Sentenza — n. 28359/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI Nei confronti di TUMMARELLO MARCO nato a ROMA il 02/02/1965 Avverso la ORDINANZA del 26/10/2020 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta del 09 maggio 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Luigi Orsi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Letta la memoria del 14 maggio 2021 dell'avvocato Riccardo Olivo, difensore di Marco Tummarello che insta per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137de1 28.10.2020
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 bis cod. pen; Sentenza — n. 28359/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'affermazione circa la potenza di un impianto fotovoltaico ( inferiore o superiore a 1MW), la contiguità o vicinanza dei campi, la esistenza di uno o più punti di connessione costituiscono accertamenti in fatto ( "vero o non vero"), devoluti al pubblico ufficiale. Tali D.I.A. sono state trasmesse regolarmente all'ente gestore (GSE s.p.a.) ed esse, rectius, la loro falsità, costituisce il presupposto artificioso della condotta truffaldina. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 640 bis del codice penale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI Nei confronti di TUMMARELLO MARCO nato a ROMA il 02/02/1965 Avverso la ORDINANZA del 26/10/2020 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta del 09 maggio 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Luigi Orsi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Letta la memoria del 14 maggio 2021 dell'avvocato Riccardo Olivo, difensore di Marco Tummarello che insta per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137de1 28.10.2020
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnatay( il Tribunale del riesame di Bari ha annullato il decreto di sequestro preventivo (sia impeditivo che a fini di confisca, diretta e/o per equivalente) disposto dal P.M. di quella stessa città in data 09/09/2020, non avendo ravvisato il fu. mus del reato contestato. Nel provvisorio editto accusatorio sono stati ipotizzati due reati: il falso ideologico iscritto nei confronti dei proponenti, dei tecnici progettisti e degli asseveratori delle D.I.A., e avente riguardo a soli quattro atti (quelli registrati ai nn. 20391,20392, e 20393 del 29 giugno 2011, e 35786 del 17 dicembre 2008); ai medesimi soggetti si contesta, altresì, la truffa aggravata, in ragione dell'ingiusto profitto del reato di cui all'art. 640 bis, corrispondente ai contributi erogati, fino alla concorrenza di euro 39.730.230,68, corrispondente all'importo erogato dalla G.S.E. sulla base del "secondo conto energia" al netto del prezzo di vendita dell'energia prodotta. 1.1.
La Procura della Repubblica di Bari procede ad indagini preliminari nei confronti di numerosi indagati in relazione alla realizzazione, in territorio di Gravina di Puglia, di dieci parchi fotovoltaici, che avrebbero costituito, invece, secondo la prospettazione accusatoria accolta 'dal G.I.P., un unico imponente insediamento industriale, fraudolentemente occultato dagli indagati. Le unità produttive sarebbero state, infatti, suddivise fittiziamente in una pluralità di micro - impianti contigui, ciascuno di potenza di poco inferiore a un megawatt, allo scopo di eludere il complesso iter previsto per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 co. 5 del D.
Lgs. N. 387/2003, e di avvalersi, invece, di più agevoli titoli abilitativi semplificati ( D.I.A.) previsti dalla normativa regionale all'epoca vigente, limitatamente agli impianti di potenza nominale inferiore alla soglia di 1MW. La polizia giudiziaria aveva raffrontato i tempi medi per l'ottenimento dei diversi titoli abilitativi: 30 giorni per la D.I.A., tre anni per conseguire l'autorizzazione unica regionale. La semplificazione e quindi la velocizzazione delle procedure, era funzionale, altresì, secondo l'ottica accusatoria, al rispetto dei termini entro cui, secondo la normativa di settore, gli impianti di produzione di energie rinnovabili avrebbero dovuto essere realizzati ( giugno 2011) per potere beneficiare del contributo incentivante rientrante nel "secondo conto energia", che prevedeva contributi di importo maggiore rispetto ai successivi.
