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Ordinanza — n. 28352/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28352/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28352/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da P.G. presso la Corte d'Appello di Palermo nel procedimento contro GIANGRASSO MASSIMO nato in Germania 1'11.1.1972 avverso la sentenza del 2/12/2020 del TRIBUNALE DI TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA VENEGONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero; lette le conclusioni del difensore della parte civile; FATTO E DIRITTO 1. La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ricorre contro la sentenza del Tribunale di Trapani con cui a Giangrasso Massimo è stata applicata, ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa con sospensione condizionale e condanna al pagamento delle spese della parte civile in relazione ai reati di concorso dì violenza privata, per aver costretto con la forza la parte lesa Bellomo Giovanni a salire su una vettura con cui veniva condotto presso una abitazione, e furto con strappo aggravato per avergli, in più di tre persone, strappato di dosso il portafoglio.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 624-bis c.p; Ordinanza — n. 28352/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, afferma ancora il ricorso, il reato più grave, ai fini della continuazione, è quello di cui all'art. 624-bis c.p. punito con pena da 4 a 10 anni di reclusione, per cui, anche con la concessione delle attenuanti generiche, non si potrebbe giungere alla pena di 10 mesi di reclusione, e tanto meno di 4 mesi.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena sanzioni penali adeguamento della pena riduzione della pena commisurazione della pena per rapina pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
art. 624-bis c.p
Inoltre, afferma ancora il ricorso, il reato più grave, ai fini della continuazione, è quello di cui all'art. 624-bis c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da P.G. presso la Corte d'Appello di Palermo nel procedimento contro GIANGRASSO MASSIMO nato in Germania 1'11.1.1972 avverso la sentenza del 2/12/2020 del TRIBUNALE DI TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA VENEGONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero; lette le conclusioni del difensore della parte civile; FATTO E DIRITTO 1. La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ricorre contro la sentenza del Tribunale di Trapani con cui a Giangrasso Massimo è stata applicata, ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa con sospensione condizionale e condanna al pagamento delle spese della parte civile in relazione ai reati di concorso dì violenza privata, per aver costretto con la forza la parte lesa Bellomo Giovanni a salire su una vettura con cui veniva condotto presso una abitazione, e furto con strappo aggravato per avergli, in più di tre persone, strappato di dosso il portafoglio.

2. Nel ricorso il PG deduce illegalità della pena e quindi inosservanza della legge penale.

3. Evidenzia in particolare una contraddizione intrinseca alla sentenza, che nella parte motiva e nel dispositivo indica la pena concordata in mesi dieci di reclusione, ma nel calcolo fa riferimento alla pena base di mesi sei per giungere alla pena finale di mesi quattro di reclusione con la diminuzione per il rito, e quindi una pena diversa.

4. Inoltre, afferma ancora il ricorso, il reato più grave, ai fini della continuazione, è quello di cui all'art. 624-bis c.p. punito con pena da 4 a 10 anni di reclusione, per cui, anche con la concessione delle attenuanti generiche, non si potrebbe giungere alla pena di 10 mesi di reclusione, e tanto meno di 4 mesi.

5. La parte civile ha depositato note conclusioni scritte, con cui ha chiesto accogliersi il ricorso della Procura Generale di Palermo.

6. Il ricorso è fondato. Si tratta, in sostanza, di una questione di pena illegale, e la pena, in effetti, nel caso di specie è stata applicata erroneamente.

7. Posto che il reato di cui all'art. 624-bis c.p. - il più grave tra quelli contestati all'imputato - è figura autonoma e non aggravata (sez. 4, n. 43452 del 14/10/2009, Rv. 245470-01), la pena edittale base (applicabile ratione temporis ai fatti di causa, secondo la legge 103 del 2017, essendo l'aumento a 4 anni stato introdotto con la legge n. 36 del 2019) oscilla da 3 a 7 anni di reclusione; pertanto, non è possibile comunque giungere alla pena finale, irrogata nella specie, di mesi 10 di reclusione, anche con la concessione delle attenuanti generiche. Oltretutto la concessione delle attenuanti generiche non è neppure esplicitamente menzionata in sentenza, la quale, per contro, in motivazione cita la pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, in contraddizione con il dispositivo. In ogni caso, come detto, essendo il reato più grave quello di cui all'art. 624-bis c.p., è comunque impossibile, sulla base del percorso indicato dalla sentenza per determinare la pena finale, ottenere la pena irrogata in dispositivo di 10 mesi di reclusione.

8. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trapani per nuovo giudizio. Così deciso il 18/5/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente drea Ven goni)