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Sentenza — n. 28363/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28363/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28363/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Napoli ha accolto l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del GIP di Napoli del 11.5.2020 di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Gennaro Secondulfo ed ha disposto l'applicazione di detta misura nei riguardi dell'indagato, sospendendone l'esecuzione ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. sino alla definitività della decisione. I reati per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria ed emessa la misura da parte del Riesame nei confronti di Secondulfo sono quelli di: - associazione mafiosa per aver fatto parte del sodalizio di Camorra facente capo a Carmine Giugliano, dedito alla commissione di delitti di varia natura ed all'acquisizione del controllo delle attività illecite e delle attività economiche nei territori di Nola, Scisciano, Somma Vesuviana e zone limitrofe (capo 1): al ricorrente è attribuito un ruolo di partecipe, "addetto", in particolare, alle estorsioni ed al traffico di sostanze stupefacenti, con detenzione di armi; egli viene individuato dall'ordinanza impugnata, insieme a Domenico Nappi e Stefano Fuschillo, come soggetto alle dirette dipendenze del capo clan Carmine Giugliano e particolarmente attivo per l'associazione criminale anche per il suo ruolo di consigliere comunale di San Paolo Belsito; - associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, insieme a Carmine Giugliano, Domenico Nappi ed altri sodali (capo 2), aggravata ex art. 416-bis1 cod. pen.; - cessione illecita di un quantitativo di droga, aggravato ex art. 416-bis1 cod. pen. (capo 12); - violenza privata aggravata ex art. 416-bisl cod. pen., in concorso con Domenico Nappi, ai danni di un componente della famiglia Ammaturo; - atti di illecita concorrenza con violenza e minaccia aggravati ex art. 416-bis1 cod. pen., commessi in concorso con Nappi, Carmine Giugliano, ed altri, ai danni della ditta di Vigilanza "Vedetta Campana" - concorso in tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bisl, commessa, ai danni della famiglia Ciappa, titolare di imprese che gestiscono videopoker ed apparecchiature da noleggio per bar, insieme con Carmine Giugliano, Domenico Nappi, Francesco De Filippis e Stefano Fuschillo (capo 16); - concorso in estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bisl, commessa, ai danni dell'imprenditore edile Alfieri Luigi, insieme con Carmine Giugliano, Domenico Nappi e Stefano Fuschillo (capo 16); - concorso in quattro episodi porto d'armi illegale (insieme a Nappi, De Filippis ed altri), aggravati ex art. 416-bis1 (capi 23, 24, 25 e 26).

Regesto Legislator

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art. 266 cod. proc. pen, art. 12 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 270 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28363/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è privo di pregio. Il GIP aveva escluso l'utilizzabilità delle intercettazioni, autorizzate con riferimento all'ipotesi di reati di associazione mafiosa, a tutti i reati fine ritenuti non connessi con la fattispecie delittuosa suddetta, per le quali non sussistevano i presupposti di autonoma possibilità di autorizzazione ex art. 266 cod. proc. pen., e nei confronti dei soggetti non ritenuti gravemente indiziati di essere intranei al sodalizio camorristico, in relazione ai quali, non essendo utilizzabili i risultati delle intercettazioni, è stata esclusa la gravità indiziaria; anche per tutti i reati fine ascritti a De Filippis, dunque, il GIP non potendo avvalersi dei risultati delle intercettazioni, ha rilevato l'insussistenza di adeguati indizi di reato.

Parole chiave

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indennizzo per detenzione ingiustificata assistenza riabilitativa misure sostitutive della carcerazione atto sessuale con un detenuto criminalità persistente ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 266 cod. proc. pen
pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.
art. 12 cod. proc. pen
Sottolinea il Riesame che il procedimento nel quale sono state disposte le intercettazioni per associazione mafiosa e quello in cui sono state utilizzate in relazione ai reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
Tali risultati molteplici hanno dato contezza della sussistenza della gravità indiziaria delle due associazioni distinte contestate ai capi 1 e 2 (un sodalizio ex art. 416-bis cod. pen.
art. 270 cod. proc. pen
Il secondo motivo di ricorso censura la quota di motivazione del Riesame che, per rafforzare il proprio ragionamento sull'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, si richiama alle modifiche normative dell'art. 270 del codice di rito, adottate con la legge n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SECONDULFO GENNARO, nato a San Giuseppe Vesuviano il 6/9/1985 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, l'avvocato MASSIMO PISANI, quale sostituto processuale dell'avvocato VITTORIO LUIGI FUCCI, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata; si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Napoli ha accolto l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del GIP di Napoli del 11.5.2020 di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Gennaro Secondulfo ed ha disposto l'applicazione di detta misura nei riguardi dell'indagato, sospendendone l'esecuzione ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. sino alla definitività della decisione. I reati per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria ed emessa la misura da parte del Riesame nei confronti di Secondulfo sono quelli di: - associazione mafiosa per aver fatto parte del sodalizio di Camorra facente capo a Carmine Giugliano, dedito alla commissione di delitti di varia natura ed all'acquisizione del controllo delle attività illecite e delle attività economiche nei territori di Nola, Scisciano, Somma Vesuviana e zone limitrofe (capo 1): al ricorrente è attribuito un ruolo di partecipe, "addetto", in particolare, alle estorsioni ed al traffico di sostanze stupefacenti, con detenzione di armi; egli viene individuato dall'ordinanza impugnata, insieme a Domenico Nappi e Stefano Fuschillo, come soggetto alle dirette dipendenze del capo clan Carmine Giugliano e particolarmente attivo per l'associazione criminale anche per il suo ruolo di consigliere comunale di San Paolo Belsito; - associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, insieme a Carmine Giugliano, Domenico Nappi ed altri sodali (capo 2), aggravata ex art. 416-bis1 cod. pen.; - cessione illecita di un quantitativo di droga, aggravato ex art. 416-bis1 cod. pen. (capo 12); - violenza privata aggravata ex art. 416-bisl cod. pen., in concorso con Domenico Nappi, ai danni di un componente della famiglia Ammaturo; - atti di illecita concorrenza con violenza e minaccia aggravati ex art. 416-bis1 cod. pen., commessi in concorso con Nappi, Carmine Giugliano, ed altri, ai danni della ditta di Vigilanza "Vedetta Campana" - concorso in tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bisl, commessa, ai danni della famiglia Ciappa, titolare di imprese che gestiscono videopoker ed apparecchiature da noleggio per bar, insieme con Carmine Giugliano, Domenico Nappi, Francesco De Filippis e Stefano Fuschillo (capo 16); - concorso in estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bisl, commessa, ai danni dell'imprenditore edile Alfieri Luigi, insieme con Carmine Giugliano, Domenico Nappi e Stefano Fuschillo (capo 16); - concorso in quattro episodi porto d'armi illegale (insieme a Nappi, De Filippis ed altri), aggravati ex art. 416-bis1 (capi 23, 24, 25 e 26).

Un'ulteriore contestazione, ascritta all'indagato al capo 18, e relativa al tentativo di dare fuoco ad autovetture di proprietà di un imprenditore locale, Filippo Franzese, a scopo di intimidazione, è stata ritenuta anch'essa coperta da gravità indiziaria, e valorizzata in chiave associativa, pur senza dar luogo a misura cautelare, non avendo la stessa formato oggetto dell'appello del pubblico ministero; l'indagato è stato controllato insieme a Fuschillo dalla polizia mentre era in possesso di una tanica di benzina con cui si accingeva a dar fuoco alle autovetture.

2. Propone ricorso l'indagato, tramite il difensore, deducendo sei motivi differenti. 2.1. Con il primo si denuncia mancanza della gravità indiziaria per il reato di partecipazione ad associazione camorristica, in ragione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche dalle quali sono stati tratti gli elementi di reità. La tesi del difensore è che il GIP abbia correttamente ritenuto inutilizzabili le intercettazioni nei confronti di coloro i quali non erano stati raggiunti da indizi di colpevolezza per il reato associativo, non essendovi connessione forte, ex art. 12, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. tra detto reato e i delitti scopo contestati a ciascun indagato. 2.2.

Il secondo motivo di ricorso censura la quota di motivazione del Riesame che, per rafforzare il proprio ragionamento sull'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, si richiama alle modifiche normative dell'art. 270 del codice di rito, adottate con la legge n. 7 del 2020, di conversione del d.l. n. 161 del 2019, dimenticando che esse, nella parte in cui potrebbero essere lette in chiave di superamento del limite di utilizzabilità nei procedimenti diversi per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, si applicano in ogni caso ai procedimenti penali iscritti dopo il 30.4.2020. 2.3.

