Sentenza — n. 28365/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata, pronunciata de plano, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta, ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., da Turriciano Vito in relazione alla sentenza di condanna n. 133 del 31/01/2017, irrevocabile il 6 luglio 2018, con la quale il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva condannato Turriciano in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte (unitamente a Badaluccio Vito e Badaluccio Mariano) dalSaractrrullari-a-r3) della associazione mafiosa denominata cosa nostra e segnatamene della famigli mafiosa di Castellamare del Golfo, capeggiatada, J-Cì o liargaí)( >, • 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, tramite I difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 606, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 634 cod. proc. pen, art. 630 cod. proc. pen, art. 631 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28365/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue la inammissibilità di quelle censure che evocano un "contrasto di giudicati" tra la sentenza di condanna del Turriciano, pronunciata in sede di abbreviato, e quella di assoluzione degli originari coimputati, concorrenti necessari nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. resa all'esito di dibattimento. Invero, come detto, tale causa di revisione è estranea al presente procedimento poiché non ha formato oggetto dell'istanza introduttiva; per le medesime ragioni, deve ritenersi frutto di una esposizione poco sorvegliata l'accenno alla "inconciliabilità dei giudicati" che si rinviene nel testo dell'ordinanza impugnata (pag. 2), profilo, peraltro, appena menzionato ma non realmente meditato. 3.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TURRICIANO VITO nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 18/12/1946 avverso l'ordinanza del 15/03/2021 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, pronunciata de plano, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta, ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., da Turriciano Vito in relazione alla sentenza di condanna n. 133 del 31/01/2017, irrevocabile il 6 luglio 2018, con la quale il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva condannato Turriciano in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte (unitamente a Badaluccio Vito e Badaluccio Mariano) dalSaractrrullari-a-r3) della associazione mafiosa denominata cosa nostra e segnatamene della famigli mafiosa di Castellamare del Golfo, capeggiatada, J-Cì o liargaí)( >, • 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, tramite I difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 606, lett.
b) ed e), in relazione agli artt. 630 lett.
c) e 634 cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente premette che i propri originari coimputati (compreso l'asserito capo della famiglia mafiosa, Saracino Mariano) sono stati assolti, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con la formula "perché il fatto non sussiste". Al riguardo si è pronunciato il Tribunale di Trapani, con sentenza non ancora definitiva, ritenendo che non è stata dimostrata l'esistenza del clan mafioso di Castellamare del Golfo e che le estorsioni compiute non hanno trovato origine nel vincolo associativo, ma esclusivamente nel prestigio criminale di Saracino Mariano. 2.2.
Con il ricorso ci si duole che la Corte di appello avrebbe escluso il carattere di novità delle prove dedotte con la richiesta di revisione, tenendo conto solo di alcune di esse (le testimonianze di Caleca Antonino, Pipitone Stefano, Miceli Vito e Prestipino Domenico) e non di altre, che non sono mai entrate a far parte del compendio probatorio acquisito in sede di giudizio abbreviato a carico di Turriciano, consistenti nelle testimonianze di Monticciolo Francesco, Blunda Gìuseppe, Valenti Lorenzo e Campanella Vito. Costoro avrebbero riferito di non essersi mai riforniti di calcestruzzo da Saracino o Badalucco e di non aver neppure mai ricevuto offerte commerciali da parte di questi ultimi. 2.3.
L'accertamento compiuto, all'esito di giudizio abbreviato, dal giudice per l'udienza preliminare di Palermo circa l'operatività e composizione del sodalizio mafioso sarebbe stato smentito dalla sentenza del Tribunale che ha escluso la stessa esistenza del sodalizio, rilevando come la forza intimidatrice fosse priva di efficacia causale e come non fosse provato alcun contatto degli imputati (e di Vito Turriciano) con la struttura verticistica dì Cosa Nostra. Ergo la decisione di condanna di cui si chiede la revisione si porrebbe in diretto contrasto con gli elementi in forza dei quali il Tribunale di Trapani è pervenuto alla pronuncia assolutoria in favore dei correi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Turriciano Vito chiede la revisione, ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., della sola condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1), oggetto della pronuncia resa nei suoi confronti dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo. 2.1. La decisione di condanna è stata confermata dalla Corte di appello di Palermo in data 15 dicembre 2017 e il ricorso per cassazione è stato rigettato dalla sesta sezione penale, con sentenza n. 52881 del 6 luglio 2018. In particolare - considerato l'oggetto della revisione che è stato limitato al reato associativo (capo 1) - il ricorrente è stato dichiarato responsabile per avere partecipato all'associazione mafiosa, denominata Cosa Nostra, e, in particolare, alla famiglia di mafiosa di Castellammare del Golfo, unitamente a Mariano Saracino (ritenuto il capoclan), Vito Badalucco e Martino Badalucco.