L'ulteriore movente sarebbe costituito dall'intento di massimizzare il contributo pubblico ottenibile, inversamente proporzionale alla dimensione degli impianti. Questi ultimi, estesi in tre località del predetto comune - Contrada San Felice, Contrada Dan Domenico, Contrada San Canìo, farebbero capo a due unitari, quantunque distinti, centri di interesse giuridico - economico - il primo riconducibile al gruppo imprenditoriale denominato "Telmo", avente sede in Bergamo e facente capo a Sironi Claudio e Zonca Stefano, il secondo riconducibile al gruppo "Ghella" con sede legale a Roma.
Secondo l'Accusa i contributi, che, all'attualità, vengono ancora erogati, non erano dovuti, e sono stati ottenuti grazie all'artificiosa condotta descritta, così da fuorviare il G.S.E. ( Gestore Servizi Energetici, società interamente partecipata dal Ministero dello sviluppo economico) . Il collegamento tra i singoli impianti e la loro integrazione nell'ambito di un unitario insediamento produttivo risulterebbero evidenziati per tabulas dai ruoli che i singoli rivestono nelle diverse compagini societarie, fittiziamente utilizzate quali intestatarie formali dei singoli campi fotovoltaici, essendo stata registrata una perfetta identità tra soggetti che, scambiandosi accuratamente i ruoli al fine di sviare possibili indagini sulla natura unitaria dell'iniziativa imprenditoriale, figurano in relazione ai diversi impianti apparentemente scollegati tra loro, quali detentori di partecipazioni societarie, amministratori, progettisti, e direttori dei lavori indicati nei titoli abilitativi, proprietari dei terreni, e titolari delle aziende esecutrici dei lavori.
Sulla scorta di tali elementi è stato ravvisato dal G.I.P. il fumus in relazione al delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen., ( avendo, altresì, ravvisato anche il presupposto delitto di falso fidefacente, in base al quale si radica la competenza territoriale dell'A.G. di Bari ), nonché il perículum in mora, e veniva disposto il sequestro dei parchi fotovoltaici interessati e del profitto illecito, diretto e per equivalente, conseguito. 1.2. Il Tribunale del Riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo, ritenendo "certo che non ci si trova al cospetto di un unico imponente insediamento industriale costituito da dieci impianti fotovoltaici", e formulando le seguenti tre argomentazioni: - In ordine al delitto di falso, l'affermazione del pubblico ufficiale che la DIA costituisca titolo idoneo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, non integra la attestazione che un fatto è avvenuto in sua presenza, nè documenta alcunché; essa, piuttosto, ha un contenuto meramente valutativo circa la sussistenza, in punto di diritto, dei requisiti di realizzazione dell'opera, secondo le coordinate ermeneutiche provenienti dalla giurisprudenza dì legittimità che si è occupata di falso valutativo; in specie, si cita, quale pertinente precedente di questa Sezione, la sentenza n. 7879 del 2018, Daversa.
Nel caso specifico, secondo i giudici distrettuali, l'ipotizzata falsità non riguarda elementi di fatto (quali, ad esempio, l'esatta localizzazione degli impianti fotovoltaicí, la loro ampiezza, la loro potenza o altre caratteristiche tecniche"), ma concerne la valutazione degli impianti - se unico o molteplici - sicché si è effettuata una valutazione in ordine ai presupposti del provvedimento autorizzatorio, come tale insuscettibile di falsità ideologica. -Quanto alla truffa, si premette che la contestazione di reato sembra indicare che la condotta riguaría tutti gli indagati in relazione a tutti gli impianti.
In realtà, come si desume dallo stesso decreto del giudice per le indagini preliminari, le truffe dovrebbero essere tre, particolarmente quelle riferite ai parchi San Felice, San Domenico e San Canio. Ulteriore profilo di incertezza è segnalato con riferimento alla riconducíbilità dell'iniziativa dei tre impianti, se essa sia riferita ad un unico centro di interesse economico, o meno. Questo perché in atti si fa riferimento a due gruppi imprenditoriali, uno con sede a Bergamo e l'altro con sede in Roma. Tutto ciò ha una evidente ricaduta in punto di qualificazione del concorso nel reato.
In ogni caso, il Tribunale osserva che i parchi non sono contigui, non sono frutto di un'unica iniziativa, perché, quelli realizzati nelle contrade San Felice e San Domenico, sono riconducibili al Gruppo Telmo, con sede in Bergamo, mentre gli impianti costruiti alla contrada San Cani°, sono riconducibili al Gruppo Ghella, avente Sede a Roma, che non sono in alcun modo collegati tra di loro; essi, inoltre, non fanno capo ad un unitario centro di interessi, non sono stati progettati e realizzati contemporaneamente, sono autonomi strutturalmente e funzionalmente.
La "vasta congerie di irregolarità" individuate nelle pratiche edilizie, che, tuttavia, non integino la violazione della normativa anti-frazionamento, si appalesa del tutto irrilevante sul piano della fattispecie di truffa. Ha rilevato il Tribunale che vi sarebbe stato ampio margine di tempo, all'epoca di presentazione della D.I.A. ( settembre 2007), per iniziare e concludere detta procedura entro il termine utile per connettere tutti gli impianti, ossia il 31.12.2010, e che la possibilità secondo cui "la procedura della autorizzazione regionale avrebbe potuto presentare maggiori ostacoli è rimasta a livello del tutto ipotetico, posto che nessuna specifica anomalia foriera di un possibile diniego della detta autorizzazione è stata segnalata con riferimento alle opere in questione". - Inoltre, secondo il collegio distrettuale, il titolo edilizio presentato (DIA) non è elemento idoneo, ex sé, ad indurre in inganno l'autorità deputata alla erogazione degli incentivi (GSE), la quale non aveva il potere di sindacarne la legittimità, svolgendo un controllo di carattere meramente formale, particolarmente in ordine alla verifica della sussistenza del titolo, non potendosi spingere sino alla verifica della legittimità dello stesso.
Infine, il Tribunale evidenzia l'assenza di contatti tra gli indagati, a conferma di quanto sia improbabile una ipotesi concorsuale così vasta.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, che svolge due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo, denuncia violazione della disciplina del falso ideologico. La condotta degli indagati si è espressa nella formulazione di un atto pubblico che incorpora presupposti di fatto non veritieri. Premesso il coinvolgimento nella condotta illecita dei privati, interessati a vario titolo alla realizzazione degli impiantì fotovoltaici ( proponenti, tecnici progettisti, asseveratori) a cui si riferiscono le diverse DIA presentate al Comune di Gravina di Puglia, e dei pubblici funzionari in servizio presso l'Ufficio tecnico di quel comune, territorio nel quale gli impianti sono stati realizzati, ritiene il ricorrente che la falsa attestazione compiuta dai funzionari comunali negli atti registrati ai nn. 20391,20392, e 20393 del 29 giugno 2011, e 35786 del 17 dicembre 2008, oggetto della provvisoria imputazione, lungi dall'essere frutto di una interpretazione dei presupposti giuridici dei provvedimenti abilitativi, si configura, invece, come una falsa attestazione, in quanto fondata sulla falsa rappresentazione di una situazione di fatto non corrispondente al vero, circa la potenza reale dell'impianto e la sua autonomia, artatamente veicolata nella documentazione progettuale ( tecnica, urbanistica, societaria), con la finalità di "simulare che i singoli campi fotovoltaici oggetto di d.i.a. fossero delle entità produttive tra loro autonome e distinte, ciascuna con potenza nominale inferiore alla soglia di 1MW, ciascuna appartenente a diversi proprietari, con autonomi punti di connessione alla rete elettrica nazionale, su terreni non getto di lottizzazione nei due anni precedenti". c,( ) In questa prospettiva, secondo la Procura diLatanzar l'enunciato contenuto nelle false attestazioni in parola: " la / DIA costituisce titolo idoneo alla realizzazione degli impianti fotovoltaici" costituisce il punto di sintesi delle false rappresentazioni attribuibili ai soggetti a vario titolo interessati alla realizzazione degli impianti, che i pubblici funzionari facevano proprie riversandole negli atti falsi a propria firma, circa la idoneità della D.I.A. quale titolo abilitativo legittimante la realizzazione di tali impianti.
