Sentenza — n. 28340/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata emessa il 28 settembre 2020 dalla Corte di appello di Napoli ed ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino che aveva condannato, sia a fini penali che civili, Alfredo Boccia per diffamazione, aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e dall'essere stata commessa con il mezzo della stampa, infliggendogli la pena di un anno di reclusione ed euro 600 di multa. Secondo la contestazione avallata dai Giudici di merito, Boccia, nel corpo dell'articolo pubblicato il 24 luglio 2013 sul quotidiano "Metropolis" dal titolo "Truffe auto: 62 verso il processo", aveva offeso la reputazione dell'Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 595, comma 3 cod. pen, art. 415-bis cod. pen, articolo 21 della Costituzione, art. 595 cod. pen, artt. 21 Cost; Sentenza — n. 28340/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284). Tanto premesso, deve dirsi che l'Avv. Alfano, nell'articolo "incriminato", è stato indicato come un soggetto che rivestiva una posizione di vertice ovvero un ruolo centrale nell'ambito dell'attività illecita che aveva condotto all'accertamento di oltre un centinaio di truffe ai danni di Compagnie assicurative, facenti capo ad un'associazione per delinquere. Si tratta di affermazioni oggettivamente lesive della reputazione di chiunque, a maggior ragione di un operatore professionale del sistema giustizia, che vede lesa la propria immagine non solo personale, ma anche professionale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOCCIA ALFREDO nato a SALERNO il 16/06/1966 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. GIANFRANCO FERRAJOLI per la parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, depositando altresì nota spese; lette le conclusioni dell'Avv. ANTONIO ZECCA per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 28 settembre 2020 dalla Corte di appello di Napoli ed ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino che aveva condannato, sia a fini penali che civili, Alfredo Boccia per diffamazione, aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e dall'essere stata commessa con il mezzo della stampa, infliggendogli la pena di un anno di reclusione ed euro 600 di multa. Secondo la contestazione avallata dai Giudici di merito, Boccia, nel corpo dell'articolo pubblicato il 24 luglio 2013 sul quotidiano "Metropolis" dal titolo "Truffe auto: 62 verso il processo", aveva offeso la reputazione dell'Avv.
Mario Alfano, scrivendo: "A capo del raggiro sarebbero gli avvocati Giuseppe Bisantis di Capaccio e Mario Alfano di Nocera Inferiore", riferendo che l'Avv. Alfano era il promotore di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di istituti assicurativi; al contrario, proprio secondo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura di Vallo della Lucania menzionato nell'articolo, Alfano era indagato solo per falsa testimonianza e frode assicurativa (ipotesi peraltro relative ad un unico episodio e successivamente oggetto di decreto di archiviazione) e non già per associazione per delinquere e truffa.
2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, ricorso suddiviso in due motivi. 2.1. Il primo motivo denunzia vizio di motivazione quanto alla tecnica motivazionale adoperata dalla Corte di appello, che avrebbe attinto in maniera massiccia alla sentenza di primo grado, così mancando di valutare i motivi di appello. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 595, comma 3 cod. pen. e dell'art. 13 I. 47 del 1948. Secondo il ricorrente, avrebbe rilievo a discarico la circostanza che i comportamenti ipotizzati nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari attenevano alla trattazione di procedimenti civili per risarcimento del danno da sinistro stradale, con il coinvolgimento, ritenuto dall'accusa, di uno dei due legali per il reato associativo e di entrambi per truffa e falsa testimonianza.
L'offensività non può essere ritenuta sol perché al ricorrente era stato attribuito il ruolo di capo ed egli è stato indicato quale "mente del raggiro". Il decreto di archiviazione pronunziato con riferimento all'Alfano era successivo alla pubblicazione dell'articolo, sicché non poteva avere alcuna rilevanza onde valutarne la natura diffamatoria. Il giornalista si era limitato a riportare la notizia, senza esprimere opinioni lesive dell'altrui reputazione o in qualche modo offensive per Alfano, rispettando i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica.
Il ricorrente prosegue criticando il passaggio della sentenza impugnata che valorizza la portata dell'annullamento della pronunzia assolutoria dell'imputato in altro processo, facendo rilevare che si trattava solo di un annullamento per vizio di motivazione con rinvio al Giudice civile quanto al vaglio circa gli aspetti civilistici.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso, in quanto il primo motivo è aspecifico ed il secondo è manifestamente infondato, avendo riferito una circostanza non corrispondente al vero.
4. L'Avv. Ferrajoli per la parte civile, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
5. L'Avv. Zecca, per l'imputato, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ripercorrendo ed ulteriormente illustrando i motivi di ricorso, per poi soffermarsi sulla scriminante del diritto di cronaca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, ma la sentenza impugnata va comunque annullata per illegalità del trattamento sanzionatorio.
