Sentenza — n. 28351/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la decisione in epigrafe, il GIP del Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., ha applicato la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, ed euro 1800 di multa, nei confronti di Massimo Bevilacqua, in relazione a tre delitti di furto aggravato di due autoveicoli ed un motociclo, nonché a due reati di tentata estorsione, funzionali ad ottenere un riscatto per la restituzione delle due autovetture provento di due dei furti contestati (secondo la tecnica del cd. "cavallo di ritorno").
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28351/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Sostituto Procuratore Generale Perla Lori ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, perché proposto sulla base di motivi diversi da quelli consentiti avverso le sentenze di patteggiamento dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 25/12/1979 avverso la sentenza del 11/02/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, il GIP del Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., ha applicato la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, ed euro 1800 di multa, nei confronti di Massimo Bevilacqua, in relazione a tre delitti di furto aggravato di due autoveicoli ed un motociclo, nonché a due reati di tentata estorsione, funzionali ad ottenere un riscatto per la restituzione delle due autovetture provento di due dei furti contestati (secondo la tecnica del cd. "cavallo di ritorno").
2. Avverso la sentenza predetta propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. Scade), deducendo un unico motivo con cui si censura la sentenza di patteggiamento sotto il profilo del travisamento della prova, costituita dalla confessione dell'imputato quanto al capo B della contestazione, e cioè la tentata estorsione nei confronti di Natale Alessandro Polimeni. La tesi del ricorrente è che la sua confessione non abbia valore ai fini della responsabilità per tale reato, poiché la stessa persona offesa ha dichiarato di non aver subito minacce dall'imputato o ricevuto richieste di danaro in cambio della restituzione del veicolo di sua proprietà oggetto di furto. Si sarebbe verificato, dunque, un vizio attinente all'espressione della volontà dell'imputato al patteggiamento, che è stata erroneamente estesa a ricomprendere l'imputazione di cui al capo B.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Perla Lori ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, perché proposto sulla base di motivi diversi da quelli consentiti avverso le sentenze di patteggiamento dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
2. Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Orbene, il ricorrente non deduce l'erronea qualificazione del fatto di reato, né, come invece apparentemente sostiene, un vizio attinente all'espressione della sua volontà al patteggiamento bensì la mancanza di elementi di prova, ovvero il loro travisamento e la meritevolezza del proscioglimento. Tali richieste, evidentemente sono estranee al perimetro disegnato dal legislatore per il sindacato di legittimità avverso le sentenze di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., sia che le si consideri ai fini di ottenere un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., tra le molte, Sez. 6, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761), sia che le si ritenga deduzioni di vizi motivazionali per travisamento della prova.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2021. Il Con