Il terzo argomento difensivo deduce vizio di mancanza ed illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tutte le contestazioni oggetto del provvedimento cautelare, analizzate singolarmente nel dettaglio, facendo leva sulle argomentazioni opposte del GIP, che aveva ritenuto la carenza del quadro gravemente indiziario sia per il delitto di partecipazione mafiosa che per i singoli delitti scopo ascritti al ricorrente. 2.4. La quarta censura denuncia la mancanza di gravi indizi di colpevolezza della sussistenza dell'aggravante mafiosa prevista dall'art. 416-bisl per tutti i reati contestati al ricorrente, mancando la gravità indiziaria dello stesso sodalizio camorristico, nonché l'avvalersi della forza intimidatrice del gruppo mafioso per la commissione dei delitti-fine. 2.5.

Il quinto motivo di ricorso denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione relativa alle esigenze cautelari, quanto all'adeguatezza della sola custodia in carcere alla tutela dal pericolo di reiterazione dei delitti contestati. La difesa contesta la mancata valorizzazione dei contenuti di un'intercettazione in cui si evidenzia la stanchezza del ricorrente per la frequentazione con Domenico Nappi e gli altri personaggi legati all'ambiente criminale al centro delle indagini.2.6. Il sesto motivo di ricorso censura l'ordinanza del Riesame per carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'indicazione degli elementi di fatto dai quali si sono desunte le esigenze cautelari, soprattutto avuto riguardo alla valutazione della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura cautelare applicata, alla luce di quanto indicato dall'art. 292, comma 2, lett.

c) cod. proc. pen.. 2.7. Il difensore ha depositato memoria con motivi in vista della trattazione orale, con i quali ribadisce le ragioni di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Il primo motivo è privo di pregio. Il GIP aveva escluso l'utilizzabilità delle intercettazioni, autorizzate con riferimento all'ipotesi di reati di associazione mafiosa, a tutti i reati fine ritenuti non connessi con la fattispecie delittuosa suddetta, per le quali non sussistevano i presupposti di autonoma possibilità di autorizzazione ex art. 266 cod. proc. pen., e nei confronti dei soggetti non ritenuti gravemente indiziati di essere intranei al sodalizio camorristico, in relazione ai quali, non essendo utilizzabili i risultati delle intercettazioni, è stata esclusa la gravità indiziaria; anche per tutti i reati fine ascritti a De Filippis, dunque, il GIP non potendo avvalersi dei risultati delle intercettazioni, ha rilevato l'insussistenza di adeguati indizi di reato.

Il presupposto del ragionamento del GIP è anche la non configurabilità della continuazione criminosa tra reato associativo e reati fine. Il Riesame ha ritenuto, invece, utilizzabili le intercettazioni disposte per il reato di associazione mafiosa nei confronti di tutti gli indagati, ritenendo comunque sussistente un'ipotesi di connessione, nelle forme della medesimezza dell'ideazione criminosa alla base sia dell'ipotesi associativa, per la quale furono disposte inizialmente le intercettazioni, sia dei reati fine che di questa sono stati espressione (vedi pag. 12 ordinanza impugnata).

Entrambe le ordinanze si richiamano alla sentenza Sez. U Cavallo del 2020, con esiti interpretativi opposti. Il ricorrente solo apparentemente si confronta con le ragioni sulla base delle quali il Riesame ritiene esistente il vincolo di continuazione tra reato associativo per cui erano state autorizzate le intercettazioni e reati fine commessi dall'indagato. L'opzione adottata dalla decisione impugnata, a dispetto di quanto sostiene il ricorso, e coerente con gli arresti di Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, sentenza con cui si è affermato, in tema di intercettazioni, che il divieto previsto dall'art.270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

Tra il reato associativo ed i reati fine, poi, secondo l'orientamento oramai dominante, è consentito ipotizzare la continuazione criminosa, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, senza automatismi nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio derivanti dalla considerazione presuntiva che tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 23818 del 22/6/2020, Toscano, Rv. 279430;

Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). L'esclusione della continuazione è stata ritenuta soltanto in casi peculiari, come ad esempio nell'ipotesi in cui i reati fine, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259841; Sez. 5, n. 54509 del 7/10/2018, Lo Giudice, Rv. 277334;

Sez. 6, n. 4680 del 20/1/2021, Raiano, Rv. 280595). A fronte di tali indicazioni ermeneutiche, il ragionamento del Riesame si radica su basi solide, laddove quello del provvedimento genetico sembra accedere ad argomentazioni che configurano un circolo vizioso, dando per presupposta l'assenza del nesso di connessione tra reati, facendola derivare dalla mancata utilizzabilità delle intercettazioni, fondata sull'assenza del nesso teleologico stesso. Sottolinea il Riesame che il procedimento nel quale sono state disposte le intercettazioni per associazione mafiosa e quello in cui sono state utilizzate in relazione ai reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. non sono "diversi", secondo le indicazioni delle Sezioni Unite Cavallo; esse sono state disposte sulla base di un'unica ipotesi investigativa: il disvelamento dello scenario criminale del territorio costituito dall'agro nolano, all'indomani della scarcerazione di Carmine Giugliano, il quale avrebbe coalizzato attorno a sé una schiera di sodali (Nappi, Secondulfo), dando luogo ad una nuova organizzazione di stampo camorristico con l'obiettivo di imporsi a livello criminale nel territorio di riferimento.

