Sentenza — n. 28348/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 7 gennaio 2021, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, a seguito della sentenza di questa Corte n. 36813/2020 di annullamento con rinvio, ha confermato l'ordinanza del 7 aprile 2020, con la quale il G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato nei confronti di Laurendi Antonino la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 c.p. per aver partecipato al gruppo di 'ndrangheta calabrese, Alvaro, locale di Sant'Eufemia. 1.2. La sentenza di annullamento di questa Corte - a fronte delle eccezioni dell'indagato in merito agli elementi che avevano condotto alla sua individuazione- rilevava che preliminare ad ogni altra deduzione sviluppata dal ricorrente era quella relativa all'identità fisica del ricorrente; riter identificativo era legato alle conversazioni oggetto di captazione del 2 aprile 2018 ed ai colloqui intercettati in ambiente dell'Il agosto 2018 e, soprattutto, del 4 agosto 2018, in uno all'atteggiamento di Crea Giovanni e alla sua interlocuzione, durante la quale lamentava la mancata designazione del figlio, Crea Emanuele, all'interno della struttura associativa, poiché gli era stato, infatti, preferito altro soggetto, ora indicato come Ninareddu, ora come nino pistolu, ora come u pistolu; orbene, a fronte dell'obiezione dell'indagato che affermava di essere chiamato u massaro, per l'attività di pastore, la sentenza impugnata evidenziava che la motivazione del Tribunale sull'identificazione risultava carente, non permettendo di intendere secondo quale ragionamento il Tribunale del riesame fosse giunto ad attribuire al Laurendi il soprannome di Pistolu, o ninareddu, u pistolu.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis c.p, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 28348/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, Laurendi Antonino risulta essere soggetto noto alle forze dell'ordine, direttamente conosciuto dagli investigatori proprio con il nome "Nino Pistolu". 1.2. In tale contesto, dalla lettura congiunta degli elementi indicati, il Tribunale senza illogicità ha ricavato che il soggetto indicato nelle conversazioni oggetto di captazione come "Nino", ovvero con il diminutivo "Ninareddhu" , "Nino u pistolu", ovvero "pistolu" non possa che essere identificato nell'indagato, partendo dal dato saliente che Laurendi Domenico, reggente del gruppo insediatosi a Santa Eufemia di Aspromonte, facente capo alla cosca Alvaro di Sinopoli aveva annotato nella sua rubrica alla voce Nino pistolu l'utenza dell'indagato. 1.2.1.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAURENDI ANTONINO nato a SCILLA il 02/02/1996 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria scritta depositata in atti; chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato ANTONINO TRIPODI si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 7 gennaio 2021, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, a seguito della sentenza di questa Corte n. 36813/2020 di annullamento con rinvio, ha confermato l'ordinanza del 7 aprile 2020, con la quale il G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato nei confronti di Laurendi Antonino la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 c.p. per aver partecipato al gruppo di 'ndrangheta calabrese, Alvaro, locale di Sant'Eufemia. 1.2. La sentenza di annullamento di questa Corte - a fronte delle eccezioni dell'indagato in merito agli elementi che avevano condotto alla sua individuazione- rilevava che preliminare ad ogni altra deduzione sviluppata dal ricorrente era quella relativa all'identità fisica del ricorrente; riter identificativo era legato alle conversazioni oggetto di captazione del 2 aprile 2018 ed ai colloqui intercettati in ambiente dell'Il agosto 2018 e, soprattutto, del 4 agosto 2018, in uno all'atteggiamento di Crea Giovanni e alla sua interlocuzione, durante la quale lamentava la mancata designazione del figlio, Crea Emanuele, all'interno della struttura associativa, poiché gli era stato, infatti, preferito altro soggetto, ora indicato come Ninareddu, ora come nino pistolu, ora come u pistolu; orbene, a fronte dell'obiezione dell'indagato che affermava di essere chiamato u massaro, per l'attività di pastore, la sentenza impugnata evidenziava che la motivazione del Tribunale sull'identificazione risultava carente, non permettendo di intendere secondo quale ragionamento il Tribunale del riesame fosse giunto ad attribuire al Laurendi il soprannome di Pistolu, o ninareddu, u pistolu.
