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Sentenza — n. 28345/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28345/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28345/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il 27/05/2019, con sentenza n. 44322, questa Sezione accoglieva parzialmente il ricorso presentato da Massimo Pugliese avverso la sentenza emessa (anche) nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino in data 16/01/2018: l'annullamento della pronuncia - che riguardava la declaratoria di penale responsabilità del Pugliese per vari addebiti di bancarotta fraudolenta - era limitato al solo punto della determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma legge fall., con conseguente passaggio in giudicato della decisione di condanna sui punti residui.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28345/2021 — snpen · Corte di Cassazione: III, n. 35509 del 21/06/2007, Fusi, Rv 237514). Tale indirizzo interpretativo ha ricevuto l'avallo del massimo organo di nomofilachia (v. Cass., Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv 250527, secondo cui «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»), e risulta costantemente ribadito nella giurisprudenza degli anni successivi, sia a Sezioni Unite (n. 18651 del 26/03/2015, Moroni) che delle sezioni singole (v., ex multis, Sez.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta reato economico truffa in materia di prestazioni irregolarità finanziarie errore contabile flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
la seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13199/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Pugliese Massimo, nato ad Avellino il 09/11/1967 avverso la sentenza emessa dalla Prima Sezione penale di questa Corte il 25/06/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'Avv. Antonio Fiorella, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Il 27/05/2019, con sentenza n. 44322, questa Sezione accoglieva parzialmente il ricorso presentato da Massimo Pugliese avverso la sentenza emessa (anche) nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino in data 16/01/2018: l'annullamento della pronuncia - che riguardava la declaratoria di penale responsabilità del Pugliese per vari addebiti di bancarotta fraudolenta - era limitato al solo punto della determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma legge fall., con conseguente passaggio in giudicato della decisione di condanna sui punti residui.

I fatti, in particolare, riguardavano presunte condotte realizzate dal Pugliese, in concorso con altri, di rilievo penale quanto ai fallimenti della "Olit" s.p.a. e della "3L Trading" s.r.I., società nell'ambito delle quali egli non aveva mai assunto cariche formali. In relazione alla Olit, l'accusa si riferiva all'aver posto in essere operazioni volte a causarne dolosamente il fallimento, avendo la suddetta società acquistato dalla "ICS" s.p.a. (di cui il Pugliese era amministratore di fatto) un ramo di azienda inattivo e gravato da ingenti debiti, al prezzo di oltre 7 milioni di euro, con restituzione garantita dalla 3L Trading: ciò malgrado la Olit non disponesse di risorse adeguate per far fronte a quelle passività, né la 3L Trading fosse in condizione di onorare la garanzia prestata.

Quanto al fallimento della stessa 3L Trading, si assumeva che il Pugliese avesse concorso nella vendita alla suddetta - nella veste di legale rappresentante della "Maxfin" s.r.l. - delle quote di una terza società, la "Ixfin" s.r.I., poi riacquistate dalla medesima alienante. In definitiva, secondo l'ipotesi accusatoria, in entrambi i casi gli atti di disposizione patrimoniale avevano arrecato vantaggi soltanto alle società facenti capo al Pugliese, senza che per le due fallite fossero esistite reali giustificazioni economiche a sostegno delle compravendite di cui erano state rispettivamente parti.

2. Nei riguardi della sentenza n. 44322/2019 il Pugliese proponeva ricorso straordinario, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando errori percettivi in cui erano incorsi i giudici di legittimità; il ricorso era tuttavia dichiarato inammissibile dalla Prima Sezione penale, con la pronuncia indicata in epigrafe.

