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Sentenza — n. 28346/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28346/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28346/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'esatta qualificazione della posizione giuridica del ricorrente nel procedimento di merito è dirimente al fine della individuazione del correlativo rimedio restitutorio azionabile e dell'ammissibilità dell'odierna impugnazione, proposta avverso il provvedimento emesso su istanza di restituzione nel termine ex art. 175, comma secondo, cod..proc. pen.. 1.1. Com'è incontestato, Julian Abrashi è stato dichiarato irreperibile con decreto del Pubblico ministero in data 23 dicembre 2013 e, dunque, in epoca antecedente all'introduzione del processo in absentia.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. proc. pen, art. 548 cod. proc. pen, art. 420- quinquies cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen, art. 625-ter cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28346/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Viene, in altri termini, a delinearsi un sistema binario che individua il rimedio restitutorio rispettivamente esperibile nel procedimento contumaciale e in quello in absentia: il primo individuato nella richiesta di restituzione nel termine di cui all'art.175 cod. proc. pen. ed il secondo nell'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629- bis cod. proc. pen., come del resto già precisato da questa Sezione (Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240), in linea con i principi già affermati dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992) in riferimento all'istituto della rescissione del giudicato già introdotto dall'abrogato art. 625-ter cod. proc. pen.. 1.4.

Parole chiave

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impedimento processuale ammissione all'avvocatura barriera linguistica ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo declinatoria di competenza domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. proc. pen
1.Con ordinanza del 3 dicembre 2020, la Corte d'appello di Bari ha rigéttato l'istanza di restituzione nel termine proposta, ex art. 175 cod. proc. pen.
art. 548 cod. proc. pen
La Corte d'appello ha ritenuto che all'imputato, dichiarato irreperibile il 23 dicembre 2013, non si applichi l'art. 548 cod. proc. pen., relativo alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, stante l'ambito delineato dall'art.
art. 420- quinquies cod. proc. pen
pen., proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
279420), ricostruito lo statuto del procedimento in absentia e del correlativo rimedio restitutorio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen..
art. 625-ter cod. proc. pen
259992) in riferimento all'istituto della rescissione del giudicato già introdotto dall'abrogato art. 625-ter cod. proc. pen..
art. 670 cod. proc. pen
280931), che ha affermato come le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 420-bis cod. proc. pen
pen., proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n.
art. 640 cod. proc. pen
pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABRASHI JULIAN nato il 04/02/1986 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 3 dicembre 2020, la Corte d'appello di Bari ha rigéttato l'istanza di restituzione nel termine proposta, ex art. 175 cod. proc. pen. dal difensore di Julian Abrashí in relazione alla sentenza del Tribunale di Trani in data 4 ottobre 2019, irrevocabile, con la quale il predetto è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni. La Corte d'appello ha ritenuto che all'imputato, dichiarato irreperibile il 23 dicembre 2013, non si applichi l'art. 548 cod. proc. pen., relativo alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, stante l'ambito delineato dall'art. 15-bis L n. 67 del 2014, con conseguente ritualità delle notifiche effettuate.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. Filippo Castellaneta, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 11, commi 3 e 7 della Costituzione per inbsservanza delle norme che prevedono di assicurare che la persona accusata di un reato sia informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, in quanto la notifica all'imputato irreperibile della vocatio in iudicium è stata eseguita presso il difensore d'ufficio; alla prima udienza del 10 marzo 2015 il medesimo è stato definito "libero assente" ed il procedimento sospeso; all'udienza del 4 ottobre 2019 la sospensione del procedimento è stata ingiustificatamente revocata e l'imputato condannato, in violazione dell'art. 420- quinquies cod. proc. pen.; la Corte territoriale non ha riconosciuto all'imputato, inconsapevole del procedimento celebrato a suo carico, il rimedio restitutorio, in violazione di legge incidente sulla libertà personale, deducibile con il ricorso di legittimità. 2.2.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare come il decreto che dispone il giudizio non sia mai stato notificato all'imputato irreperibile che non ha, pertanto, avuto conoscenza del procedimento a suo carico, e come la revoca dell'ordinanza di sospensione sia stata assunta fuori dei casi previsti dalla legge. La stessa Corte ha, peraltro, affermato come l'imputato dovesse essere dichiarato contumace, ritenendo nondimeno che al medesimo non dovesse essere notificato l'estratto della sentenza, precludendogli in tal modo l'impugnazione. 2.3.

Con il terzo motivo, deduce vizio della motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen..

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 21 dicembre 2020, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in quanto privo dell'allegazione di documentazione a sostegno delle censure. CONDIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. L'esatta qualificazione della posizione giuridica del ricorrente nel procedimento di merito è dirimente al fine della individuazione del correlativo rimedio restitutorio azionabile e dell'ammissibilità dell'odierna impugnazione, proposta avverso il provvedimento emesso su istanza di restituzione nel termine ex art. 175, comma secondo, cod..proc. pen.. 1.1. Com'è incontestato, Julian Abrashi è stato dichiarato irreperibile con decreto del Pubblico ministero in data 23 dicembre 2013 e, dunque, in epoca antecedente all'introduzione del processo in absentia.

Come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15-bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (Sez. 5, n. 37190 del 08/03/2017, Scalzo, Rv. 270720; n. 44177 del 2015, Rv. 265133; n. 54921 del 2016, Rv. 268406; n. 34180 del 2016, Rv. 267655); con la• conseguenza dell'inapplicabilità della normativa transitoria all'imputato già dichiarato irreperibile nella vigenza del processo contumaciale. 1.2.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, di recente (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 2020, PG C/ ISMAIL DARWISH MHAME, Rv. 279420), ricostruito lo statuto del procedimento in absentia e del correlativo rimedio restitutorio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen.. Nel solco dei principi già affermati (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 27571601, in tema di effettiva conoscenza del procedimento da parte del contumace ai fini della restituzione nel termine per impugnare secondo la disciplina dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. vigente dopo la riforma del 2005 e sino alla introduzione della disciplina dell'assenza), nel quadro dei valori costituzionali (sentenza Corte Cost., n. 317 del 2009), convenzionali (con specifico riferimento alle pronunce della Corte EDU, 12 febbraio 1985, Colozza c.

Italia, Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia, Corte EDU, 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia; Corte EDU, 25 novembre 2008, Cat Berro c. Italia,) e sovranazionali (la Decisione Quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, in tema di mandato di arresto europeo; la Direttiva 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 «sul rafforzamento [...] del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali»), le Sezioni unite hanno sottolineato la progressiva erosione del un principio di conoscenza formale in favore della prova dell'effettiva consapevolezza del procedimento, in riferimento sia all'instaurazione del contraddittorio che ai rimedi restitutori successivi alla formazione del giudicato sull'affermazione di responsabilità.

In particolare, le Sezioni unite hanno delineato il passaggio dal processo contumaciale - fondato sulla mera regolarità formale delle notifiche - a quello in absentia, invece caratterizzato dalla "certezza sostanziale" che l'imputato sia a conoscenza del processa. 1.3. I principi enunciati dalle Sezioni unite Ismail Darwhis sono stati ripresi da questa Sezione (n. 31201 del 15/09/2020, RAMADZE, Rv. 280137) che, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost. in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU, ha rimarcato come la norma evocata si ponga quale chiusura del sistema del giudizio in assenza, assumendo il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo.

Viene, in altri termini, a delinearsi un sistema binario che individua il rimedio restitutorio rispettivamente esperibile nel procedimento contumaciale e in quello in absentia: il primo individuato nella richiesta di restituzione nel termine di cui all'art.175 cod. proc. pen. ed il secondo nell'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629- bis cod. proc. pen., come del resto già precisato da questa Sezione (Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240), in linea con i principi già affermati dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992) in riferimento all'istituto della rescissione del giudicato già introdotto dall'abrogato art. 625-ter cod. proc. pen.. 1.4.

La ricomposizione sistematica dei rimedi esperibili avverso la sentenza esecutiva pronunciata in absentia è stata, infine, definitivamente precisata dal Supremo consesso (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931), che ha affermato come le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.

Si è, in tal senso, precisato come «gli effetti di demolizione del giudicato e di rinnovazione del processo, propri della rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen. - certamente più ampi nel recupero delle facoltà difensive rispetto alla restituzione nel termine di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. L.] ed alla declaratoria di ineseguibilità del titolo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.-, si prestano perfettamente ad assolvere allo scopo di tutelare il condannato anche nella prospettiva convenzionale, quando la sua assenza sia stata incolpevole, perché eventualmente determinata da nullità assoluta ed insanabile che abbia colpito la notificazione del decreto che dispone il giudizio», mentre la disposizione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente conserva un residuo spazio applicativo in relazione ai procedimenti contumaciali trattati e definiti nei gradi di merito prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, poiché la «nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli effetti degli atti processuali precedenti non possono che provvedere le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione» (Sez.

U., Burba, cit.; Sez. 5, n. 10433 del 2019, Donati, cit.). 1.5. E' stata, infine, condivisa l'opzione interpretativa già seguita da questa Sezione (n. 29884 del 15/09/2020, Nocera Rv. 279738), secondo la quale - esclusa l'esperibilità del rimedio rescissorio per essersi l'assenza verificata soltanto in un grado e non per tutto il corso del processo (Sez. 5, n. 12759 del 09/01/2020, N., Rv. 279199) - integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo, in tal modo venendosi a completare gli strumenti di garanzia a tutela dell'imputato non presente al processo.

Il medesimo rimedio è, peraltro, esperibile anche dall'imputato che, nel rito contumaciale, sia comparso almeno una volta, e che deduca il vizio della vocatio in iudicium nel procedimento in appello (V. Sez. U. Burba, cit.).

2. La sommaria ricognizione che precede consente di ricostruire nei seguenti termini il quadro delle tutele apprestate in favore dell'imputato non presente nel processo: - la rescissione del giudicato costituisce il percorso obbligato per la deduzione delle nullità, assolute ed insanabili, attinenti la vocatío in iudicium nel procedimento celebrato in absentia e concluso con la sentenza di condanna in esecuzione; - la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. resta riservata al condannato in contumacia; - all'imputato assente - o non comparso nel rito ante I. n. 67 del 2014 - nel procedimento di secondo grado è riservato l'accesso all'istituto previsto, in via generale, dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen.; - non possono essere devolute al giudice dell'esecuzione le questioni attinenti alla regolare instaurazione del contraddittorio nel processo di cognizione.3.

Nel quadro così delineato, il focus si sposta sulla qualificazione giuridica del rimedio esperito e sull'eventuale conversione dell'istanza di parte, diversamente nominata, nell'ottica convenzionale di garantire al condannato l'accesso, nella massima latitudine possibile, agli strumenti giuridici di reazione al giudicato sfavorevole. 3.1. Intanto, riguardo i profili di diritto intertemporale, è stato affermato come, in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria; sicchè, per i ricorsi per cassazione presentati dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, competente ex art. 629-bis cod. proc. pen. per la decisione sul ricorso per rescissione del giudicato è la corte d'appello (Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891). 3.2.

L'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può, inoltre, essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile, costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo (Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020 - dep. 2021, H., Rv. 280346). 3.3.

E', invece, stata confermata dalle stesse Sezioni Unite Lovric la negazione di ogni possibilità di riqualificare l'incidente di esecuzione in istanza di rescissione del giudicato o viceversa (in linea con Sez. 1, n. 39321 del 18/07/2017, Hercules, Rv. 270840, n. 12713 del 2020, Borrelli; n. 5042 del 2019, dep. 2020, Marcello; n. 25777 del 2020, Gori; n. 22583 del 2019, Islami; n. 39881 del 2018, Marangi; n. 31051 del 22/05/2018, Buzzo; n. 10000 del 2017, De Maio, Rv. 269665; n. 19006 del 2015, Lazar, Rv. 263510; n. 23426 del 2015, Lahrach, Rv. 263794), in ragione della eterogeneità dei due istituti per natura e funzione, tale da escludere la riconducibilità dell'incidente di esecuzione alla categoria delle impugnazioni, cui, invece, appartiene la rescissione del giudicato, con la conseguente non operatività del disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen..