D'altro canto, il punto risultava decisivo non solo per l'identificazione del ricorrente, ma soprattutto per l'individuazione del soggetto da ritenere parte del sodalizio criminale e per verificare se ricorresse una condotta da condurre alla tipicità dell'art. 416-bis c.p., secondo l'invocato modello a carattere organizzatorio che caratterizzerebbe l'associazione di stampo mafioso. 1.3. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, pronunciando in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura, dando atto di una serie di elementi investigativi, anche sopravvenuti, inerenti alla corretta identificazione dell'indagato, senza dimenticare che in sede di interrogatorio Laurendi Antonino ha confermato il suo soprannome u pistolu, sicchè alla luce di tali elementi andavano lette le conversazioni oggetto di captazione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. Antonino Tripodi, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo, sviluppato in più punti, con il quale censura la sentenza sotto il profilo della violazione di legge (art. 606 comma 1 lett b) c.p.p.) in relazione agli artt. 27 Costituzione, 68 e 192 c.p.p. e del vizio di motivazione (art. 606 comma 1 lett e) c.p.p.) in relazione agli artt.627 e 628 c.p.p., rinvenibile in più punti del provvedimento impugnato, per non essersi il giudice del rinvio, uniformato alla sentenza di legittimità e per non aver motivato in relazione alle nuove emergenze introdotte dal P.M. nel giudizio di rinvio e ivi valorizzate;2.1. la prima censura inerisce alla insufficienza dei dati identificativi dell'indagato con "Ninareddhu u pistolu"; il percorso identificativo dell'indagato condotto dal Tribunale del riesame, si è fondato sui nuovi documenti depositati dal P.M. all'udienza del 5.1.2021 e su una rivalutazione dei precedenti dati investigativi, senza però introdurre elementi di novità, tali da fugare ogni dubbio circa l'identificazione appunto di Antonino Laurendi; le sopravvenienze indicate dal Tribunale- e prodotte dal P.M. - sono costituite da:
a) il numero di telefono intestato all' indagato, registrato nella rubrica telefonica di Laurendi Domenico come Nino Pistolu;
b) due conversazioni intercorse con Laurendi Domenico (quelle del 5 e del 6 marzo 2018) dal contenuto lecito, utili ad affermare che l' indagato era chiamato con il diminutivo del suo nome di battesimo "Nino";
c) altre tre conversazioni telefoniche, sempre dal contenuto lecito - intercorse, una, con Morabito Antonio e due con Modafferi Santo - nelle quali lo stesso soggetto era chiamato "Nino" e "pistolu" (da Modafferi Santo, nelle due conversazioni dell'8 e del 20 febbraio 2020); le stesse emergenze hanno prodotto poi l'ulteriore dato dell'attribuzione in via esclusiva dell'alias pistolu, in quanto il numero telefonico sulla rubrica di Laurendi Domenico è registrato come nino pistolu e perché nelle due conversazioni dell'8 e del 20 febbraio 2020, l' interlocutore Santo Modafferi lo chiama pistolu; tuttavia, il ricorrente viene chiamato Ninareddhu, mentre, tutti lo indicano come Ninu e non è sufficiente, come erroneamente sostiene il Tribunale, che Ninareddhu sia una mera variante del diminutivo Ninu; in ogni caso, l'identificazione del ricorrente inizia e finisce con l'ascolto di un alias, non già di un nome e un cognome, con la conseguenza che l'alias, avendo già alterato il nome, non può essere a sua volta ancora modificato con diminutivi o vezzeggiativi, pena la vanificazione della sua portata identificativa e distintiva nei confronti del soggetto cui lo si vorrebbe attribuire; d'altra parte è stato lo stesso Tribunale ad introdurre il dato che pistolu è il soprannome del nonno del ricorrente che si è trasmesso a tutti i suoi discendenti e altri due oltre