Ordinanza — n. 28349/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KARAZAJMI ROKJAN nato il 19/03/1981 MIFTARI KRESHNIK nato il 05/01/1998 VEZI CLIRIM nato il 16/07/1983 avverso la sentenza del 09/12/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA•utlitala-Threlazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; ITTERI udito il difensore
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 648 c.p, art. 624 c.p; Ordinanza — n. 28349/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Vezi Clirim e Karazajmi Rokjan, con atti di identico contenuto, entrambi a firma dell'Avv. Ilaria Crema, lamentano la violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.) per l'erronea qualificazione del fatto di cui al capo Q dell'imputazione come delitto di cui all'art. 648 c.p.; invero, il giudice di merito avrebbe dovuto procedere d'ufficio a riqualificare il fatto di cui al predetto capo di imputazione, derubricandolo ai sensi dell'art. 624 c.p., omettendo così un necessario vaglio preliminare alla pronuncia di applicazione della pena su richiesta.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KARAZAJMI ROKJAN nato il 19/03/1981 MIFTARI KRESHNIK nato il 05/01/1998 VEZI CLIRIM nato il 16/07/1983 avverso la sentenza del 09/12/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA•utlitala-Threlazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; ITTERI udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 9 dicembre 2020, il Gup del Tribunale di Brescia, pronunciava sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. nei confronti di Vezi Clirim, Karazajmi Rokjan e Miftari Kreshnik, imputati dei reati loro rispettivamente ascritti di furto in abitazione e ricettazione. In particolare, applicava: al Vezi, ritenuta la continuazione tra i delitti addebitati nel presente processo con quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Brescia del 12 novembre 2019, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2020,,esclusa la contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, la pena di anni tre di reclusione ed euro 400,00 di multa; al Karazajmi, riconosciuta la continuazione tra i reati e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa; al Miftari, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati a lui contestati e concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa.
2. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso i tre imputati con distinti atti a firma dei rispettivi difensori. 2.1. Miftari Kreshnik, con atto a firma dell'Avv. Vincenzo Trommacco, lamenta la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 81, comma 2, c.p. e 444 c.p.p. perché, pur riportando la sentenza di applicazione della pena su richiesta una pena superiore di mesi due all'accordo precedente raggiunto tra le parti, non vi è indicazione dei criteri di computo della pena in concreto applicata, sia con riferimento a quale ipotesi delittuosa sia stata ritenuta la più grave, sia con riferimento all'aumento computato in virtù della continuazione con gli altri reati contestati; inoltre ai capi F e G della rubrica è indicato lo stesso fatto delittuoso e di conseguenza l'imputazione deve essere emendata da tale errore materiale; 2.2.
Vezi Clirim e Karazajmi Rokjan, con atti di identico contenuto, entrambi a firma dell'Avv. Ilaria Crema, lamentano la violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.) per l'erronea qualificazione del fatto di cui al capo Q dell'imputazione come delitto di cui all'art. 648 c.p.; invero, il giudice di merito avrebbe dovuto procedere d'ufficio a riqualificare il fatto di cui al predetto capo di imputazione, derubricandolo ai sensi dell'art. 624 c.p., omettendo così un necessario vaglio preliminare alla pronuncia di applicazione della pena su richiesta.
3. I ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Invero, con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2 bis c.p.p.). Nei ricorsi proposti dagli imputati, non ricorre alcuna delle ipotesi suddette.
4. In particolare, Miftari Kreshnik si duole della mancata indicazione dei criteri del computo della determinazione della pena e della duplicazione dell'imputazione sub G), ma tali censure, come già evidenziato, non sono riconducibili ad alcuna delle ipotesi legittimanti il ricorso per cassazione.
5. Vezi Clirim e Karazajmi Rokjan si dolgono della mancata derubricazione del capo Q da ricettazione in furto, ma tale reato pare contestato esclusivamente a Murrja Denis, soggetto giudicato separatamente, come indicato nella rubrica della sentenza impugnata. In ogni caso, tale censura è inammissibile per la non immediata rilevabilità dell'errata qualificazione giuridica dei fatti, tenuto conto dei principi più volte enunciati da questa Corte, secondo cui in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), situazione questa all'evidenza non ricorrente nella fattispecie.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2021 Il Consiglierestensore Il Presidente --R sa ipez