Sul piano generale, già Sez. U. Burba avevano, peraltro, escluso ogni possibilità di riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato come restituzione nel termine ed anche quale incidente di esecuzione, tenuto conto del differente oggetto giuridico dei rimedi in questione.3.4. Trattasi di enunciati che fondano sulla corretta interpretazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto espressiva .non di una regola di applicazione generalizzabile per ogni istituto giuridico, ma valevole per il solo settore delle impugnazioni in riferimento a provvedimento impugnabile e per rimediare ad eventuali errori di attribuzione del nomen iuris in cui sia incorso il proponente, che abbia manifestato la volontà di chiedere la rivalutazione e la modifica della decisione sfavorevole, consentendo al giudice competente di operare la corretta qualificazione giuridica dell'atto.

Per tali ragioni, il tema della riferibilità del principio di conservazione dell'atto giuridico, come sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a rimedi non omogenei, quali appunto un mezzo di impugnazione e l'incidente di esecuzione, ha già ricevuto soluzioni contrarie da parte delle Sezioni Unite, con le sentenze n. 27 del 24/11/1999 - dep. 2000, Magnani, Rv. 215212 e n. 36848 del 17/07/2014, Burba, cit., seguite da altre successive decisioni conformi (Sez. 3, n. 36372 del 18/06/2015, Giusti, Rv. 264733; Sez. 4, n. 29246 del 18/06/2013, Portokalski, Rv. 255464;

Sez. 3, n. 10409 del 16/01/2020, 61 Bouhmi, Rv. 278773). Va poi richiamata l'opzione ermeneutica espressa dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221, che, in un caso di appello proposto avverso sentenza inappellabile, in motivazione (punto 4) ha affermato: «la regola di cui all'art. 568/5° c.p.p., la cui matrice va ricercata nel principio "di conservazione dei valori del mondo del diritto" dei quali fa parte l'impugnazione, attiene alla esatta "qualificazione" dell'atto che abbia esistenza giuridica come manifestazione di volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile in relazione al tipo funzionate e, solo in senso improprio, può parlarsi di "conversione", come peraltro già chiarito da queste Sez.

U. con la sentenza 24/11/99 "Magnani"». Donde è improprio parlare non solo di riqualificazione, ma anche di conversione del mezzo d'impugnazione al di fuori dei casi previsti in via tassativa dal legislatore, quando non concorrano in via simultanea distinti rimedi impugnatori proposti per avversare uno stesso provvedimento giudiziale, ma sia stato esperito un unico strumento, potenzialmente riferibile a diversi modelli legali.

4. Alla luce di quanto premesso, il ricorso proposto nell'interesse di Abrashi JulJan è inammissibile. 4.1 Va, in primo luogo, rilevato come all'irreperibile ante 2014 non si applichi lo statuto della contumacia ed il connesso rimedio della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., invece azionato nel caso in esame, in luogo dell'istanza di rescissione del giudicato.Né l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., proposta perdenunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile, costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., in assenza del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo (§ 2.2.).

Il ricorso è stato, difatti, proposto dal difensore non legittimato. 4.2. Secondo l'insegnamento di questa Corte, anche di recente ribadito (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, MACHMOUM, Rv. 279480; N. 18016 del 2019 Rv. 276080, N. 5983 del 2020 Rv. 278448, N. 14058 del 2016 Rv. 266552, N. 48346 del 2018 Rv. 274412), in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Rv. 276080, che in motivazione ha precisato come, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato).

E' d'altronde incontroverso che anche in tema di revisione sia inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta (Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Di Giorgio, Rv. 276223). 4.3. Siffatto assetto non è mutato in seguito alle modifiche apportate all'art.613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alle difficoltà tecniche del giudizio di legittimità (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011), senza contraddire il carattere assolutamente "personale" sia della richiesta di revisione che della istanza di rescissione, istituti caratterizzati entrambi dall'essere mezzi di impugnazione straordinaria (si veda in tal senso per la rescissione Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990; si veda altresì per la revisione in motivazione n. 27720 del 2019, Rv. 276223, cit.).L'art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto proprio con la legge n. 103/2017, ha previsto espressamente • che la «richiesta è presentata alla corte .di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento».

Ciò significa che, anche nel caso in cui l'istanza sia presentata personalmente dall'interessato, con contestuale nomina di difensore di fiducia, a tale difensore non è attribuita la "legittimazione" per proporre autonomamente ricorso per cassazione, essendo necessario che sia munito di specifica procura. L'istanza di rescissione infatti ha carattere "personale", ripercuotendosi necessariamente sugli atti successivi che riguardano il soggetto condannato. 4.4. Nel quadro così delineato, l'interessato non può presentare ricorso personale avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rescissione.

