Sentenza — n. 28354/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la decisione in epigrafe, il GIP del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione ed a seguito di annullamento disposto dalla Prima Sezione Penale della prima ordinanza di rigetto, ha nuovamente rigettato l'istanza per la declaratoria di non esecutività e di revoca del decreto penale di condanna n. 840 del 2018 - emesso il 29 maggio 2018 (esecutivo dal 11 luglio 2018) nei confronti di Paola La Gatta, in relazione al reato di furto - titolo esecutivo di cui la richiedente assume di non aver mai avuto conoscenza e riguardo al quale chiedeva la restituzione in termini per proporre opposizione, lamentando mancanza di notifica. 1.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28354/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Del resto, dalle ultime pronunce delle Sezioni Unite, il concetto di «effettiva conoscenza del procedimento», applicato alla disposizione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la più ampia novella n. 67 del 2014) è stato riferito "all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA GATTA PAOLA nato a FOGGIA il 27/08/1994 avverso l'ordinanza del 01/02/2021 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, il GIP del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione ed a seguito di annullamento disposto dalla Prima Sezione Penale della prima ordinanza di rigetto, ha nuovamente rigettato l'istanza per la declaratoria di non esecutività e di revoca del decreto penale di condanna n. 840 del 2018 - emesso il 29 maggio 2018 (esecutivo dal 11 luglio 2018) nei confronti di Paola La Gatta, in relazione al reato di furto - titolo esecutivo di cui la richiedente assume di non aver mai avuto conoscenza e riguardo al quale chiedeva la restituzione in termini per proporre opposizione, lamentando mancanza di notifica. 1.2.
La sentenza rescindente - Sez. 1 n. 31388 del 30/10/2020 - ha annullato il provvedimento di rigetto originariamente emesso, sul presupposto che la sola constatazione della regolarità formale della procedura di notificazione, effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., il giorno 13.6.2018, presso il domicilio-residenza "dichiarato", indicato anche come "eletto", a mani di persona che non risultava convivente con la destinataria del decreto penale, secondo quanto da costei affermato, non sia sufficiente a verificare l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato, poiché, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere di allegazione, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna.
La situazione di obiettiva incertezza derivava, secondo la Prima Sezione, dal fatto che, al momento della notifica, quel domicilio non corrispondeva più alla residenza dell'istante. 1.3. Il nuovo rigetto deciso dal giudice dell'esecuzione in sede di rinvio, scandendo gli spostamenti di residenza di Paola La Gatta ed i tempi di questi rispetto alla notifica del decreto penale di condanna - avvenuta a mani di persona dichiaratasi convivente il 13.6.2018, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. -, ha rilevato come l'istante avesse dichiarato ai carabinieri, al momento dell'identificazione il giorno del commesso reato, il 14.2.2018, una residenza-domicilio - in Foggia via Ignazio D'Addedda n. 41, luogo dell'avvenuta notifica - già in quella data non più attuale, essendo stata la stessa La Gatta ivi residente dal 8.6.2014 sino al 19.12.2014, mentre dal 9.12.2014 risultava aver abitato in Foggia alla via Sapienza n. 55 e dal 15.1.2018 emigrata in Roma.
Da tale circostanza documentale, il GIP ricava la volontà dell'istante di sottrarsi alla conoscenza degli atti processuali che sapeva sarebbero stati consegnati in un luogo non più corrispondente da tempo alla sua residenza o al suo domicilio, posto che, nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 14.2.2018 era anche espressamente inserita la clausola secondo cui, a seguito dell'avvenuta elezione/dichiarazione di domicilio, si ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione (o in caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio), le notifiche verranno eseguite mediante consegna al difensore (ex art. 161, comma primo, cod. proc. pen., cui comunque il decreto penale era stato notificato, quale difensore d'ufficio, il 25.6.2018).
Neppure è stata addotta alcuna prova di un'eventuale comunicazione della modifica del domicilio/residenza da parte dell'istante. Ritenere, pertanto, invalida la notifica significherebbe avallare comportamenti strumentali volti a predeterminare le condizioni di inidoneità del domicilio eletto, già inattuale o inesatto o inesistente al momento della dichiarazione. Inoltre, il certificato di stato di famiglia attesta la composizione del nucleo familiare della ricorrente alla data del 16.1.2020, e quindi due anni dopo la notifica del decreto penale contestata, sicchè non ha nessuna valenza al fine di stabilire la composizione del nucleo familiare o la situazione di convivenza della ricorrente all'epoca di tale notifica.
Infine, la dichiarazione di domicilio, a differenza dell'elezione di domicilio, determina la mera indicazione del luogo di ricezione degli atti.
2. Ha proposto ricorso La Gatta, tramite il difensore, avv. Lattanzio, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo argomento difensivo censura l'ordinanza per violazione di legge in relazione all'art. 161 cod. proc. pen., ribadendo le ragioni dell'istanza di restituzione nel termine e revoca del decreto penale (e cioè, la inidoneità del domicilio a sostenere la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché non corrispondente a quello effettivo della ricorrente; la situazione di non convivenza della persona alla quale è stato notificato il provvedimento di condanna ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.). 2.2. Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. che prevede la revoca del decreto penale in caso di irreperibilità. La tesi della ricorrente è che, nel suo caso, si sia verificata una situazione analoga ed assimilabile a quella dell'irreperibilità per insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio, da cui doveva scaturire la revoca del decreto penale di condanna (si richiama la sentenza Sez. 2, n. 48913 del 21/12/2009).
3. Il Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Il primo motivo è infondato e, in parte, generico. Il dato di fatto prevalente che emerge dal provvedimento impugnato e che la stessa ricostruzione del ricorrente non scalfisce, limitandosi ad una apodittica ricostruzione alternativa e generica, è il seguente: vi sono le condizioni per ritenere che la ricorrente abbia avuto conoscenza effettiva del decreto penale di condanna, poiché la persona che ha ricevuto la notifica si è dichiarata "familiare convivente" dell'imputata. Tale constatazione supera, quale dato sostanziale, il dato formale inconferente che la ricorrente adduce, fondato su di un certificato anagrafico relativo ad un periodo successivo a quello della notifica, e che, d'altra parte, configura anche una censura generica, poiché la ricorrente non adduce particolari o elementi di fatto che possano avvalorare il disconoscimento di una situazione di convivenza della persona che ha ricevuto l'atto, Claudia Messino, con la quale non indica quali siano i suoi legami, ma sulla cui posizione il ricorso è del tutto evasivo, e che, d'altra parte, non avrebbe avuto ragioni per dichiararsi come "familiare convivente" mancandone le condizioni.
Del resto, dalle ultime pronunce delle Sezioni Unite, il concetto di «effettiva conoscenza del procedimento», applicato alla disposizione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la più ampia novella n. 67 del 2014) è stato riferito "all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.
U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). Il richiamo forte che operano le Sezioni Unite, dunque, è al canone di conoscenza effettiva e non soltanto presunta né meramente legale dell'atto di vocatio in iudicium; sul canone di effettività in tema di processo in assenza vedi anche Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Secondo la sentenza Ismail l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. non ha creato (nuove) presunzioni che consentano di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma ha indicato casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità.
Pertanto, "alcun effetto.. conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica: risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza".
La (sola) ipotesi che il legislatore e le Sezioni Unite ritengono sottratta all'alveo della tutela, ampia, apprestata alla conoscenza effettiva del processo è proprio però quella dei cosiddetti "finti inconsapevoli", cioè di coloro i quali artatamente si sottraggano alla conoscenza dell'atto ovvero adducano, come nella specie, elementi per negare una consapevolezza palesemente possibile e plausibilmente avvenuta. Nel caso di specie, si è dinanzi proprio ad un'ipotesi di "finto inconsapevole", per come approfonditamente argomentato dal GIP nel provvedimento di rigetto impugnato (cfr. par. 1.3.), avendo la ricorrente volontariamente tentato di sottrarsi alla notifica degli atti del procedimento indicando una residenza formalmente inattuale, e, d'altra parte, risulta generica l'eccezione relativa alla smentita della circostanza che la notifica del decreto penale di condanna, avvenuta formalmente a "familiare convivente", sia stata, invece, ricevuta da persona che tale non era.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato e generico. La giurisprudenza citata dal ricorso è relativa a fattispecie differenti, nelle quali il domicilio eletto è risultato impossibile nella notifica o inidoneo. In tal caso, l'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. prevede per l'appunto l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna (Sez. 2, n. 48913 del 26/11/2009, Pacifico, Rv. 246471, che richiama Corte cost. n. 504 del 2000; Sez. 3, n. 30825 del 17/5/2017, Cune, Rv. 270212; Sez. 2, n. 5096 del 16/11/2017, dep. 2018, Toscano, Rv. 272020).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 maggio 2021. Il Con