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Sentenza — n. 28344/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28344/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28344/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata il 24/01/2020, la Corte di appello di Brescia, concesso all'imputato il beneficio della non menzione, ha nel resto confermato la sentenza del 29/11/2017 con la quale il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato Andrea Moroni responsabile del reato di furto in danno di Maria Rosa Rossi e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati in euro mille.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 2059 cod. civ; Sentenza — n. 28344/2021 — snpen · Corte di Cassazione: cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto con motivazione apparente, la Corte di appello fa riferimento a "un qualche certo valore", senza indicare i parametri di riferimento e trascurando il dato, dedotto con í motivi di appello, che la maggior parte dei beni sono stati ceduti per euro 226, sicché il valore di quelli residui è destinato a scendere ulteriormente, dovendosi peraltro a ciò aggiungere anche il parziale risarcimento. 2.3 Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 2059 cod. civ. e vizi di motivazione, avendo la Corte di appello liquidato una doppia voce di danno senza alcuna prova della sussistenza del danno morale.

Parole chiave

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quantificazione del torto morale risarcimento per atto illecito furto di lieve entità risarcimento alle vittime di reati diritto morale dell'autore azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 2059 cod. civ
2.3 Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 2059 cod. civ.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORONI ANDREA nato a CLUSONE il 13/02/1992 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.

44. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. Marialaura Andreucci, nel senso dell'accoglimento del ricorso e, se più favorevole, della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 24/01/2020, la Corte di appello di Brescia, concesso all'imputato il beneficio della non menzione, ha nel resto confermato la sentenza del 29/11/2017 con la quale il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato Andrea Moroni responsabile del reato di furto in danno di Maria Rosa Rossi e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati in euro mille.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione Andrea Moroni, attraverso il difensore Avv. Marialaura Andreucci, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione. Erroneamente la Corte di appello non ha considerato che l'azione furtiva è stata frutto di un gesto istantaneo e sconsiderato, sicché non vi è stata "introduzione" maliziosa nell'abitazione della persona offesa, laddove il fatto che l'imputato si sia fatto accompagnare dalla stessa per rivendere i monili sottratti può anche essere considerato, come dedotto con i motivi di appello, come un'ingenuità, mentre generico è il riferimento al valore di quanto sottratto. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62, primo comma, n.

4) cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto con motivazione apparente, la Corte di appello fa riferimento a "un qualche certo valore", senza indicare i parametri di riferimento e trascurando il dato, dedotto con í motivi di appello, che la maggior parte dei beni sono stati ceduti per euro 226, sicché il valore di quelli residui è destinato a scendere ulteriormente, dovendosi peraltro a ciò aggiungere anche il parziale risarcimento. 2.3 Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 2059 cod. civ. e vizi di motivazione, avendo la Corte di appello liquidato una doppia voce di danno senza alcuna prova della sussistenza del danno morale.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, dei decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente Avv. Marialaura Andreucci ha fatto pervenire conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso e, se più favorevole, della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile. Si deve alle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj) una compiuta ricostruzione dell'istituto della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e dei parametri valutativi sui quali fondare il giudizio di particolare tenuità del fatto, giudizio fondato su «una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen.», ossia «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta» e «non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto».

La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, valorizzando, sul versante della condotta, l'abuso di ospitalità da parte della persona offesa e, su quello dell'entità del danno, il valore degli oggetti d'oro sottratti, pari, come risulta dalla sentenza di primo grado alla luce della testimonianza della proprietaria, a 500/600 euro. Le censure del ricorrente non scalfiscono la tenuta logico- argomentativa della motivazione del giudice di appello: quanto all'"introduzione" maliziosa, la Corte di appello ha rimarcato - al di là del termine "intrusione" - il dato oggettivo dell'approfittamento del legame di amicizia, mentre la condotta successiva di farsi accompagnare dalla persona offesa a rivendere i beni alla stessa sottratti è valutata come espressiva di una maggiore intensità del dolo con motivazione in linea con i dati probatori ed esente da vizi logici.

3. Del pari inammissibile è il secondo motivo, posto che la conferma del diniego dell'applicazione della circostanza del danno lieve è stata argomentata sulla base del rilievo del valore dei beni sottratti, indicato, come si è detto, dalla persona offesa, sicché del tutto inconsistenti sono le doglianze del ricorrente circa la mancata individuazione dei parametri di riferimento, laddove le ulteriori censure (sulla somma percepita dall'imputato con la cessione, sul - limitato - risarcimento dei danni) danno corpo, al più, a inammissibili questioni di merito, tanto più che, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvi°, Rv. 271695).

4. Anche il terzo motivo è inammissibile, al lume del consolidato orientamento in forza del quale la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 274229): fatti materiali puntualmente individuati dal giudice di appello negli inganni perpetrati ai danni della persona offesa, la cui disponibilità è stata strumentalizzata dall'imputato per recarsi a rivendere gli oggetti appena sottratti. Il che rende ragione della manifesta infondatezza delle doglianze proposte dal ricorso.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso (che precluderebbe comunque la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, di cui, peraltro, nel caso di specie non sussiste il presupposto, in considerazione della sospensione del corso della prescrizione per complessivi 209 giorni) consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/07/2021. Il Consigliere