2.3. Con il quarto rileva che il termine di prescrizione sarebbe maturato prima della sentenza di appello.

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale, il difensore della parte civile e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte, accompagnate da motivi a sostegno delle stesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'appello è stato proposto solo dalla parte civile agli effetti civili. In assenza di impugnazione del Pubblico ministero il Tribunale non poteva "intervenire", come invece ha fatto, sui capi relativi alla responsabilità penale coperti dal "giudicato". La sentenza va pertanto annullata senza rinvio agli effetti penali, essendo definitiva, a tale riguardo, la pronuncia assolutoria di primo grado.3. Quanto alle statuizioni civili, le uniche che possono residuare, è pacifico che il ribaltamento della pronuncia assolutoria si fonda su una diversa valutazione, quantomeno, delle dichiarazioni, decisive, rese dalla persona offesa. Costituisce violazione di legge ed è, di conseguenza, deducibile, ex art. 606 lett.

c) cod. proc. pen. con ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio (Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, dep. 2020, De Grossi, Rv. 278140). La sentenza va annullata con rinvio agli effetti civili. Il rinvio deve essere disposto non al giudice penale (come richiesto dalla parte civile), ma al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., che così dispone con riferimento a tutti i casi di annullamento che abbiano ad oggetto esclusivamente le statuizioni ad effetti civili (vedi Sez. U del 28 gennaio 2021, Cremonini, informazione provvisoria n. 1 del 2021). Al giudice civile va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per il presente giudizio di legittimità.

4. La parte civile è soccombente; l'istanza di liquidazione delle competenze spettanti, per il giudizio di legittimità, al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va indirizzata al giudice a quo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso il 26/05/2