all'indagato hanno nome Antonino, sicchè l'attribuzione dell'alias "Nino pistolu" ben può essere riferito ad altri due parenti a nome Antonino; inoltre irragionevole è l'assegnazione al ricorrente dell'alias Ninareddhu come vezzeggiativo connesso alla giovane età al tempo della captazione del 2 aprile 2018, giacché quando a un soggetto, fino alla sua giovane età viene attribuito un soprannome o un alias, quel soprannome rimane immutato per tutta la vita, senza mutare nel corrispondente accrescitivo con l'incedere degli anni; inoltre se Ninareddhu u pistolu fosse stata la stessa persona di Ninu pistolu, il capo cosca lo avrebbe chiamato Ninareddhu e non Nino, né l'indagato si sarebbe presentato come Nino; ne consegue che gli argomenti utilizzati dal Tribunale per l'identificazione del ricorrente come Ninareddhu u pistolu sono generici ed aspecifici, da esulare dalla coerenza e dalla logica imposta dal rigore del ragionamento e comunque tali da non poter loro conferire il crisma dell'indizio tecnicamente inteso; 2.2. la seconda doglianza inerisce alla mancanza di gravità indiziaria della condotta contestata al ricorrente, non solo per la sua identificazione, ma soprattutto per l'individuazione del soggetto da ritenere parte del sodalizio criminale da ricondurre alla tipicità dell'art. 416 bis 2 c.p.; invero l'ordinanza impugnata, ripercorre le tappe della prima ordinanza così imbattendosi in tutte le illegittimità segnalate, senza accogliere l'invito del giudice di legittimità di riesaminare la gravità indiziaria della condotta contestata; 2.2.1.
La prima censura mossa al quadro di gravità indiziaria riguarda l'inesistenza di una locale di 'ndrangheta eufemiese funzionalmente collegata alla cosca madre degli Alvaro di Sinopoli, attesa la illegittima ricostruzione proposta dall'accusa, posta a base dell'ordinanza genetica e già denunciata nel precedente ricorso, giacché non confortata da alcun riferimento al presunto battezzo alla cosca sinopolese, né ai suoi collegamenti con la locale eufemiese, né ai rapporti di funzionalità e dipendenza tra la casa madre e la locale investigativa; 2.2.2 inoltre, si ravvisa la violazione dell'art. 416 bis c.p., degli artt. 192 e 273 c.p.p. in relazione ad atti di indagine ignorati, travisati o pretermessi. 2.2.2.1. il primo riflesso di tali violazioni si esplica sotto il profilo della presunta esistenza di una locale eufemiese inquadrabile nell'art. 416 bis c.p. e della conseguente appartenenza del ricorrente alla 'ndrangheta, siccome quest'ultimo rispondeva dell'appartenenza alla cosca madre Alvaro, operante in Sinopoli e territori limitrofi, attraverso l'appartenenza alla locale eufemiese nel cui ambito sarebbe stato introdotto, secondo le insinuazioni e le ipotesi del Crea Giovanni; tuttavia, ammesso anche che l'indagato (o meglio, Ninareddhu u pistolu) fosse stato aggregato alla locale eufemiese, ciò avveniva nell'ambito di battezzi irregolari in un momento storico in cui i battezzi avvenivano su iniziativa, non autorizzata, dei singoli, tant'era che alla presunta affiliazione di u pistolu, non partecipava nessun appartenente alla cosca sinopolese; il tribunale avrebbe dovuto dimostrare la diretta appartenenza dell'indagato alla cosca madre per poi, in ragione del ruolo associativo contestatogli, addebitare la partecipazione alla locale che si supponeva operante in territorio limitrofo, ed invece, l'accusa sosteneva l'appartenenza del ricorrente alla cosca Alvaro in via non diretta ma mediata attraverso l'appartenenza alla locale eufemiese; 2.2.2.2 l'ulteriore illegittimità è relativa alla inidoneità della prova indiziaria a sostenere l'accusa e alla ritenuta gravità indiziaria stante la mancanza di riscontri e di smentite alle esternazioni del Crea Giovanni; in