Sentenza — n. 28367/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONIFACIO CIRO nato a GAETA 11 16/12/1990 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUT°. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 74 d.P.R. n. 309/90; Sentenza — n. 28367/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'ordinanza impugnata, inoltre, non dà adeguatamente conto della significatività, sul piano del giudizio di gravità indiziaria in ordine all'esistenza dal requisito organizzativo, dell'episodio dell'acquisto da parte di un soggetto di sostanza stupefacente e dell'iniziativa - il cui esito non è indicato - tesa al coinvolgimento di altra persona nell'attività di spaccio. Pertanto, assorbito il motivo sulle esigenze cauteiari, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Roma; la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONIFACIO CIRO nato a GAETA 11 16/12/1990 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUT°. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.
44. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni del difensore Avv. Pasquale Cardillo Cupo nel senso dell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza deliberata il 15/02/2021, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza in data 11/01/2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato a Ciro Bonifacio la misura della custodia in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie di partecipazione - con il ruolo di custode della sostanza stupefacente e preposto alla vendita al dettaglio - ad associazione dedita al traffico di stupefacenti promossa e organizzata da Ettore e Maurizio Mendico (capo 22) e di cessioni illecite di sostanze stupefacentì (capi da 25 a 32; capo 55).
2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ha proposto ricorso per cassazione Ciro Bonifacio, attraverso il difensore Avv. Pasquale Cardillo Cupo, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione. In ordine alla sussistenza del reato associativo, deduce il ricorso la mancanza dell'elemento oggettivo del reato, posto che la presunta consorteria non presenta una struttura, considerata l'ambiguità del concetto di "fungibilità dei ruoli", è priva di risorse economiche, non è dotata di cassa e comunque, non si comprende il vantaggio apportato ai presunti membri, non si registrano contatti tra gli organizzatori (i fratelli Mendico) e i sodali, tanto più che non vi è concorrenza tra i due sodalizi che si vorrebbero contrapposti.
Quanto alla partecipazione del ricorrente, Bonifacio si è reso protagonista di alcuni reati di cessione di stupefacenti, entrando in rapporto con i fratelli Parente e con altri, ma non è emerso alcun rapporto di conoscenza con i Mendico. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge in relazione alle esigenze cautelari, risalendo le condotte contestate al 2017, laddove il numero delle cessioni, enfatizzato dall'ordinanza impugnata, è circoscritto, tanto più che la maggioranza delle cessioni riguarda quantitativi irrisori.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente Avv. Pasquale Cardillo Cupo ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
2. A sostegno del giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di cui all'imputazione sub 22), il giudice del riesame ha valorizzato elementi dallo stesso ritenuti espressivi della riconoscibilità, nel caso di specie, dell'elemento organizzativo del reato associativo. L'ordinanza impugnata, invero, richiama due conversazioni intercettate di Nicola Schiavone rispettivamente con Franco Cappelli e con Agostino Di Franco (nessuno dei due partecipe del sodalizio in esame), in cui l'esponente del clan dei Casalesi parla della «divisione della zona di pertinenza del vecchio clan» costituita dai paesi di Castelforte e Santi Cosma e Damiano «in una "di sopra" gestita dai Mendico e da quella gestita da Antoníozzí», precisando che entrambi i gruppi criminali fanno parte della "fratellanza" con i Casalesi.
Rileva inoltre il giudice del riesame che, dalle conversazioni intercettate relative all'attività di spaccio, emerge che la stessa era svolta dagli appartenenti al gruppo con la consapevolezza di agire in modo organizzato e sinergico; inoltre, dalle dichiarazioni del collaboratore Diego Camerota si apprende che egli aveva visto Maurizio Mendico ordinare una fornitura dagli Scotto e tentare di arruolare, quale pusher, una certa Di Calisto. Secondo il Tribunale del riesame, la mancata emersione di una precisa divisione dei ruoli tra i vari coindagati non deve ritenersi decisiva, trattandosi di un'associazione di carattere elementare, frutto della scissione di un'altra precedente controllante il territorio davvero ristretto, sicché è evidente che i ruoli sono interscambiabili, ma l'affectio societatis e la consapevolezza di appartenere a un gruppo caratterizzato da fortissimi legale solidaristico si desume dalla rivalità con il gruppo degli Antinozzi.
3. Nei termini indicati, l'ordinanza impugnata non è immune dai vizi denunciati, risultando del tutto carente, sotto vari profili, la motivazione circa l'elemento oggettivo del reato. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi a un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, sicché la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396; conf., ex plurimis, Sez, 6, n. 15534 del 10/02/2021, Lattucca).
Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, posto che solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure El Hadij Malick, Rv. 275550; con?., ex plurimis, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008).
Il giudice del riesame non ha fatto buon governo dei richiamati princìpi di diritto, in quanto non ha dato conto del necessario elemento organizzativo in termini idonei a dar corpo al giudizio di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., che, come già affermato da Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002, si sostanzia in una valutazione connotata in termini di qualificata probabilità di colpevolezza. Invero, il riferimento alle affermazioni di Nicola Schiavone fanno registrare al giudice del riesame la divisione della zona originariamente "gestita" dall'unico clan in due zone e la "inclusione" di entrambi i gruppi criminali tra i riferimenti dei Casalesi: nessuna indicazione, però, l'ordinanza impugnata trae da esse circa la predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso.
Il rilievo circa la desumibilità dalle conversazioni intercettate di una consapevolezza degli indagati di agire in modo organizzato e sinergico è affermazione articolata in termini del tutto assertivi, senza alcuno specifico riferimento a dati indiziari idonei a comprovarla (sempre sul piano della gravità indiziaria), tanto più che la stessa ordinanza impugnata dà atto della mancata emersione di una precisa divisione dei ruoli tra i vari coindagati. Quanto alla "interscambiabilità" dei ruoli, questa Corte ha già rilevato che «il concetto di "fungibilità dei ruoli" tra i partecipi di una data associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 finisce talora per essere adoperato per mascherare l'obiettiva impossibilità di delinearne una precisa struttura» (Sez. 6, n. 10427 del 06/02/2018, Ezzaouya), funzionale, come si è visto, a rendere ragione dell'elemento oggettivo del reato.
L'ordinanza impugnata, inoltre, non dà adeguatamente conto della significatività, sul piano del giudizio di gravità indiziaria in ordine all'esistenza dal requisito organizzativo, dell'episodio dell'acquisto da parte di un soggetto di sostanza stupefacente e dell'iniziativa - il cui esito non è indicato - tesa al coinvolgimento di altra persona nell'attività di spaccio. Pertanto, assorbito il motivo sulle esigenze cauteiari, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Roma; la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
74 dpr n. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Manda alla Cancelleria 309/90, per gli adempimenti di cui all'a