3. L'odierno ricorso, ancora avanzato ai sensi dell'art. 625-bis del codice di rito, si riferisce a quest'ultima decisione, che la difesa del Pugliese reputa a sua volta viziata da errori percettivi. 3.1 Con un primo motivo, si lamenta un errore di fatto quanto a un dato che i giudici di merito avevano indicato quale presupposto della contestazione di bancarotta impropria conseguente ad operazioni dolose, vale a dire il prezzo originario di acquisto del ramo di azienda poi ceduto dalla ICS alla Olit, che non era stato di 21 milioni di lire (come indicato dal Tribunale e dalla Corte di appello), bensì di 21 miliardi: valore, quindi, che giammai avrebbe potuto intendersi sproporzionato per difetto rispetto ai 7 milioni di euro della successiva rivendita alla società fallita. 3.2 Con un secondo motivo, si deduce un ulteriore errore percettivo relativamente alla circostanza che la condanna del Pugliese in ordine al medesimo addebito non sarebbe stata fondata sul presupposto di un ipotizzato accordo fraudolento tra il ricorrente ed il coimputato Luigi Luppi, amministratore di diritto della Olit (come pure della 3L Trading).

La Prima Sezione penale, come già questa Sezione nella pronuncia di rigetto dell'impugnazione originaria in sede di legittimità, sembrano indicare che la condotta venne considerata di rilievo penale dai giudici di merito in ragione dei prevedibili effetti dell'operazione in pregiudizio del ceto creditorio della società acquirente: ma - vengono richiamati, sul punto, plurimi passi delle sentenze di primo e di secondo grado - sia il Tribunale che la Corte di appello avevano chiarito senza possibilità di equivoci che l'operazione in rubrica era stata realizzata sulla base di un accordo tra il Pugliese ed il Luppi.

Accordo che, al contrario, non era stato minimamente provato, tanto da aver portato la difesa a prospettare specifiche doglianze che i giudici di legittimità non risultano avere affrontato proprio a causa della scorretta lettura, in via di fatto, delle emergenze processuali. 3.3 E terzo errore percettivo denunciato si riferisce all'essere stato evidenziato, dai giudici investiti del primo ricorso straordinario, che la Quinta Sezione penale aveva autonomamente analizzato il dolo di bancarotta in capo al Pugliese, ricollegandolo ad una condotta distrattiva che però non risulta essergli mai stata ascritta; ciò in quanto nella motivazione della sentenza in epigrafe si legge che la pronuncia allora impugnata aveva sviluppato considerazioni proprie, prescindendo da quelle della Corte torinese, rilevando che in punto di elemento soggettivo sarebbe stata «sufficiente la sola consapevolezza del rischio che l'operazione fraudolenta del Luppi danneggiasse le ragioni dei creditori».

In tal modo, però, si era omessa ogni valutazione sul difetto di prova di comportamenti rilevanti già sul piano materiale, in ordine al richiamato e decisivo accordo tra i coimputati. 3.4 Ancora, vi sarebbe errore di fatto nell'avere la sentenza oggi impugnata ribadito che l'originaria doglianza della difesa del Pugliese circa la sussistenza di un effettivo contributo personale, a lui ascrivibile come concorrente nelle operazioni fraudolente de quibus, non corrispondesse a motivi di appello già articolati ed in ipotesi disattesi. Al contrario, il sesto motivo del ricorso per cassazione avanzato nei confronti della pronuncia della Corte territoriale corrispondeva al contenuto dei motivi di gravame, di cui alle pagg. 30 e 31 del precedente atto di appello: gli stessi temi erano stati altresì sviluppati in sede di motivi nuovi (la questione riguardava, sotto più ampio profilo, la contestata sussistenza dell'accordo criminoso tra il Pugliese ed il Luppi, apoditticamente affermata dai giudici piemontesi sia in primo che in secondo grado, senza tenere conto delle censure della difesa). 3.5 Con l'ultimo motivo, la difesa denuncia errore percettivo quanto all'omessa considerazione (da parte della Quinta Sezione, vizio rinnovato dalla sentenza in epigrafe) delle ragioni di doglianza sulla consistenza patrimoniale della 3L Trading.

Alla ricostruzione dei giudici di merito, secondo cui la società ora indicata doveva intendersi una scatola vuota, ha fatto seguito in sede di legittimità l'apodittica conferma dell'assunto, senza considerare in alcun modo la significatività dei bilanci delle società controllate dalla stessa 3L Trading, in realtà una holding con plurime partecipazioni. Sulla base delle censure così articolate, di cui sostiene la pacifica fondatezza, la difesa sollecita in ogni caso la sospensione dell'esecutività della decisione di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

2. Il primo quesito da affrontare è, sul piano formale, se il mezzo azionato nell'interesse del Pugliese possa ritualmente essere esperito nei confronti di una sentenza di questa Corte che abbia deciso non già sul ricorso dell'imputato avverso la pronuncia di merito recante la sua condanna, bensì su un primo ricorso straordinario che abbia investito quella sentenza. Analizzando il dato normativo, l'art. 625-bis del codice di rito riserva al "condannato" il mezzo di impugnazione in esame, e ciò impone all'interprete di rilevare che oggetto delle censure ivi previste possono essere soltanto le decisioni che concorrano alla formazione di un giudicato sulla responsabilità; non a caso, infatti, si è sempre ritenuto che una sentenza di legittimità emessa all'esito dell'impugnazione dell'ordinanza di un Tribunale di sorveglianza sia estranea al perimetro tracciato dal legislatore (v., ex multis, Cass., Sez.

V, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio, Rv 279413, secondo cui «il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di Cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza»). A incidere sul giudicato, invece, ben può essere un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, da cui derivi ad esempio un diverso quantum della pena da espiare o che travolga l'esistenza stessa di un dictum connotato da definitività: come già da tempo evidenziato, dal massimo organo di nomofilachia, infatti, il ricorso straordinario de quo «può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di Cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto» (Cass., Sez.

U, n. 13199/2017 del 21/07/2016, Nunziata, Rv 269789; v. da ultimo, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari). La sentenza Nunziata delle Sezioni Unite, peraltro, non si limita a fornire indicazioni esemplificative sulle tipologie di provvedimenti che, ove impugnati dinanzi a questa Corte, possono portare a decisioni impugnabili ex art. 625-bis cod. proc. pen. (nella motivazione, vengono ricordate le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 670, 671 o 673 dello stesso codice, o in tema di istanze di restituzione nel termine): chiarisce anche, se soprattutto, che non vi è necessità di un nesso funzionale immediato e diretto tra la decisione di legittimità e il giudicato che si intenda rimuovere attraverso il ricorso, rilevando piuttosto che «la decisione della Cassazione contribuisca alla "stabilizzazione" del giudicato, a prescindere dal momento in cui si sia formato.

Deve trattarsi di un provvedimento che, collocandosi nel cono d'ombra dell'accertamento della responsabilità penale (o anche civile) della persona interessata, riaffermi comunque l'ambito del giudicato stesso. E' in questo senso che deve essere inteso lo status di condannato cui si riferisce l'art. 625-bis cod. proc. pen.». Tanto precisato, allora, la pronuncia che si occupi di un primo ricorso straordinario, con il quale siano stati dedotti errori percettivi della pronuncia cui abbia fatto seguito l'irrevocabilità di una condanna, sembra senz'altro incidere su quel passaggio in giudicato, almeno contribuendo alla sua "stabilizzazione" nel senso appena illustrato.

Ed ecco perché, dopo un primo indirizzo di apparente segno contrario, ma in realtà dedicato alla consumazione del peculiare rapporto processuale incardinatosi proponendo un'impugnazione ex art. 625-bis (v. Cass., Sez. IV, n. 4176/2010 del 01/07/2009, Belmonte, Rv 246430, secondo cui «il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere riproposto una volta che ne sia pronunziato il rigetto o l'inammissibilità con provvedimento che definisce il relativo rapporto processuale»), la giurisprudenza successiva alla sentenza Nunziata è giunta ad affermare che «è ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto avverso una sentenza della Corte di Cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625- bis cod. proc. pen., a condizione che sia proposto entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla decisione che sì impugna e non dall'originaria sentenza ed abbia ad oggetto solo l'errore di fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario» (Cass., Sez.

VI, n. 10250/2018 dell'11/10/2017, Valle, Rv 272724). Il corretto approccio ermeneutico, in definitiva, deve intendersi nel senso che le doglianze su lamentati errori percettivi del giudice di legittimità, contenuti nella sentenza che decida il ricorso promosso avverso la decisione di merito, debbono esser fatte valere esclusivamente impugnando, entro il termine di legge, la sentenza medesima, senza che sia possibile riproporre le identiche questioni con qualsivoglia rimedio successivo; ma nulla esclude che lo stesso giudice di legittimità, decidendo su un ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625-bis del codice di rito (e comunque decida) incorra in autonomi errori di fatto, a quel punto autonomamente denunciabili come tali.

3. Così delineato l'ambito in cui è possibile valutare le censure mosse nell'interesse del Pugliese, però, non è chi non veda come tutti i presunti errori percettivi segnalati riguardino aspetti già immanenti alla sentenza n. 44322/2019 di questa Sezione, e non costituiscano invece autonomi vizi della pronuncia (la n. 23061/2020 della Prima Sezione, emessa ex art. 625-bis) specificamente impugnata con l'odierno ricorso. Prendendo spunto dallo stesso tenore letterale delle doglianze proposte, infatti, deve rilevarsi che il difensore del Pugliese, articolando il primo motivo, così argomenta: - con il primo ricorso straordinario, presentato avverso la pronuncia della Quinta Sezione, era stato evidenziato l'errore consistito nel ritenere non decisivo il profilo afferente il prezzo della cessione, ove raffrontato con quello originario di acquisto del ramo di azienda; - non di meno, la Prima Sezione ha reputato che «la decisione resa dalla Sezione Quinta di codesta Corte avrebbe invece "a ragione veduta" affermato che la Corte territoriale non avesse derivato la natura illecita dell'operazione di cessione dello stabilimento di Scarmagno dalla mera differenza tra il suo prezzo originario di acquisto e quello, successivo, pattuito per la nuova cessione»; - in tal modo, la sentenza oggetto del secondo ricorso straordinario «incorre nuovamente, radicandolo ed approfondendolo ulteriormente, in un errore di fatto con riguardo al rilievo, invero decisivo, assunto dal prezzo nel percorso decisorio dei giudici di merito».Ciò significa, con lampante evidenza, denunciare lo stesso errore già censurato all'atto del ricorso precedente: il che, per le ragioni evidenziate illustrando l'elaborazione giurisprudenziale registratasi nella materia de qua, non può dirsi consentito.

Del resto, la ricostruzione difensiva è nel senso che quella differenza di prezzo sarebbe stata l'argomento fondamentale in base al quale i giudici di merito conclusero per l'illiceità dell'operazione, mentre l'espressione di un avviso contrario da parte di questa Sezione, con la sentenza del 2019, si fonderebbe su un errore percettivo: ma, nel momento in cui è intervenuta una differente decisione (della Prima Sezione) con cui si è sostenuto che quel differente avviso non trovò causa in un errore di fatto, essendo invece il risultato di una valutazione financo corretta, è pacifico che quest'ultima non possa che essere stata a sua volta una valutazione.

E chi vi ravvisi un errore, pur nel pieno diritto di essere convinto che un errore vi sia, non potrà che farlo cadere sulla valutazione come tale, giammai sulla percezione dei presupposti di fatto della stessa, giocoforza identici a quelli costituenti il confine del primo ricorso ex art. 625-bis. Non a caso, infatti, per dare compiutezza e significato alla pretesa "radicalizzazione" dell'errore di fatto originario in cui sarebbe incorsa la sentenza n. 23061/2020, l'odierno ricorso torna addirittura ad enfatizzare, ad esempio a pag. 4, il contenuto del ricorso a suo tempo avanzato avverso la decisione della Corte di appello di Torino.

Sin dalle prime applicazioni del nuovo istituto, come ben noto, si è affermato che «ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata senza di essa, per cui deve escludersi che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione» (Cass., Sez.

III, n. 35509 del 21/06/2007, Fusi, Rv 237514). Tale indirizzo interpretativo ha ricevuto l'avallo del massimo organo di nomofilachia (v. Cass., Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv 250527, secondo cui «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»), e risulta costantemente ribadito nella giurisprudenza degli anni successivi, sia a Sezioni Unite (n. 18651 del 26/03/2015, Moroni) che delle sezioni singole (v., ex multis, Sez.

VI, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Sez. II, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, e Sez. V, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato), Tanto precisato, il quadro non muta con gli altri motivi di censura, a partire dal secondo ove il fulcro della doglianza riguarda la lettura che sarebbe stata data di un presunto accordo intercorso fra il Pugliese e il Luppi: accordo che, stando alle tesi difensive, costituirebbe sul piano materiale e sul piano logico il presupposto di alcune delle condotte illecite in rubrica nella ricostruzione offerta dai giudici di primo e secondo grado (ne) senso che, d'intesa con il Pugliese, il Luppi avrebbe costituito ad hoc le già ricordate società Olit e 3L Trading, onde acquistare le aziende in crisi facenti capo all'odierno ricorrente).

Non di meno, la sentenza di questa Sezione oggetto del primo ricorso straordinario, muovendo - così reputa il ricorrente - da un errore percettivo sulla rilevanza che quell'elemento aveva avuto ai fini dell'impianto accusatorio sposato dai giudici di merito, avrebbe affermato che la condanna derivò da altro: indipendentemente da un accordo strumentale a far fallire le due società, il Pugliese sarebbe stato ritenuto colpevole per il pregiudizio che da quelle operazioni era comunque derivato - egli essendone di certo consapevole - al ceto creditorio.

La sentenza n. 23061/2020 della Prima Sezione ha poi affermato che quel giudizio, lungi dall'essere stato condizionato da un errore percettivo, avrebbe avuto valenza di motivazione aggiuntiva: in altre parole, vero o non vero l'ipotizzato accordo, e vero o non vero che i giudici di merito lo avessero considerato decisivo ai fini della condanna, la Quinta Sezione della Corte di legittimità avrebbe ritenuto (ad avviso dei colleghi della Prima) che il reato fosse comunque ravvisabile. Ciò perché le società costituite dal Luppi presentavano limiti tali, sul piano delle risorse finanziarie e della struttura imprenditoriale, da rendere evidente che mai sarebbero riuscite a perseguire le finalità sottese alle operazioni formalizzate.

Anche in questo caso, però, l'unica affermazione qui censurabile è quella della Prima Sezione, che riflette un giudizio puro e semplice del tutto avulso da errori percettivi: dire che la sentenza del 2019 ha inteso integrare la motivazione licenziata dai giudici di merito non può che conseguire ad una valutazione, opinabile quanto si vuole ma pur sempre tale. In sostanza, alla domanda se la Corte di appello di Torino avesse confermato il giudizio di penale responsabilità del Pugliese solo sulla base del presupposto che egli si fosse accordato con il Luppi, od anche per ragioni diverse, la Quinta Sezione ha risposto aderendo alla seconda tesi; la sentenza censurata con il secondo ricorso straordinario attribuisce a quella risposta una valenza integrativa del percorso motivazionale dei giudici di merito, più che di una mera presa d'atto, ma anche questo non è che il risultato di una fisiologica attività di giudizio (forse corretta o forse no, si ribadisce, senza però investire errori percettivi di sorta).

Ed a nulla può rilevare la circostanza, parimenti dedotta anche sotto tale profilo dal ricorrente, che la decisione della Prima Sezione avrebbe "radicato ulteriormente" una percezione erronea, già riconosciuta non essere tale. Sotto tre ultimi aspetti, infine, la difesa del Pugliese lamenta errori di fatto laddove si sostiene che all'imputato fossero state contestate condotte distrattive (non contemplate invece dalla rubrica), che il sesto motivo del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte torinese investisse questioni mai dedotte in precedenza (contrariamente a quanto emergente dai motivi di appello, originari e nuovi) e che la società 3L Trading fosse di fatto una scatola vuota (senza considerare le chiare risultanze, in senso opposto, dei bilanci della stessa).

In tutti e tre í casi, ed ancora una volta, quelle asserzioni sono pacificamente contenute nella pronuncia emessa da questa Sezione nel 2019, su cui la facoltà di proporre un ricorso straordinario è già stata esercitata e consumata con l'impugnazione sfociata nella sentenza n. 23061/2020.

4. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo, che escludono in radice la possibilità di accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna del Pugliese. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 4.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore dell