particolare, l'ordinanza impugnata, si è disinteressata totalmente di verificare l'attendibilità di Crea Giovanni ed ha omesso di valutare che la fonte di conoscenza cui attingeva il Crea circa i motivi del pretermesso battezzo del figlio, fino ad arrivare al battezzo di ninareddhu, veniva smentita da Laurendi Domenico; in relazione al monologo di Crea Giovanni, il quale, non conoscendo i motivi che avevano determinato l'esclusione del figlio Emanuele dai nomi proposti per l'affiliazione, tentava di sorprendere l'interlocutore Laurendi Domenico con domande retoriche dirette a scoprire qualcosa, che neppure l'interlocutore stesso conosceva (cfr. intercettazione ambientale n. 476 del 2 aprile 2018 in cui il Laurendi Domenico mostrava di disconoscere l'intera vicenda e dalla quale emergeva che o il Crea inventava tutto sul conto di Ninareddhu u pistolu con la finalità di "sprovare" il capo cosca, o ci si riferiva a un battezzo mai effettivamente avvenuto e concretizzato; ambientale del 4 agosto 2018 tra Laurendi Domenico e Luppi Natale, nella quale il Laurendi indagava sulla veridicità della notizia riferitagli dal Crea e dalla quale emergeva chiaramente che non si stesse parlando di Laurendi Antonino e che del pistolu nessuno sapeva e voleva approfondire niente; intercettazione dell' 11 agosto 2018 nella quale i loquenti si riferivano al presunto battezzo, al quale non aveva partecipato nessuno di Sinopoli, circostanza dalla quale derivavano una serie di circostanze:
a) non era ancora chiaro l'inquadramento normativo del sodalizio eufemiese, b) l'eventuale battezzo non sarebbe servito a nulla, siccome non officiato dalla casa madre, c) il riferimento dei loquenti non era all'odierno indagato ma a Peppe u pistolu); inoltre il Tribunale ha errato nell'introdurre e valorizzare le conversazioni telefoniche intercorse con Modafferi Santo, Laurendi Domenico, Delfino Danilo, Crea Emanuele e Morabito Antonino, tutte vedenti su contenuti assolutamente leciti e privi di elementi indiziari di rilevanza per la decisione: particolare attenzione meritano le conversazioni intervenute con il Morabito Antonino delle quali è stato alterato il senso complessivo della conversazione e, in alcuni casi, sono state omesse parti oltremodo rilevanti per la comprensione del dialogo cercando di estrapolare da un registro colloquiale di livello basso - qual è quello dei due colloquianti - inesistenti indizi di reità; 2.2.2.3. circa l'appartenenza alla 'ndrangheta, oltre che sotto il profilo indiziario, il Tribunale non si è confrontato con il corretto concetto di partecipazione delineato dall'applicazione giurisprudenziale dell'ad. 416 bis c.p., atteso che applicava in maniera del tutto acritica ed asettica, l'indirizzo che vedeva prevalere il c.d. "modello organizzatorio" in relazione al quale, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione, è sufficiente la "messa a disposizione" ad agire come "uomo d'onore", senza tuttavia tenere conto che ai fini della condotta di partecipazione è necessario che il membro del sodalizio assuma il ruolo di componente, pur senza compiere specifici atti esecutivi del programma criminoso; tale situazione non si è verificata nel caso in esame siccome l'ipotizzata affiliazione di Ninareddhu u pistolu non veniva riconosciuta da nessuno e non era dunque idonea a confluire nella formulazione del contestato modello organizzatorio, proprio perché nessuno dei sodali sapeva di poter contare sul suo aiuto, né sapeva che le fila del gruppo si fossero infoltite grazie all'ingresso di un nuovo soggetto; 2.2.2.4. il Tribunale, aderendo al "modello organizzatorio", ha disatteso la tesi giurisprudenziale del c.d. "modello causale" per la valutazione della condotta di partecipazione e nell'ambito del quale non vi erano elementi negli atti di indagine rispetto all'appartenenza al sodalizio da parte dell'indagato; le ipotesi "accusatorie" di Crea Giovanni, oltre a non essere mai riscontrate dal suo interlocutore, sarebbero indicative al più di uno "status" di appartenenza e non di un ruolo "dinamico" e funzionale che l'interessato avrebbe ricoperto per poter desumere che prendesse parte al sodalizio criminoso; tra l'altro, oltre alla circostanza che Ninareddhu u pistolu non prendeva parte al sodalizio, vi era l'aperta contestazione del sodalizio, che, secondo il chiaro inciso normativo dell'ad. 416 bis c.p. non si avvaleva dell'opera del partecipe, nel senso che non lo voleva proprio tra le fila;2.3. l'ulteriore violazione di legge è ravvisabile sotto l'aspetto dei profili cautelari, avendo il Tribunale ritenuto sussistente in capo all'indagato la sola esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett.
c) c.p.p., tentando di colmare i vizi motivazionali ravvisabili con i medesimi elementi utilizzati per ritenere la gravità indiziaria, malamente convertiti e canalizzati verso il pericolo di recidiva; la motivazione contenuta nell'ordinanza genetica di custodia cautelare relativa a profili cautelari non contiene alcun puntuale riferimento specifico alla personalità del singolo indagato, ma solo a specifiche e diverse posizioni, tanto da omettere la menzione del nome di Laurendi Antonino, attinto da una motivazione di gruppo costituita dal generico rinvio ad una presunzione assoluta di adeguatezza della massima misura custodiale per tutti gli indagati raggiunti da gravità indiziaria circa i reati di criminalità organizzata; il Gip non ha motivato, né sulla esiguità della condotta contestata in riferimento al marginalissimo coinvolgimento dell'indagato, né sulle altre circostanze evincibili dagli atti del procedimento, tra le quali la sostanziale incensuratezza del ricorrente, la mancanza di controlli successivi all'ipotizzato ingresso nel sodalizio criminoso, la dedizione ad attività lavorativa, nonostante una scarsa scolarizzazione, la distanza temporale dalla data della presunta affiliazione a quella dell'applicazione della misura e la completa assenza del nome dell'indagato negli atti di indagine; erronee altresì di presentano le valutazioni relative al contenuto dell'interrogatorio di garanzia, nel quale l'indagato rispondeva nei limiti del suo patrimonio conoscitivo e, dunque, da soggetto che, segnalando un errore di persona, non poteva offrire chiarimenti su un quadro indiziario non conosciuto; erra, inoltre, sulla valutazione relativa ai controlli di P.G., richiamati a sproposito siccome riguardavano soggetti sia incensurati che soggetti, coetanei dell'indagato, gravati da qualche precedente penale e rientranti in un conteso relazionale normale per l'ambiente paesano e lavorativo nel quale viveva il prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento. 1.Ed invero, va subito evidenziato che il Tribunale del riesame, con ragionamento logico immune da censure, ha colmato le lacune argomentative oggetto della pronuncia n. 36286/2020 di annullamento con rinvio ed in primis quelle relative alla identificazione dell'indagato. 1.1. Il Tribunale nel rispetto del dictum della sentenza di annullamento ha elencato gli elementi investigativi- anche sopravvenuti, prodotti dal P.M. in sede di rinvio- che danno conto univocamente dell'identificazione di Laurendi Antonino come il soggetto indicato nelle conversazioni oggetto di captazione poste a fondamento della misura custodiale quale "Nino", ovvero con il diminutivo "Ninareddhu", "Nino u pistolu", ovvero "pistolu". 1.1.1.Quanto al diminutivo Ninu ha evidenziato che:
1) nella rubrica telefonica di Laurendi Domenico, vertice della locale di ndrangheta a Sant'Eufemia, l'utenza intestata a Laurendi Antonino era associata al nominativo "ninu pistolu";
2) in data 5 e 6 marzo 2018 venivano captate conversazioni tra Laurendi Domenico e Laurendi Antonino, nel corso delle quali quest'ultimo si presentava al telefono come Ninu, ovvero il primo direttamente lo chiamava Ninu;
3) nella conversazione del 20.2.2020 tale Morabito Antonino si rivolgeva all'indagato chiamandolo Nino. 1.1.2. Quanto al soprannome u pistolu esso veniva attribuito all'indagato nel corso di due conversazioni dell'8 e del 20 febbraio 2020 in cui Laurendi Antonino parlava con Modafferi Santo, il quale gli si rivolgeva chiamandolo "pistolu". 1.1.3. A tali emergenze il Tribunale ha affiancato quelle secondo cui in sede di interrogatorio di garanzia l'indagato confermava il soprannome "u pistolu" attribuito a suo nonno e poi esteso a tutti i discendenti, tanto in linea maschile, che femminile; in particolare, gli unici due discendenti oltre all'indagato di nome Antonino non potrebbero essere identificati con il Nino pistolu delle conversazioni oggetto di captazione, essendo l'uno (Luppino Antonino) emigrato in Lombardia e l'altro (Sacca' Antonino) non attinto da alcun elemento investigativo ed essendo più anziano dell'indagato tanto che non si giustificherebbe nei suoi confronti il diminutivo "Ninareddhu".
Inoltre, Laurendi Antonino risulta essere soggetto noto alle forze dell'ordine, direttamente conosciuto dagli investigatori proprio con il nome "Nino Pistolu". 1.2. In tale contesto, dalla lettura congiunta degli elementi indicati, il Tribunale senza illogicità ha ricavato che il soggetto indicato nelle conversazioni oggetto di captazione come "Nino", ovvero con il diminutivo "Ninareddhu" , "Nino u pistolu", ovvero "pistolu" non possa che essere identificato nell'indagato, partendo dal dato saliente che Laurendi Domenico, reggente del gruppo insediatosi a Santa Eufemia di Aspromonte, facente capo alla cosca Alvaro di Sinopoli aveva annotato nella sua rubrica alla voce Nino pistolu l'utenza dell'indagato. 1.2.1.
Le deduzioni del ricorrente secondo cui egli sarebbe conosciuto, invece, con l'appellativo "u massaru" non hanno trovato alcuna conferma negli atti di indagine, mentre le altre deduzioni di censura del ragionamento seguito dal Tribunale nell'iter identificativo dell'imputato si traducono in una mera lettura alternativa degli elementi valorizzati dalla Corte, inammissibile in questa sede. 1.2.2. Sul punto giova ribadire che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento ( cfr. per tutte Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840).
Lo sviluppo argomentativo della motivazione del provvedimento impugnato in punto di identificazione dell'imputato, come già accennato, si ritiene fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione agli elementi enunciati del requisito della gravità.
2. Per quanto concerne le doglianze relative alla sussistenza di un sodalizio mafioso facente capo agli Alvaro, operante in Sinopoli e specificamente anche in Sant'Eufemia di Aspromonte, con reggenza affidata in quella zona a Laurendi Domenico, il provvedimento impugnato ha richiamato, innanzitutto, quanto alla cosca degli Alvaro, i numerosi procedimenti che hanno acclarato la sua esistenza (cfr. procedimenti cd "PRIMA", "SMIRNE" e "PAIECHI" e altri indicati a pg. 4 e 5 del provvedimento impugnato). Tale cosca- secondo l'assunto accusatorio riportato nell'ordinanza impugnata - si era insediata anche in Sant'Eufemia, attraverso un locale di n'drangheta, funzionalmente dipendente dal locale di Sinopoli e dunque dalla famiglia degli Alvaro e dai suoi esponenti storici, i quali venivano costantemente messi al corrente di quanto accadeva a Sant'Eufemia.