E' chiaro, infatti, che la disciplina cui si è fatto riferimento per ritenere necessaria la procura speciale non riguarda le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso in cassazione, bensì la legittimazione all'impugnazione. Così come chiarito dalle Sezioni unite Aiello, l'art. 613 cod. proc. pen. non disciplina la legittimazione all'impugnazione, ma «unicamente le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso, imponendo la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei _motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte.

Da tale esito ricostruttivo del sistema discendono due fondamentali conseguenze:

a) per un verso, l'art. 571 cod. proc. pen, esclude espressamente, attraverso il formale richiamo all'art. 613 cod. proc. pen., che l'imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione;

b) per altro verso, è quest'ultima norma a disciplinare le modalità ed i requisiti soggettivi per la redazione e la sottoscrizione del ricorso, ferma restando l'autonoma legittimazione alla proposizione dell'impugnazione da parte del difensore, che continua a trovare la propria fonte nell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen.. Valorizzando il tradizionale canone dogmatico incentrato sulla esigenza di mantenere una precisa linea di distinzione tra il profilo della legittimazione all'impugnazione e quello attinente alle concrete modalità di esercizio di tale diritto, deve pertanto ritenersi che la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all'impugnazione.

Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera, in definitiva, con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra- codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati». La stessa sentenza delle Sezioni Unite ha fatto delle puntualizzazioni analoghe con. riferimento ad un altro mezzo straordinario di impugnazione, qual è quello previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.. «Questa Corte (Sez. U, n. 32744 del 27 luglio 2015, Zangari, Rv. 264048) si è occupata della problematica relativa alla legittimazione a proporre il ricorso straordinario, ponendo in rilievo l'autonomia del profilo attinente alla legittimazione ad impugnare, che è riferibile al solo soggetto "condannato" quale strumento eccezionale di tutela da possibili errori di fatto contenuti in una decisione di legittimità a lui comunque sfavorevole, rispetto alle concrete modalità di proposizione di un ricorso le cui peculiarità precludono l'applicabilità del disposto dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., in quanto espressamente riferito al "difensore dell'imputato" e non al "difensore del condannato".

Muovendo da tali premesse la Corte ha quindi affermato che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione straordinaria. All'esigenza riconnessa al compimento di tale specifico atto - che si rende necessario solo nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale (Sez. 4, n. 7660 del 17/11/2005, dep. 2006, Pero, Rv. 233395) — ed è volto a formalizzare il conferimento della rappresentanza del titolare della legittimazione sostanziale in vista del compimento di un determinato e particolare atto processuale, ossia di un ricorso avente ad oggetto la richiesta "rescindente" di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., il legislatore ha pertanto affiancato l'ulteriore garanzia di effettività della difesa contemplata in via generale dagli art. 613, comma 1 e 571, comma 1, cod. proc. pen., ai fini dell'esercizio del relativo ius postulandi esclusivamente attraverso il patrocinio di un difensore le cui capacità tecniche risultino selezionate in virtù della sua iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione».

E' stato quindi affermato il principio secondo il quale il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039).5. Nel caso in esame, l'avvocato Filippo Castellaneta, che ha sottoscritto il ricorso, si definisce "difensore di fiducia" di Abrashi Juljan. ' Risulta dagli atti che il medesimo difensore ha sottoscritto la richiesta di restituzione nel termine, senza che da alcuna allegazione consti il conferimento di procura speciale all'eventuale impugnazione del provvedimento emesso dalla Corte di appello.

Ne consegue il difetto della legittimazione del difensore a presentare ricorso per cassazione.

6. Va allora conclusivamente ribadito come, in tema di qualificazione dell'impugnazione, il ricorso per cassazione avverso decisione emessa su richiesta di restituzione nel termine ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. non può essere convertito nell'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. quando sia sottoscritto dal difensore di fiducia del condannato non munito di procura speciale autenticata, contenente espresso riferimento al potere di proporre impugnazione, per difetto di legittimazione soggettiva.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima