Sentenza — n. 28364/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsentenza emessa dal Pretore di Patti in data 02/12/1997, irrevocabile il 16/1/98, 2.sentenza emessa dal Tribunale di Patti in composizione monocratica in data 11/12/2000, irrevocabile il 06/02/2001, 3.sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina in data 12/10/2004, irrevocabile i! 28/04/2005, rispetto alle quali, a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte di Cassazione, di cui alla sentenza del 24.10.18, per non essersi la Corte d'appello precedentemente adita pronunciata sull'eccezione sollevata dal difensore circa l'estinzione delle pene cosse irrogate, in era stata dal giudice dell'esecuzione dichiarata estinta per decorso del tempo la sola pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Patti in data 11/12/2000, irrevocabile il 06/02/2001, di cui al punto 2, con rigetto nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 172 cod. pen; Sentenza — n. 28364/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, 3acovitti, Rv. 253975-01; Sez. 1, n. 18990 del 07/04/2004, Turco, Rv. 227984- 01), qui condivisa, interpreta l'art. 172, ultimo comma, seconda ipotesi, cod. pen. nel senso che l'estinzione della pena per decorso del tempo è preclusa, ai sensi della medesima disposizione, solo se sopravviene una condanna per reati commessi dal condannato in pendenza del termine di prescrizione, e dunque dopo l'intervenuta irrevocabilità del titolo cui la pena si riferisce, mentre non è di ostacolo la condanna che abbia ad oggetto reati antecedenti, solo successivamente accertati.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARASILITI MOLLICA ROBERTO nato a MESSINA il 11/05/1977 avverso l'ordinanza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/ser,té le conclusioni del PG 6-dee 6,„,Q-
RITENUTO IN FATTO
1.Parasiliti Mollica Roberto ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Messina del 25 settembre 2020 con la quale, in parziale riforma della ordinanza emessa in data 19.7.19, opposta dalla difesa, era dichiarata estinta per decorso del tempo la pena di cui alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 12.10.2004, irrevocabile il 28.4.2005, nei confronti del Parasiliti, lamentando che erroneamente non si fosse proceduto a dichiarare estinta anche la pena inflitta con la sentenza emessa dal Pretore di Patti in data 02/12/1997, irrevocabile il 16/1/98. Ed invero, la originaria richiesta di estinzione della pena riguardava le seguenti sentenze:
1. sentenza emessa dal Pretore di Patti in data 02/12/1997, irrevocabile il 16/1/98, 2.sentenza emessa dal Tribunale di Patti in composizione monocratica in data 11/12/2000, irrevocabile il 06/02/2001, 3.sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina in data 12/10/2004, irrevocabile i! 28/04/2005, rispetto alle quali, a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte di Cassazione, di cui alla sentenza del 24.10.18, per non essersi la Corte d'appello precedentemente adita pronunciata sull'eccezione sollevata dal difensore circa l'estinzione delle pene cosse irrogate, in era stata dal giudice dell'esecuzione dichiarata estinta per decorso del tempo la sola pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Patti in data 11/12/2000, irrevocabile il 06/02/2001, di cui al punto 2, con rigetto nel resto.
Indi il ricorrente, ritenendo fondata l'istanza originaria anche con riferimento alla sentenza di cui al punto 1, e ciò anche alla luce del dictum di questa Corte di Cassazione espresso nella pronuncia di annullamento sopra citata, insta per l'annullamento del provvedimento da ultimo emesso dalla Corte di Appello di Messina, del 25 settembre 2020, che ha riconosciuto l'estinzione della pane solo in relazione alla sentenza sub 3, confermando nel resto l'ordinanza del 19.7.2019. 3.Con memoria pervenuta in atti il difensore ha reiterato la richiesta avanzata ribadendo le argomentazioni già svolte, in particolare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in relazione all'articolo 172, ultimo comma, cod. pen. ".. l'estinzione della pena per decorso del tempo è preclusa, ai sensi della medesima disposizione, solo se sopravviene una condanna per reati commessi dal condannato in pendenza del termine di prescrizione, e dunque dopo l'intervenuta irrevocabilità dei titolo cui la pena si riferisce, mentre non è di ostacolo la condanna che abbia ad oggetto reati antecedenti".
Nel caso di specie, pertanto, a conforto di quanto già rilevato con l'atto di impugnazione, non solo il reato individuato dalla Corte territoriale come ostativo alla pronuncia di estinzione della pena, risulta accertato in epoca antecedente ( sentenza del Tribunale di Patti del 11.12.2000 irrevocabile il 06/02/2001) al decorrere il termine prescrizionale ( nei 10 anni successivi al 28/04/2005 ), ma, in ogni caso, è relativo ad un reato commesso in Brolo il 20.2.96, come risultante dal certificato del casellario già allegato al ricorso, e quindi in epoca ampiamente antecedente al 28/04/2005, dies a quo dal quale computare il termine prescrizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata ha considerato unicamente il fatto costituito dalla sopravvenienza della condanna - pronunciata dal Tribunale di Patti sub 2 - rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza oggetto della richiesta di dichiarazione di estinzione della pena per prescrizione, mentre il motivo sostiene che la norma sopra citata presuppone che anche la commissione del reato, oggetto della condanna sopravvenuta, sia temporalmente collocata dopo la irrevocabilità della sentenza oggetto della richiesta. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849-01;
Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, 3acovitti, Rv. 253975-01; Sez. 1, n. 18990 del 07/04/2004, Turco, Rv. 227984- 01), qui condivisa, interpreta l'art. 172, ultimo comma, seconda ipotesi, cod. pen. nel senso che l'estinzione della pena per decorso del tempo è preclusa, ai sensi della medesima disposizione, solo se sopravviene una condanna per reati commessi dal condannato in pendenza del termine di prescrizione, e dunque dopo l'intervenuta irrevocabilità del titolo cui la pena si riferisce, mentre non è di ostacolo la condanna che abbia ad oggetto reati antecedenti, solo successivamente accertati.
Come già sollecitato da questa Corte col provvedimento di annullamento indicato nel 'ritenuto in fatto', il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere a nuovo esame anche sul punto oggi oggetto di censura da parte del ricorrente, valutando se dalle date del passaggio in giudicato delle decisioni - ivi compresa quella in scrutinio - fosse decorso o no il termine di prescrizione di cui all'articolo 172 cod. pen. e se constassero elementi ostativi alla dichiarazione di estinzione della pena; e ciò vieppiù si sarebbe imposto in relazione alla pronuncia sub 1, tenuto anche conto che la sentenza del Tribunale di Patti, di cui al punto 2, ritenuta ostativa della prescrizione nel provvedimento impugnato, è sì passata in giudicato il 6.2.2001, ossia successivamente a quella di cui al punto 1, irrevocabile il 16.1.1998, ma attiene a delitto commesso in epoca antecedente - il 20.2.1996 - Ciò sarebbe già sufficiente a rendere ininfluente la condanna sub 2 ai fini della prescrizione della pena di cui alla sentenza sub 1, ma poiché il ricorrente ha riportato anche altre condanne occorre procedere alle ulteriori valutazioni del caso.
Ed invero, il dies a quo prescrizionale decorre dal momento in cui la pena è eseguibile con la conseguenza che allorquando essa è - come nel caso di cui alla pronuncia sub 1 - condizionalmente sospesa, esso decorrerà solo, e quando, la sospensione condizionale cessa in virtù di una delle cause che ne determinano la revoca; di talchè, a rigore, nel caso della pronuncia sub 1 il termine di prescrizione della pena potrebbe - fatte le necessarie verifiche del caso - addirittura avere iniziato il suo decorso in epoca successiva alla pronuncia sub 2 indicata come ostativa dalla corte territoriale.
In definitiva, non avendo il provvedimento impugnato dato effettivo seguito a quanto statuito da questa Corte nella sentenza di annullamento suindicata, s'impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Messina, alla quale vanno quindi trasmessi gli atti, affinchè si individui innanzitutto il momento iniziale del la decorrenza del termine di prescrizione - alla luce delle diverse sentenza di condanna che risultando a carico del ricorrente - e si verifichi la eventuale esistenza di cause ostative alla prescrizione, rammentando che il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca ( cfr.
Sez. F, Sentenza n. 27328 del 02/09/2020 Cc. (dep. 02/10/2020 ) Rv. 279759 - 01; a meno che non si versi nel caso di revoca automatica essendo in tal caso necessario un provvedimento del giudice che ritenga di revocare il beneficio).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Messina. Così deciso il 11/6/2021. Il consig re es