Turricciano è stato ritenuto partecipe attivo alle fasi deliberative e organizzative di attività delittuose, finalizzate al perseguimento degli scopi dell'associazione che si avvale del metodo mafioso per acquisire la gestione ed il controllo di attività economiche e, in particolare, del mercato del calcestruzzo nel territorio di competenza, ricadente nel mandamento di Alcamo, fornendo informazioni sui soggetti di volta in volta individuati come destinatari delle pretese estorsive. Turricciano è stato condannato anche per reati di estorsione, che, come detto, non formano oggetto della richiesta di revisione.
La piattaforma probatoria del processo di cognizione era costituita dagli esiti di intercettazioni ambientali e telefoniche e dalle dichiarazioni rese da Antonino Caleca, Vincenzo Paris', Francesco Pipitone, Vito Miceli, Domenico Prestìpino e Vincenzo Artale. 2.2. Con l'ordinanza qui impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione ex art. 634 cod. proc. pen.. In sostanza si è rilevato che la richiesta era manifestamente infondata, posto che: «le richiamate prove testimoniali non possono essere apprezzate in termini di novità trattandosi del medesimo materiale probatorio già vagliato dal giudice dell'udienza preliminare attraverso l'esame delle denunce sporte -quanto a Prestipino Domenico - e delle sommarie informazioni rese dagli imprenditori vittime delle richieste estorsive - quanto a Miceli Vito, Miceli Giacomo, Caleca Antonino, Parísí Vincenzo e Pipítone Francesco».
3. Le doglianze sono in parte nuove e in parte manifestamente infondate. 3.1. Va anzitutto chiarito che la richiesta di revisione è stata presentata ai sensi della lettera c) dell'art. 630, cod. proc. pen. vale a dire per il caso in cui «dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631». Mentre non forma oggetto di questo procedimento - perché estraneo alla originaria istanza - il diverso caso della lettera a) afferente al c.d. "contrasto di giudicati" che ricorre quando «i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale».
Ne consegue la inammissibilità di quelle censure che evocano un "contrasto di giudicati" tra la sentenza di condanna del Turriciano, pronunciata in sede di abbreviato, e quella di assoluzione degli originari coimputati, concorrenti necessari nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. resa all'esito di dibattimento. Invero, come detto, tale causa di revisione è estranea al presente procedimento poiché non ha formato oggetto dell'istanza introduttiva; per le medesime ragioni, deve ritenersi frutto di una esposizione poco sorvegliata l'accenno alla "inconciliabilità dei giudicati" che si rinviene nel testo dell'ordinanza impugnata (pag. 2), profilo, peraltro, appena menzionato ma non realmente meditato. 3.2.
Circa lo specifico oggetto della presente istanza di revisione (art. 630, lett. c, cod. proc. pen.), è utile rammentare quale sia l'effettivo orizzonte cognitivo del giudice della revisione nella fase della valutazione dell'ammissibilità dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. in seguito alla scoperta di una nuova prova. In tal senso, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, la valutazione preliminare di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione comporta la sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, restando, invece, preclusa una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito (Sez. 2, n. 44724 del 11 novembre 2009, Pataro e altro, Rv. 245718).
Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 18818 del 8 marzo 2013, Moneta Caglio Monneret De Villard, Rv. 255477). 3.3. È evidente come, nel caso di specie, il ricorrente non abbia dedotto "prove nuove", ma, sulla scorta delle considerazioni espresse nella sentenza di assoluzione a favore dei correi, si sia limitato a prospettare una diversa valutazione ;L di quelle medesime prove (testimonianze di Caleca, Pipitone, Miceli e Prestipino) che avevano già formato oggetto della decisione di condanna.
Mentre rispetto agli ulteriori testimoni che chiede di sentire (Monticciolo Francesco, Blunda Giuseppe, Valenti Lorenzo e Campanella Vito), il contenuto delle relative dichiarazioni, come sintetizzato in ricorso (non essersi mai riforniti di calcestruzzo da Saracino o Badalucco e non aver mai ricevuto offerte commerciali da parte di questi ultimi), è del tutto ininfluente rispetto alla possibilità, anche solo astratta, di pervenire a una sentenza di proscioglimento ex art. 631 cod. proc. pen..
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/06/2021 Il Consigl