Ordinanza — n. 28366/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto impugnato il Tribunale di Ragusa, in veste di giudice dell'esecuzione, provvedendo de plano, ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, l'incidente di esecuzione promosso dal condannato Fiorilla Giuseppe al fine di ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza n. 368 del 2020 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28366/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 368 del 2020 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORI LLA GIUSEPPE nato a VITTORIA il 19/04/1975 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto di riqualificare il ricorso come opposizione e trasmettere gli atti al Tribunale di Ragusa; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Andrea Salcina, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Ragusa, in veste di giudice dell'esecuzione, provvedendo de plano, ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, l'incidente di esecuzione promosso dal condannato Fiorilla Giuseppe al fine di ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza n. 368 del 2020 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa.
2. Ricorre il condannato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge per omessa instaurazione del contraddittorio.
3. L'impugnazione va qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
4. Il decreto di inammissibilità impugnato è stato emesso dal giudice dell'esecuzione de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la ritenuta manifesta infondatezza della richiesta formulata dal condannato ai sensi dell'art.670, commi 1 e 3 cod. proc. pen. In tale situazione, per costante giurisprudenza di legittimità, è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533).
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, trasmette gli atti al Tribunale di Ragusa. Così deciso il 23/06/2021 Il Consiglier stensore Il Presidente Elisabetta Morosini Enrico Vittorio Stanis