Per circa due anni le intercettazioni hanno rivelato numerosi episodi delittuosi che hanno confermato l'esistenza del gruppo criminale e della sua strategia, per la medesimezza del contesto spazio-temporale, le modalità tipicamente mafiose-camorristiche dell'agire dei sodali; le singole causali di ciascun delitto.QíL, L'impianto indiziario si sostiene reciprocamente, dunque, per il reato associativo e per i singoli reati fine, e non si intravedono questioni di utilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni derivate da distorte applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e carente di interesse specifico. Il ricorrente si duole di una affermazione dell'ordinanza impugnata che non costituisce parte della sua ratio decidendi, ma semplicemente rappresenta un argomento retorico che trae spunto dalla novella dell'art. 270 cod. proc. pen., ma è privo di valenza decisionale; un'indicazione di conferma della decisione di ritenere utilizzabili i contenuti delle intercettazioni disposte anche per i reati fine, nei confronti di coloro i quali solo di detti reati fine rispondano, che tuttavia non aggiunge ragioni motivazionali alla decisione.

3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili poiché formulati secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, in quanto riservati al giudice di merito, anche cautelare (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). D'altra parte, il provvedimento impugnato è largamente idoneo a descrivere la gravità indiziaria a carico del ricorrente per tutte le contestazioni che gli vengono mosse, sia avuto riguardo al delitto di associazione mafiosa che ai reati fine.

Sotto il primo profilo, il Riesame ha dato atto, attraverso puntuali richiami ai contenuti delle intercettazioni e delle attività investigative, di come il ricorrente fosse uno dei due partecipi del sodalizio camorristico più vicini al leader Carmine Giugliano: Secondulfo era utilizzato anche in ragione del suo ruolo peculiare di consigliere comunale del comune di San Polo Belsito, ma il suo ruolo criminale di spicco emerge chiaramente dalle conversazioni intercettate in cui compare come interlocutore pienamente coinvolto negli affari delinquenziali estorsivi e nei reati di porto d'armi (cfr. pagg. 14 e 15, nonché 16 e ss.), nonché nell'attentato incendiario — sventato dalle forze dell'ordine, che fermavano in quell'occasione proprio il ricorrente, insieme a Domenico Nappi e Francesco De Filippis - ai danni di più autovetture nella disponibilità dell'imprenditore Felice Franzese, contestato al capo 18 (per cui non vi è misura cautelare, peraltro, essendo stato qualificato dal GIP come tentativo di danneggiamento, con indicazione non impugnata dal pubblico ministero).

Il pieno e rilevante coinvolgimento nel gruppo di Carmine Giugliano dell'indagato è ricostruibile, altresì, anche dal suo ruolo nell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti descritta al capo 2.Dal punto di vista dell'aggravante mafiosa, poi, va anzitutto rappresentato come sia svolta in fatto, ma anche manifestamente infondata, la doglianza del ricorrente circa la sua insussistenza, per essere incerta anche la stessa posizione di un sodalizio camorristico. Con una puntuale analisi di quel che il Riesame definisce un "poderoso materiale investigativo" - costituito dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, utilizzabili per quanto già detto, a differenza di quanto aveva ritenuto il GIP, il quale, privandosene, aveva forzatamente dovuto non valutare una parte del materiale investigativo rilevante; nonché: dai sequestri di armi e di sostanza stupefacente; dalle numerose indagini di polizia giudiziaria, tra le quali si contano attività di osservazione, pedinamento e controllo; ed infine da dichiarazioni di collaboratori di giustizia - materiale analizzato nei suoi tratti essenziali autonomamente dal provvedimento impugnato, oltre che con rinvio all'ordinanza del GIP, quanto agli aspetti in fatto, l'ordinanza del Riesame ha evidenziato che Carmine Giugliano, una volta tornato sul territorio di origine, dopo la scarcerazione e la sottoposizione all'obbligo di soggiorno nel comune di Noia, era diventato il punto di riferimento del traffico di sostanze stupefacenti e delle attività criminali in tale contesto locale, aiutato da Nappi e Secondulfo, dalla figlia Giovanna e dal ricorrente Francesco De Filippis, noto pregiudicato dell'area mariglianese.

Tali risultati molteplici hanno dato contezza della sussistenza della gravità indiziaria delle due associazioni distinte contestate ai capi 1 e 2 (un sodalizio ex art. 416-bis cod. pen. ed un sodalizio ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990); degli interessi illeciti e del campo di attività dei due sodalizi; delle modalità ripetute e collaudate delle condotte criminali realizzate dai partecipi e dell'apporto costante e consapevole di ciascun sodale, con ripartizione dei ruoli di ognuno, ferma la leadership di Carmine Giugliano. In tali connotati caratteristici, valutati correttamente gli orientamenti di legittimità in tema di configurabilità delle associazioni mafiose, anche di nuova costituzione, il Riesame ha ritrovato gli indici di mafiosità dei due sodalizi contestati agli associati.

Corretto, nell'ordinanza impugnata, il riferimento a Sez. 2, n. 19483 del 16/4/2013, Avallone, Rv. 256039, secondo cui l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso può essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi e concordanti tra i quali rientrano le specifiche modalità dei reati fine e la stessa causale dei comportamenti delittuosi, quali indici del metodo seguito dai componenti per la realizzazione del programma associativo, che si caratterizza, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dallo stesso vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento che ne deriva, tanto all'esterno quanto all'interno dell'associazione.

Tutte le condotte di reati fine sono state, pertanto, adeguatamente ricostruite come finalizzate ad implementare le potenzialità criminali della compagine camorristica e ad aumentarne il suo predominio locale, nonché portate avanti con modalità tipicamente mafiose (si pensi, tra tutte, alla contestazione estorsiva che ha come vittima l'impresa operante nel settore dei videopoker facente capo alla famiglia Ciappa, nonché al fallito attentato incendiario al parco macchine dell'imprenditore Franzese). Precisa, poi, e significativa è la ricostruzione del materiale indiziario più rilevante, con specifici richiami ai contenuti, in molti casi assolutamente inequivoci, delle conversazioni tra i sodali, i quali si riferiscono apertamente ai reati fine ed alla struttura dei sodalizi (cfr. le pagine da 16 in poi, in particolare, dell'ordinanza impugnata), con il pieno coinvolgimento di Gennaro Secondulfo, la cui presenza costante nelle dinamiche associative del clan camorristico, dedito, altresì, alla cessione illecita di stupefacenti, leggibile dal complesso dell'ampia ricostruzione dedicata dall'ordinanza impugnata alla sussistenza dei reati ed ai ruoli di ciascuno dei sodali, è sintomatica del suo ruolo di primo piano.

Il Riesame ha dedicato un apposito paragrafo alla posizione del ricorrente (da pag. 75 in poi), analizzando una per una le singole contestazioni di reato a lui mosse e segnalando, oltre all'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate delle quali egli è protagonista e che si riferiscono ai singoli reati fine, anche l'utilizzabilità a suo cario delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Domenico Altieri, che ha descritto il ricorrente come uno dei "fedelissimi" di Carmine Giugliano ed era egli stesso addetto al "settore" del traffico di stupefacenti.

4. Il quinto ed il sesto motivo sono manifestamente infondati. Anzitutto va ribadito che il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522).

Le esigenze cautelari tutelabili unicamente con la misura custodiale più pressante sono state adeguatamente motivate dall'ordinanza impugnata, che mostra di governare i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità e dalla Corte costituzionale, avuto riguardo al regime della presunzione di adeguatezza, pur sempre vincibile in concreto, della custodia cautelare in carcere che sovrintende la valutazione relativa alle esigenze cautelari nei riguardi di chi sia indiziato di associazione mafiosa. Ebbene, quanto al ricorrente, è stata verificata, al di là di qualsiasi presunzione, l'elevata sua pericolosità, che emerge dalle modalità e dalle circostanze di realizzazione dei quali è gravemente accusato, nonché dalle condanne pregresse per reati di armi che sono state già definite nei suoi confronti.

L'intercettazione che, a giudizio del difensore, osterebbe all'applicazione dei confronti del ricorrente di una misura così afflittiva, da un lato, non può essere considerata decisiva, trattandosi, per la stessa prospettazione del ricorrente, di uno "sfogo"; dall'altro, la sua valutazione coinvolgerebbe il Collegio in un inammissibile sindacato sui contenuti delle conversazioni intercettate, riservato al giudice di merito (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; cfr. anche Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715) 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigett