Sentenza — n. 28361/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la decisione in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Napoli - in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale dell'ordinanza emessa il 31.7.2020 dallo stesso Riesame, con cui era stata confermata nei confronti di Ciro Sfoco l'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord il 3.7.2020 per reati di illecita detenzione di stupefacenti - ha confermato la misura dell'obbligo di presentazione alla PG, già frutto di sostituzione in data 17.3.2021, in forza di provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, ritenendo: - l'infondatezza della richiesta di retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza dei presupposti, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite (sono richiamate Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 297 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28361/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E, nell'affermare tale principio - tenuto conto della sentenza n. 408 del 2005 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. -, hanno osservato che la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi sopra indicate (per la retrodatazione nello stesso procedimento, cfr. il principio tratto dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite, massimata con Rv. 235911).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SFOCO CIRO nato a CASERTA il 23/09/1994 avverso l'ordinanza del 22/03/2021 del Tribunale del Riesame di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Napoli - in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale dell'ordinanza emessa il 31.7.2020 dallo stesso Riesame, con cui era stata confermata nei confronti di Ciro Sfoco l'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord il 3.7.2020 per reati di illecita detenzione di stupefacenti - ha confermato la misura dell'obbligo di presentazione alla PG, già frutto di sostituzione in data 17.3.2021, in forza di provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, ritenendo: - l'infondatezza della richiesta di retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza dei presupposti, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite (sono richiamate Sez.
U, n. 21957 del 22/3/2005, Rahulia e Sez. U, n. 14535 del 19.12.2006, dep. 2007, Librato). L'indagato è stato sottoposto a due ordinanze cautelari per fatti connessi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, emesse dalla medesima autorità giudiziaria procedente (la Procura di Napoli Nord); - la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, desunta da intercettazioni tra l'indagato e suo fratello Gennaro, coinvolti in un più ampio giro di traffico di sostanze stupefacenti insieme ad altri soggetti; - la sussistenza delle esigenze cautelari per il pericolo concreto di reiterazione di delitti della stessa specie.
2. Propone ricorso l'indagato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge quanto all'art. 297 cod. proc. pen. ed alla regola della retrodatazione, cui non si è data corretta interpretazione da parte del Tribunale di Napoli. L'ordinanza impugnata non ha colmato il deficit motivazionale già stigmatizzato dalla sentenza rescindente della Prima Sezione Penale, che aveva indicato la necessità di argomentare in ordine agli elementi sopravvenuti all'esecuzione del primo titolo cautelare e successivi all'esercizio dell'azione penale per il primo procedimento, determinanti per l'emissione della seconda ordinanza cautelare nei confronti del ricorrente.
L'esercizio dell'azione penale per i fatti relativi al primo titolo cautelare risale al 22.5.2019, ma gli elementi indicati come "nuovi" dal Riesame, costituiti dalle intercettazioni e dalle attività di polizia giudiziaria racchiuse nell'informativa del 3.3.2020, nonché da intercettazioni sino al 11.4.2019, sono ritenuti insufficienti dalla difesa al fine di evitare la regola della retrodatazione nelle contestazioni a catena. A riprova di tale inidoneità del "nuovo" bagaglio di prova ad integrare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la non operatività della retrodatazione, la difesa rammenta che dal 23.4.2019 l'indagato risulta essere stato tratto in arresto in esecuzione del primo titolo cautelare e da allora è stato sempre detenuto.3.
Il Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso, segnalando che, secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, nel caso di specie non si dà luogo ad un fenomeno di retrodatazione della seconda misura cautelare emessa nei confronti del ricorrente, mancando la desumibilità dei gravi indizi di colpevolezza per i reati ascrittigli nel secondo titolo cautelare dagli atti di indagine precedenti al rinvio a giudizio disposto per i fatti di reato coperti dalla prima ordinanza cautelare (Sez.
U, n. 21957 del 22/3/2005, Rv. 231058). Il PG rammenta che deve evitarsi l'effetto di "coprire" con la "retrodatazione" la prosecuzione dell'attività criminale (si richiama Sez. U, n. 48109 del 19/7/2018).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato 2. Il ricorrente è stato arrestato il 12.4.2019 per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, con emissione di ordinanza di custodia cautelare da parte del GIP del Tribunale di Napoli Nord il 13.4.2019; quindi, successivamente è stato emesso decreto di giudizio immediato il 22.5.2019 e, infine, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 17.6.2019, ha subito condanna alla pena di due anni di reclusione ed euro 30.000 di multa. Successivamente, è stato emesso nei confronti dell'indagato un secondo titolo cautelare, datato 3.7.2020, con cui il GIP del Tribunale di Napoli Nord lo ha sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per ulteriori fatti di detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, non contestati in precedenza ed in relazione ai quali i gravi indizi di colpevolezza sono stati tratti dall'informativa del 3.3.2020, che dava conto di intercettazioni registrate sino alla data del 11.4.2019.
Alcune di tali intercettazioni erano state "chiuse" il 16.4.2019 (come risulta dai verbali di fine operazioni) e trascritte, in parte, in data 7 ed 8 maggio 2019. Il Riesame, quale giudice del rinvio, ha ritenuto che il secondo provvedimento cautelare si basi su elementi nuovi e non conosciuti dal pubblico ministero al momento della richiesta di giudizio immediato depositata il 22.5.2019 in relazione ai fatti di reato al centro del primo titolo cautelare. Precisato che, ai fini dell'operare della regola della retrodatazione prevista dall'art. 297 cod. proc. pen., la nozione di desumibilità dagli atti degli elementi sui quali si fonda il secondo titolo cautelare non equivale a "conoscenza" o "conoscibilità" di essi, ma deve esservi un compendio investigativo sufficientemente completo ed esauriente e processualmente significativo, tale da consentire la valutazione della gravità indiziaria, il Riesame ha ritenuto che, alla data in cui è stata depositata la richiesta di giudizio immediato, e cioè il 22.5.2019, il pubblico ministero non avesse la disponibilità, nel senso precisato, dei gravi indizi relativi ai reati contestati nell'ordinanza impugnata, secondo titolo cautelare del quale si chiede la retrodatazione da parte del ricorrente.
Si è chiarito che non vi sono stati ritardi od omissioni nell'apprezzamento di elementi probatori già noti (così superando le obiezioni relative alla pronuncia n. 2390 del 2014 citata dal ricorrente), bensì si è dovuto tener conto di un'attività di indagine vastissima, caratterizzata da un elevato numero di intercettazioni telefoniche, molte delle quali effettuate nel periodo immediatamente antecedente all'arresto dell'indagato, avvenuto il 12.4.2019 (alcune importanti intercettazioni, citate poi nel compendio indiziario non impugnato dal ricorrente, sono state registrate il giorno 8.4.2019).
Tale elevato numero di conversazioni registrate hanno dovuto essere riascoltate, trascritte, analizzate e, poi, valutate, prima dalla polizia giudiziaria; quindi dal pubblico ministero, sicchè tali elementi non può dirsi che fossero, nella loro pienezza, conoscibili al momento dell'emissione della richiesta di giudizio immediato per i primi fatti di reato, coperti dalla prima ordinanza cautelare. A riprova, infine, della separatezza dei due titoli cautelari, il Riesame evidenzia che nessun riferimento alle indagini in corso nel presente procedimento si rinviene agli atti del primo procedimento (avente n. 5422/19 RGNR).
3. Il ragionamento seguito dal Riesame ed applicato al caso concreto è esatto. Al fine di risolvere la questione giuridica sottoposta al Collegio dal ricorrente, è bene individuare lo specifico ambito in cui si chiede di riconoscere l'esistenza di un'ipotesi di retrodatazione, conseguente a contestazione cd. a catena, materia complessa, nella quale vanno distinte le diverse eventualità fenomenologiche e, conseguentemente, i vari principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, più volte obbligata a pronunciarsi sul tema. Il caso specifico che interessa il ricorrente è quello in relazione al quale opera la regola interpretativa stabilita dalle Sezioni Unite, con la pronuncia Sez.
U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909, secondo cui, in tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze caute/ari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino, invece, fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero.Nella specie, le Sezioni Unite hanno escluso la retrodatazione, trattandosi di procedimenti originati da distinte notizie di reato, pervenute allo stesso ufficio del pubblico ministero a distanza di tempo l'una dall'altra.
E, nell'affermare tale principio - tenuto conto della sentenza n. 408 del 2005 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. -, hanno osservato che la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi sopra indicate (per la retrodatazione nello stesso procedimento, cfr. il principio tratto dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite, massimata con Rv. 235911).
Le Sezioni Unite hanno avvertito, tra l'altro, del fatto che, qualora l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo, ciò non giustifica, di per sé, la retrodatazione, perché non è tale dato non di per sè indicativo di una scelta indebita, in quanto, in molti casi, gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato: "essi spesso devono essere interpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico".
Il solo fatto, dunque, che detti elementi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente; a volte, infatti, la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori da parte degli organi delle indagini richiede tempi non brevi, avvertono le Sezioni Unite. In adesione e precisazione delle regulae iuris indicate dalla sentenza Librato, le Sezioni Unite, la giurisprudenza successiva ha ulteriormente chiarito che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351-02; nella fattispecie decisa, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione, in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza).
Coerente al principio suddetto, tra le altre, si ricorda Sez. 3, n. 46158 del 4/2/2015, Mancini, Rv. 265437. Il Collegio ribadisce l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità; in particolare, deve essere affermato, anche nella fattispecie in esame, che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore 'desumibilità delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice 'conoscenza' o 'conoscibilità' di determinate evenienze fattuali, ma si individua nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano una specifica "significanza processuale" (cfr.
Sez. 6, n. 11807 del 11/2/2013, Paladini, Rv. 25572, analoga a quella oggi sottoposta al Collegio, dal punto di vista del nucleo essenziale della questione processuale dedotta). Deve escludersi, pertanto, la "desumibilità" allo stato degli atti quando, come accaduto nella fattispecie che coinvolge il ricorrente Sfoco, nell'ambito di provvedimenti cautelari emessi in diversi procedimenti, al momento dell'emissione della richiesta di giudizio immediato (il 22.5.2019) e della applicazione della prima misura cautelare, non sia stata ancora depositata al pubblico ministero, nel secondo procedimento, l'informativa (depositata solo il 3.3.2020) relativa a pregresse, complesse indagini, sostanziatesi anche in intercettazioni telefoniche ed ambientali, alcune delle quali quasi coeve al primo arresto, informativa sulla base della quale è stata formulata la richiesta del successivo provvedimento nel secondo procedimento.
P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam