Sentenza — n. 28368/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza deliberata in data 15/02/2021, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato - sia pure con le precisazioni più oltre svolte - l'ordinanza in data 11/01/2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Roma ha applicato ad Antonio Reale la misura della custodia in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie di partecipazione ad associazione mafiosa (per aver partecipato al sodalizio promosso da Antonio Antinozzi, organizzato da Decoroso Antinozzi e da Agostino Di Franco, che si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati relativi al traffico di stupefacenti, di estorsione, danneggiamento e minaccia; nel territori dei comuni di Santi Cosma e Damiana, Castelforte, Minturno e limitrofi: capo 1), di tentata estorsione pluriaggravata in danno di Enrico Giuliano (capo 17), di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti (capo A) e di cessioni illecite di sostanze stupefacenti (capi da 4 a 7).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 28368/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modìficazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REALE ANTONIO nato a MINTURNO il 12/09/1966 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.
44. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. (:v)
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata in data 15/02/2021, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato - sia pure con le precisazioni più oltre svolte - l'ordinanza in data 11/01/2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Roma ha applicato ad Antonio Reale la misura della custodia in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie di partecipazione ad associazione mafiosa (per aver partecipato al sodalizio promosso da Antonio Antinozzi, organizzato da Decoroso Antinozzi e da Agostino Di Franco, che si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati relativi al traffico di stupefacenti, di estorsione, danneggiamento e minaccia; nel territori dei comuni di Santi Cosma e Damiana, Castelforte, Minturno e limitrofi: capo 1), di tentata estorsione pluriaggravata in danno di Enrico Giuliano (capo 17), di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti (capo A) e di cessioni illecite di sostanze stupefacenti (capi da 4 a 7).
2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ha proposto ricorso per cassazione Antonio Reale, attraverso il difensore Avv. Pasquale Cardillo Cupo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 416-bis cod. pen. e vizi di motivazione. Il Tribunale del riesame ha travisato le conversazioni di Nicola Schiavone intercettate, che parlava a titolo personale, non essendo emerso alcun collegamento degli indagati e dello stesso Reale con la consorteria dei Casalesi, di cui Schiavone sarebbe stato il portavoce. Quanto alla partecipazione di Reale, l'ordinanza impugnata non indica gli elementi dimostrativi delle condotte poste in essere dal ricorrente quale membro di un'associazione mafiosa, di cui peraltro non si danno informazioni circa l'epoca di costituzione, l'identità degli affiliati, la stabilità e la persistenza, la struttura.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modìficazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso - che investe la sola imputazione provvisoria del reato associativo sub 1) - è fondato.1.1. In limine, mette conto rilevare che il giudice del riesame - pur statuendo la conferma dell'ordinanza applicativa nei confronti di Reale - ha ritenuto "assorbita" l'imputazione relativa all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (capo A) in quella afferente all'associazione di stampo mafioso (capo 1): secondo il giudice del riesame, «pur essendo emerso, dal cospicuo materiale indiziario, che una delle principali fonti di guadagno e attività del gruppo facente capo ad Antoniozzi fosse lo spaccio, nella zona di rispettiva competenza e controllo, di stupefacente, e che tale attività fosse posta in essere in modo organizzato sistematico e con suddivisione dei ruoli, non può ritenersi che sia emersa l'esistenza di una struttura criminale autonoma e differenziata rispetto a quella già qualificata - in ragione delle altre attività criminali e del controllo del territorio - nell'alveo dell'art. 416-bis cod. pen.».
2. Ciò premesso, come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, «le indicazioni di cui alla p. 2 dell'ordinanza impugnata siano riferite alla posizione di "Di Martino", mentre il nome di Reale Antonio compare solo all'ultima pagina» a proposito dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei termini indicati, la motivazione dell'ordinanza impugnata è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto).
3. Pertanto, con riferimento all'imputazione provvisoria sub 1), l'ordinanza impugnata - assorbite le ulteriori doglianze - deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Roma; la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. C