Per tale locale si stava procedendo all'affiliazione alla consorteria, decretata da Idà Cosimo, di alcuni giovani, all'insaputa dei vertici del locale stesso, ma ne conseguiva l'insorgere di forti malumori, soprattutto all'interno della fazione capeggiata da Laurendi Domenico, il quale non tollerava, da un lato, la irregolarità delle affiliazioni effettuate dalla opposta frangia, capeggiata da Idà Cosimo e dall'altro il fatto che queste fossero state sostanzialmente validate dal boss Luppino Andrea e da Cannizzaro Francesco. Per questa ragione il gruppo del Laurendi iniziava ad esercitare non poche pressioni sui vertici del locale, affinché prendessero una posizione ferma e rifiutassero di "convalidare" gli irrituali riti di affiliazione operati dalla franchigia incriminata.
Tuttavia si decideva per una linea di compromesso che prendeva, da una parte, la regolarizzazione dei riti già eseguiti, ma al contempo il divieto di effettuarne di ulteriori, attraverso la fissazione di una sorta di "periodo di sospensione". Tale decisione determinava la reazione furibonda del Laurendi Domenico che sostenuto dai suoi più fidati sodali, Gagliostro Antonino, Crea Antonio, Carbone Vincenzo, Napoli Saverio, non solo officiava dei "battezzi", ma ne programmava altri pretendendo l'assenso da parte dei vertici del locale, al fine di restituire equilibrio tra le due frange mafiose, fino ad arrivare a meditare la creazione di un "banco nuovo" che potesse ottenere il riconoscimento del "Crimine" di Polsi. 2.1.
Tale ricostruzione risulta operata sulla base di un composito compendio investigativo e segnatamente anche del contenuto delle conversazioni oggetto di captazione coinvolgente pure l'indagato, che danno conto senza illogicità della ricorrenza della gravità indiziaria, sia per quanto concerne l'esistenza della cosca a Sant'Eufemia, che della partecipazione dell'indagato al sodalizio. 2.2. Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come emblematico si presenti- al fine di ritenere l'indagato gravemente indiziato di partecipare al locale di Sant'Eufemia facente capo a Laurendi Domenico - il contenuto di alcune conversazioni oggetto di captazione e segnatamente quello del 2 aprile 2020 tra Crea Giovanni e Laurendi Domenico, avente ad oggetto la sponsorizzazione da parte del primo del proprio figlio Emanuele, affinché lo stesso fosse affiliato alla cosca di Sant'Eufemia, contenuto dal quale emergeva altresì che lo stesso fosse dispiaciuto perché aveva saputo che si era svolta la cerimonia di battezzo, senza che Emanuele fosse stato avvertito, laddove in tale cerimonia era stato battezzato un soggetto soprannominato Ninareddhu u pistolu (cfr. pg. 8,9,10).
Inoltre, in data 4 agosto 2018 nel corso dell'incontro tra Laurendi Domenico e Lupoi Natale (esponente di spicco della ndrangheta locale), Laurendi Domenico evidenziava di essere venuto a conoscenza dell'affiliazione di ninu u pistolu, suo parente ed ancora 1'11 agosto 2018, si tornava a parlare di Laurendi Antonino e dei commenti contrastanti alla sua affiliazione. 2.2.1. A tali conversazioni, già oggetto del patrimonio conoscitivo del Tribunale all'atto dell'ordinanza oggetto di annullamento con rinvio, si sono aggiunti gli ulteriori elementi evincibili da altre conversazioni intercettate, che danno prova dei contatti diretti esistenti tra l'indagato Laurendi Antonino ed il vertice della cosca della 'ndrangheta di Sant'Eufennia, Laurendi Domenico.
Invero, il 5 e 6 marzo 2018 Laurendi Antonino chiamava l'utenza di Laurendi Domenico, presentandosi come Ninu e gli chiedeva di vedersi (tali conversazioni danno conto non solo dell'utilizzo del diminutivo Ninu da parte del Laurendi Antonino, ma anche per dimostrare la sussistenza dei rapporti tra l'indagato e Laurendi Domenico, e dunque con la cosca criminale), mentre la conversazione del 25 maggio 2019 tra l'indagato e Crea Emanuele, figlio di Giovanni, si caratterizzava per l'informalità del tono utilizzato dai due colloquianti. Rilevante, inoltre, secondo il Tribunale risulta essere la conversazione del 20 febbraio 2020 nella quale Morabito Antonino raccontava a compare Ninu un episodio da lui subito, consistente in una forma di ostruzionismo da parte di un uomo che ostentava il suo profilo criminale (gli veniva negato lo scarico di merci a Sant'eufemia perché non si era presentato con "qualcuno di Sant'Eufemia") al quale Laurendi Antonino, con un tono quasi di rimprovero, diceva al Morabito che avrebbe dovuto spendere, da subito, al fine di evitare l'ostruzionismo, il suo nome, siccome solo nominando un "cristiano" di Sant'Eufemia -e cioè un appartenente al locale contesto mafioso- avrebbe avuto la possibilità di scaricare la merce (pag. 15); il Laurendi, infine, tranquillizzava l'interlocutore dicendogli che sarebbe andato lui stesso a parlare con quell'uomo al fine di risolvere la questione. 2.2.3.
Tali elementi, ossia l'avvenuta affiliazione con la cerimonia del "battezzo" dell'indagato, i suoi contatti con il vertice della cosca Laurendi Domenico, la capacità di risolvere il "problema" del Morabito attraverso la spendita del suo nome - sono tutti elementi che convergentemente danno conto della gravità indiziaria a carico di Laurendi Antonino in ordine al reato provvisoriamente ascrittogli. 2.2.4. Nelle more della motivazione della presente ordinanza le S.U. di questa Corte- a fronte dell'ordinanza di rimessione in ordine al quesito se la mera affiliazione ad un'associazione di stampo mafioso (nella specie 'ndrangheta), effettuata secondo il rituale previsto dall'associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell'art. 416-bis cod. pen. e della struttura del reato- all'esito della decisione assunta all'udienza del 27/05/2021, hanno diffuso l'informazione provvisoria attestante l'affermazione del principio, secondo cui "la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione; tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione." 2.2.4. Nella fattispecie in esame, il grave quadro indiziario a carico dell'indagato non si fonda sulla mera affiliazione rituale dell'indagato, ma, come emergente dalle conversazioni oggetto di captazione, sulle attività consistenti in contatti e relazioni, con i vertici della cosca espressione di un patto reciprocamente vincolante e di una contribuzione permanente tra affiliato ed associazione.
Peraltro questa Corte ha già affermato che in materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, anche l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, (Sez. 5 , n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597), come deve ritenersi comportamento concludente il contatto diretto con il capo del sodalizio.
3. Del tutto generiche si presentano, poi, le censure relative alle esigenze cautelari, non avendo l'indagato addotto elementi significativi idonei al superamento delle esigenze cautelari presunte dall'art. 273/3 c.p.p., in relazione al titolo di reato di cui all'art. 416 bis c.p. oggetto di provvisoria imputazione Ed invero, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020).
Gli elementi addotti dall'indagato, quali, ad esempio, la sua incensuratezza, od il suo ruolo marginale, sono stati ritenuti senza illogicità non significativi, a fronte del principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, ed anche il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889).
4. Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il rico