L'affermazione circa la potenza di un impianto fotovoltaico ( inferiore o superiore a 1MW), la contiguità o vicinanza dei campi, la esistenza di uno o più punti di connessione costituiscono accertamenti in fatto ( "vero o non vero"), devoluti al pubblico ufficiale. Tali D.I.A. sono state trasmesse regolarmente all'ente gestore (GSE s.p.a.) ed esse, rectius, la loro falsità, costituisce il presupposto artificioso della condotta truffaldina. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 640 bis del codice penale.
Premessa la ricostruzione della disciplina normativa succedutasi nel tempo, sia di derivazione comunitaria che nazionale, richiamate due pronunce della Corte Costituzionale che hanno affermato la incostituzionalità delle leggi regionali della Puglia disciplinanti la materia dell'accesso gli incentivi, il ricorrente segnala che il meccanismo attraverso il quale la società G.S.E. s.p.a. assegnava e erogava contributi a enti, aziende e privati cittadini, attraverso la gestione dei principali meccanismi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, è divenuto operativo con l'entrata in vigore dei Decreti interministeriali del 28/07/20105 e del 06/02/2006 ( "I conto energia"), e che non è più consentito accedere alle agevolazioni del Conto Energia dal 6 luglio 2013.
Nell'arco temporale dal 2005 al 2013 sono stati emanati n. 6 decreti, noti come "Conto energia", per gli impianti fotovoltaici, i quali disciplinano un meccanismo che prevede la effettiva realizzazione degli impianti e la loro messa in esercizio, e solo, successivamente, è possibile avanzare richiesta di riconoscimento degli incentivi al GSE, che sono finalizzati ad assicurare una equa remunerazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli impianti. L'erogazione degli incentivi presuppone una istruttoria successiva alla comunicazione della installazione dell'impianto, che viene svolta dal GSE sulla base della documentazione tecnica e amministrativa, tra cui è compreso il titolo abilitativo.
Contesta il ricorrente che il gestore dei servizi energetici sia privo del potere di sindacare la legittimità della DIA, poiché, invece, è certo che rientra nei compiti del GSE la ricognizione circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'accesso ai contributi pubblici sicché, in caso di documentazione falsa o volta a simulare il frazionamento di un unico impianto produttivo di potenza superiore ad un MW si è certamente di fronte ad un'attività decettiva idonea ad integrare l'elemento oggettivo della truffa. Il vantaggio per l'agente è consistito, nella 5 v specie, nell'ottimizzare i tempi di conseguimento del titolo abilitativo al fine di realizzare l'impianto prima che si esaurissero i contributi pubblici previsti per il tipo di intervento programmato.
L'artificio messo in pratica dagli indagati, circa la portata degli impianti, e la trasmissione al GSE dei titolo abilitativo, ha fatto sì che il GSE si determinasse a concedere le erogazioni, ingannato circa la potenza reale degli impianti, altresì erogandoli in tempi rapidi. Il vantaggio per l'agente è consistito, nella specie, nell'ottimizzare i tempi di conseguimento del titolo abilitativo al fine di realizzare l'impianto prima che si esaurissero i contributi pubblici previsti per il tipo di intervento programmato.
3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi Orsi, ha concluso, nella propria requisitoria scritta, per la inammissibilità del ricorso, a cui si è riportato in udienza.
4. Ad analoghe conclusioni perviene il difensore di Tummarello, che stigmatizza l'assenza di rilievi critici ai punti fondanti dell'ordinanza circa l'insussistenza del fumus.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1AI ricorso è inammissibile perché si confronta solo in parte con la motivazione del provvedimento impugnato.
2. Come si desume dalla esposizione in fatto, contenuta nel paragrafo precedente, il provvedimento del Tribunale è sorretto dalle seguenti triplici rationes decidendi:
a) l'asseverazione del funzionario comunale circa l'idoneità delle DIA alla realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati nella specie non contiene elementi di falsità, perché è limitata alla valutazione dei presupposti giuridici del provvedimento e non anche dei presupposti di fatto (ampiezza e caratteristiche degli impianti); b) è da escludere che sia stato realizzato un unico, immenso parco fotovoltaico in violazione della normativa contenuta nel d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Questo perché i dieci parchi menzionati in imputazione insistono su tre diverse aree geografiche e urbanistiche del comune di Gravina di Puglia, nettamente separate tra loro, e perché anche tra i parchi della stessa area vi sono elementi di discontinuità.
Inoltre, perché i dieci parchi in questione sono stati realizzati su terreni appartenenti a proprietari diversi e da società diverse (Gruppi Telmo, Espe, Eosolar, Maino e Ghella), accomunate dal solo fatto di operare nel settore delle energie rinnovabili. Infine, perché anche da un punto di vista tecnico e funzionale i parchi sono del tutto autonomi. Tantò è stato accertato attraverso una consulenza di parte, che ha evidenziato la totale autonomia e indipendenza funzionale di ogni impianto, rimarcando che ognuno è dotato di una propria cabina di consegna localizzata su una distinta particella catastale ed è caratterizzato da punti di connessione alla rete differenti, identificati da propri codici POD; chexper ognuno degli impianti è stato sottoscritto uno specifico regolamento di esercizio e che anche per l'ENEL ogni pratica è contraddistinta da un diverso numero identificativo, sicché nemmeno in relazione ad ognuno dei tre parchi, riguardati separatamente, può parlarsi di impianto unico, artificiosamente frazionato;c) è assente, nella specie, uno dei presupposti della truffa: la possibilità che potesse trarsi in inganno il G.S.E., il quale, per legge, non è abilitato a sindacare la legittimità del titolo edilizio sulla cui base gli impianti vengono realizzati, essendo tale sindacato demandato alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo.
3. Ebbene, delle tre rationes decidendi sopra illustrate, il Pubblico Ministero in realtà contesta solo l'ultima. 3.1. In specie, con riguardo alla prima, quella riguardante la configurabilità del falso, il ricorrente non si confronta con l'approfondito scrutinio operato dal Tribunale del riesame che ha valutato numerose circostanze a partire dalle quali risulta difficile ipotizzare che i 10 impianti siano stati progettati e realizzati dalla stessa mano e facciano capo ad una unitaria entità economica. Alla stregua di questa circostanza di fatto, che il ricorrente non contesta, la censura si muove su un piano meramente astratto. 3.2. Quanto alla truffa, dopo una minuziosa esposizione della normativa applicabile e all'esito di una lunga digressione sugli elementi del reato, il ricorrente si è limitato a contestare che il GSE mancasse del potere di valutare la regolarità amministrativa degli impianti, rimarcando che, in presenza di un titolo inidoneo, il Gestore aveva il potere e il dovere di negare l'erogazione dei contributi pubblici.
4. Tale fatto rende inammissibile il ricorso giacché, per giurisprudenza consolidata, manca di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Cass., n. 2754 del 6/12/2017, rv 272448-01; sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, rv 250972-01). Nella specie, il silenzio del ricorrente sull'argomento di cui alla precedente lettera b) fa venir meno in radice sia il falso che la truffa, giacché l'accertamento - non contestato - che non di impianto unico si tratti, ma di dieci impianti aventi potenza nominale inferiore ad 1MW esclude sia la dedotta illegittimità delle opere e del titolo edilizio, sia i profili di falsità e di truffa contestati 5.A tanto deve aggiungersi che la violazione di legge non risulta neppure ravvisabile sotto forma di motivazione mancante o apparente, quali possibili vizi della motivazione integranti, per consolidata giurisprudenza, il predetto vizio, in considerazione della ampia e analitica ricostruzione della intricata vicenda e del quadro normativo di riferimenti operata dalTibunale distrettuale, prendendo, altresì, in esame, criticamente, le doglianze della difesa, ed esponendo con chiarezza le ragioni della decisione in ordine alla insussistenza del fumus in relazione ad entr