Sentenza — n. 28341/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAUDANDO TOMMASO nato a ACERRA il 28/01/1963 avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 537 c.p, art. 537 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28341/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, in ordine ai documenti dichiarati falsi dai giudici di merito e oggetto di confisca, la relativa statuizione non è investita, come si è anticipato, dal disposto annullamento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAUDANDO TOMMASO nato a ACERRA il 28/01/1963 avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 6 del decreto-legge 01/04/2021, n.
44. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tonnaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO Con sentenza deliberata il 06/11/2019, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 26/09/2016 con la quale il Tribunale di Noia aveva dichiarato Tommaso Laudando responsabile dei reati di soppressione di atti pubblici fidefacenti (per aver occultato, sottraendoli all'ufficio tecnico del Comune di San Giuseppe Vesuviano ove era custoditi, una serie di documenti pubblici: capo 15) e di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio (per aver accettato la promessa del pagamento di una somma di denaro per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio e, in particolare, per apporre una falsa dichiarazione di conformità all'originale su alcuni documenti consegnatigli da un coimputato e attestare il loro deposito in una data anteriore a quella effettiva: capo 20) e, con la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione Tommaso Laudando, attraverso il difensore Avv. Giovanni Bianco, articolando tre motivi - di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - con i quali denuncia inosservanza dell'art.358 cod. pen., erronea applicazione della legge penale con riguardo al reato di corruzione in ragione della mancanza di prove circa la qualifica ritenuta e inosservanza della legge e vizi di motivazione. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte ha acquisito l'estratto dello stato civile che attesta il decesso di Tommaso Laudando in data 02/10/2020, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per morte dell'imputato. La sentenza di primo grado, confermata in appello, ha disposto la confisca e la cancellazione dei documenti falsi in sequestro, statuizione che non è investita dal disposto annullamento. Invero, come questa Corte ha avuto modo di precisare, «la dichiarazione di falsità di un atto o di un documento, come agevolmente si ricava dai commi terzo e quarto dell'art. 537 c.p.p., è statuizione autonoma ed accessoria della sentenza, che deve essere adottata non già nell'interesse di una parte, bensì in funzione della tutela della fede pubblica qualora possa ritenersi che nel corso del processo, quale che ne sia l'esito, tale falsità venga positivamente accertata sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova» (Sez. 5, n. 14194 del 02/02/2018, Rovida, Rv. 272859; conf.
Sez. 3, n. 7908 del 15/01/2015, Onori, Rv. 262516). Accertamento, questo, che deve ritenersi intervenuto alla luce delle conformi sentenze di merito e dei motivi di ricorso, largamente incentrati sulla qualifica soggettiva dell'imputato e, nel breve passaggio dedicato alla falsità degli atti, articolanti inammissibili questioni di merito. D'altra parte, il giudice è tenuto a dichiarare in sentenza, ai sensi del primo comma dell'art. 537 cod. proc. pen., l'accertata falsità di atti o di documenti, anche quando ne abbia disposto la confisca e la distruzione (Sez. 5, n. 19938 del 10/05/2005, Bizzarro, Rv. 232061), confisca che, peraltro, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione posto che i documenti falsi, l'uso dei quali costituisce reato, vanno considerati intrinsecamente criminosi, con la conseguente confisca obbligatoria anche se non è stata pronunziata condanna (Sez. 5, n. 484 del 15/05/1972, Di Natale, Rv. 121720).
Pertanto, in ordine ai documenti dichiarati falsi dai giudici di merito e oggetto di confisca, la relativa statuizione non è investita, come si è anticipato, dal disposto annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati estinti per morte dell'imputato, ferma la statuizione relativa alla confisca e alla cancellazione dei documenti dichiarati falsi. Così deciso il 08/07/2021.