1. Il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla tecnica motivazionale adoperata dalla Corte di appello — è totalmente generico e, comunque, manifestamente infondato. Come ritenuto da questa Corte, infatti, nel giudizio di appello è consentita la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante — come è accaduto nella specie — non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci e altri, Rv. 255392; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola e altri, Rv. 256435). E poi, al di là di una generica doglianza, il ricorrente non puntualizza quali sarebbero gli aspetti agitati nell'appello che, giusta la motivazione criticata, sarebbero rimasti inesplorati.
2. Il secondo motivo di ricorso — che si sofferma a criticare la ritenuta natura diffamatoria dell'articolo ed a sostenere la sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca o critica — è inammissibile siccome manifestamente infondato. 2.1. Quanto alla censura del ricorrente circa la pretesa natura non diffamatoria delle espressioni che si leggono nell'articolo, pare innanzitutto opportuno rievocare l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, non massimata;
Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284). Tanto premesso, deve dirsi che l'Avv. Alfano, nell'articolo "incriminato", è stato indicato come un soggetto che rivestiva una posizione di vertice ovvero un ruolo centrale nell'ambito dell'attività illecita che aveva condotto all'accertamento di oltre un centinaio di truffe ai danni di Compagnie assicurative, facenti capo ad un'associazione per delinquere. Si tratta di affermazioni oggettivamente lesive della reputazione di chiunque, a maggior ragione di un operatore professionale del sistema giustizia, che vede lesa la propria immagine non solo personale, ma anche professionale.
Né esclude la natura diffamatoria la circostanza che comunque l'Avv. Alfano sia stato coinvolto nell'indagine, dal momento che risulta che — all'epoca dell'articolo — egli era indagato solo per i reati di cui agli artt.642 e 372 cod. pen. in relazione ad un singolo episodio e che non gli era addebitata anche la fattispecie associativa, men che meno con un ruolo di vertice, notizia dotata di una più spiccata idoneità diffamatoria rispetto a quella che avrebbe caratterizzato l'informazione corretta. 2.1. Come sopra accennato, il ricorso contesta poi la decisione impugnata in ordine alla denegata sussistenza del diritto di cronaca (o di critica).
A questo proposito, prima di affrontare il concreto del ricorso, è opportuno rievocare alcuni selezionando quelli di specifico interesse in ordine alla concreta regiudicanda — tra i principi che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato in ordine ai requisiti del diritto di cronaca giudiziaria, tale dovendo ritenersi l'ambito sul quale ragionare nel presente procedimento; le informazioni reputate diffamatorie, infatti, concernono le implicazioni di una vicenda giudiziaria — implicazioni a loro volta desunte da un provvedimento giudiziario e le loro ricadute rispetto alla reputazione del soggetto a cui esse, in via diretta, si riferiscono.
Come è ampiamente noto, i requisiti che la giurisprudenza di legittimità, sia per quanto concerne il diritto di critica che quello di cronaca, ha individuato per ritenere integrata la scriminante sono l'interesse sociale alla conoscenza, la continenza del linguaggio e la verità del fatto narrato. Quanto a quest'ultimo requisito, la scriminante può essere ritenuta nella forma putativa laddove, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (ex multis, Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628;
Sez. 5, n. 27106 del 9/4/2010, Ciolina, Rv. 248032-01; Sez. 5, n. 12024 del 31/3/1999, Liberatore, Rv. 215037). -\ HM\ Con specifico riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, ai fini della configurabilità dell'esimente, il cronista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio (Sez. 5, n.35702 del 19/05/2015, Case, Rv. 265015); la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale, mentre, ove informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano rielaborate ed offerte nell'ambito di ricostruzioni o ipotesi giornalistiche che ambiscano ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza (Sez. 5, n. 54496 del 28/09/2018, C., Rv. 274168;
Sez. 5, n. 3674 del 27/10/2010, Gomez Homen, Rv. 2496991; Sez. 1, n.7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239163). La notizia, ove attinta da un provvedimento giudiziario, deve essere riportata in termini rispondenti a quelli ricavabili da quest'ultimo ed all'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, donde la scriminante in parola non è invocabile se il cronista attribuisca ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (Sez. 5, n. 13782 del 29/01/2020, Kanellos, Rv. 278990, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non scrinninata l'attribuzione ad un soggetto di una condotta di bancarotta fraudolenta nell'ambito di un'indagine relativa ad un fallimento del valore di circa 100 milioni di euro, a fronte di un'imputazione di ricettazione prefallimentare di beni del valore di 900 mila euro; cfr. anche Sez. 5, n. 5760 del 04/12/2012, dep. 2013, Goisis, Rv. 254970 e Sez. 5, n. 4558 del 09/12/2010, dep. 2011, Mauro, Rv. 249264).
Ebbene, una volta rievocati i principi che hanno guidato la decisione odierna, il Collegio osserva che la Corte di appello ha correttamente evidenziato che l'articolo recava una notizia falsa, in quanto smentita dallo stesso avviso di conclusione delle indagini preliminari menzionato nello scritto. Sia nel titolo che nel corpo dell'articolo, infatti, l'Avv. Alfano è stato indicato come un soggetto che rivestiva una posizione di vertice («a capo del raggiro») ovvero un ruolo centrale («al centro dell'inchiesta») nell'ambito dell'attività illecita che aveva condotto all'accertamento di oltre un centinaio di truffe ai danni di Compagnie assicurative facenti capo ad un'associazione per delinquere deputata alla commissione di frodi assicurative e reati connessi.
Mentre, nell'avviso ex art. 415-bis cod. pen., Alfano risultava indagato solo per i reati di cui agli artt. 642 e 372 cod. pen. e per di più in relazione ad un singolo episodio e non gli era addebitata anche la fattispecie 0-1 5 , associativa, le espressioni adoperate nell'articolo alludevano, invece, in maniera piuttosto diretta, ad un suo ruolo, peraltro di primo piano, anche nel sodalizio che a quei reati era dedito. Ne consegue che non può trovare applicazione l'esimente del diritto di cronaca, che presuppone pur sempre la verità della notizia resa, verità che nella specie è esclusa; né vi è spazio alcuno per la scriminante nella sua forma putativa, dal momento che la circostanza che proprio il provvedimento evocato nell'articolo — l'avviso di conclusione delle indagini preliminari — contraddicesse l'appartenenza e la posizione della persona offesa nell'ambito del sodalizio o, comunque, la centralità dell'Avv.
Alfano nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria, neutralizza in radice la possibilità di ritenere che il giornalista abbia effettuato una verifica diligente della notizia.
3. Come anticipato, ferma l'inammissibilità dei motivi agitati dalla parte ricorrente, il Collegio deve, tuttavia, rilevare di ufficio l'illegalità sopravvenuta della disciplina sanzionatoria che, nella specie, ha trovato applicazione, con particolare riferimento all'inflizione all'imputato di un anno di reclusione (in uno alla multa). Secondo quanto chiaramente enunciato nel capo di imputazione, come pure si evince dalla sentenza di primo grado e come si ricava altresì indirettamente dall'applicazione congiunta di reclusione e multa, il fatto ascritto al prevenuto è stato ritenuto aggravato sia dall'avere attribuito alla persona offesa un fatto determinato, sia dall'essere stato commesso con il mezzo della stampa: ha trovato, quindi, applicazione la circostanza aggravante complessa (su tale natura, cfr.
Sez. 5, n. 312 del 19/10/1989, dep. 1990, Restaldi, Rv. 183032) di cui all'art. 13 I. 8 febbraio 1947 n. 1948, a lume della quale la diffamazione era punita con la pena congiunta della reclusione e della multa. L'utilizzo dell'imperfetto è dovuto — ed è questo il tema su cui intrattenersi — al fatto che, in data 22 giugno 2021, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità del menzionato art.
13. Le motivazioni della decisione della Consulta non erano note al momento della decisione di questa Corte — che è stata assunta, quindi, sulla sola base del comunicato stampa divulgato dalla Consulta il 22 giugno scorso; la pronunzia del Giudice delle leggi è stata, tuttavia, depositata il 12 luglio 2021, prima del deposito della presente sentenza, sicché se n'è tenuto conto nella stesura della motivazione, risolvendosi la menzionata pronunzia in un viatico essenziale per il Giudice del rinvio, cui la Consulta fornisce le coordinate teoriche nel cui ambito dovrà muoversi il vaglio sul trattamento sanzionatorio che gli viene rimesso. 3.1.
Si leggeva nel comunicato stampa divulgato subito dopo la decisione della Consulta, di cui il Collegio disponeva al momento della celebrazione dell'udienza, che «In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa fa sapere che La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari sulla legittimità costituzionale della pena detentiva prevista per la diffamazione a mezzo stampa, per contrasto, tra l'altro, con l'articolo 21 della Costituzione e con l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Le questioni sono tornate all'esame della Corte un anno dopo l'ordinanza n. 132 del 2020 che sollecitava il legislatore a una complessiva riforma della materia. In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa fa sapere che la Corte, preso atto del mancato intervento del legislatore, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948) che fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l'attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa.
È stato invece ritenuto compatibile con la Costituzione l'articolo 595, terzo comma, del Codice penale, che prevede, per le ordinarie ipotesi di diffamazione compiute a mezzo della stampa o di un'altra forma di pubblicità, la reclusione da sei mesi a tre anni oppure, in alternativa, il pagamento di una multa, Quest'ultima norma consente infatti al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità. Resta peraltro attuale la necessità di un complessivo intervento del legislatore, in grado di assicurare un più adeguato bilanciamento - che la Corte non ha gli strumenti per compiere - tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, anche alla luce dei pericoli sempre maggiori connessi all'evoluzione dei mezzi di comunicazione, già evidenziati nell'ordinanza 132». 3.2.
Come ricordato nel comunicato stampa, la decisione del 22 giugno 2021 segue all'ordinanza interlocutoria n. 132 del 2020 (pronunziata a seguito della camera di consiglio del 9 giugno 2020 e depositata il successivo giorno 26), con cui la Corte costituzionale, investita delle suddette questioni di costituzionalità, aveva rinviato la decisione. Secondo quanto spiegato nell'ordinanza, il rinvio si era imposto — nell'ottica di una leale collaborazione istituzionale con il Parlamento — in attesa dell'evoluzione dei progetti di legge dedicati alla revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa, che risultavano in corso di esame avanti alle Camere (per una ricostruzione dei contenuti dell'ordinanza in parola, cfr. anche Sez. 5, n. 26509 del 09/07/2020, Carchidi, Rv. 279468, in cui la Corte di cassazione, all'indomani di quella pronunzia, era stata chiamata a decidere sul profilo sanzionatorio di una vicenda che pure vedeva il giornalista condannato anche alla pena detentiva; si vedano, inoltre, Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, Scafiddi, Rv. 281024 e Sez. 5, n. 13060 del 2021).3.3.
Orbene, come accennato, in data 12 luglio 2021, sono state rese note le motivazioni della sentenza di incostituzionalità (che reca il n. 150 del 2021). 3.3.1. Quanto alle ragioni per le quali è stato dichiarato illegittimo l'art. 13 I. 47 del 1948, quest'ultima norma laddove prevede l'indefettibile applicazione anche della pena detentiva (salvo il riconoscimento di attenuanti in regime di equivalenza o prevalenza con l'aggravante stessa) — è stata reputata incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto dall'art.21 Cost. e dall'art. 10 CEDU.
Scrive la Corte costituzionale che, come già rilevato nell'ordinanza n. 132 del 2020, l'applicazione della pena detentiva «è divenuta ormai incompatibile con l'esigenza di «non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri»: esigenza sulla quale ha particolarmente insistito la Corte EDU nella propria copiosa giurisprudenza rammentata nella stessa ordinanza, ma che anche questa Corte condivide».
L'inflizione indefettibile della reclusione «conduce necessariamente a esiti incompatibili con le esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e in particolare con quella sua specifica declinazione costituita dalla libertà di stampa, già definita «pietra angolare dell'ordine democratico» da una risalente pronuncia di questa Corte (sentenza n. 84 del 1969).». Il vulnus per la libertà di espressione del giornalista sostiene la Consulta — si apprezza particolarmente laddove si riguardi il diritto vivente in materia di esimente putativa del diritto di cronaca ed il requisito dell'assenza di colpa nel controllo delle fonti, che espone il giornalista alla condanna per diffamazione anche nell'ipotesi in cui egli abbia confidato, sia pure in ragione di un errore evitabile, nella verità del fatto attribuito alla persona offesa. 3.3.2.
La Consulta non ha, tuttavia, escluso che, anche a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13 I. 47 del 1948, la diffamazione a mezzo stampa possa essere punita con la reclusione. E' uscito indenne, infatti, dallo scrutinio di costituzionalità il disposto del terzo comma dell'art. 595 cod. pen., che, in ragione del venir meno della disciplina speciale di cui all'art. 13 cit., la Consulta ritiene destinato a riespandere il proprio ambito applicativo anche alle diffamazioni a mezzo stampa. Ed è proprio grazie alla norma codicistica in discorso — e alla possibilità ivi prevista che il Giudice applichi la pena detentiva (alternativa, nella disposizione in parola, a quella pecuniaria) allorché l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico — che il Giudice, trovando il punto di equilibrio tra la tutela della reputazione ed il diritto di informare, potrà applicare la reclusione.Proprio la tutela della reputazione individuale, infatti, può, a determinate condizioni, escludere l'attrito con gli artt. 21 Cost. e 10 CEDU della previsione della pena detentiva per la diffamazione, rendendo recessiva, nello scrutinio sul trattamento sanzionatorio, la tutela della libertà di espressione dei giornalisti nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica.
La reputazione del singolo, infatti, è un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona, suscettibile di essere gravemente compromesso da aggressioni illegittime compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità cui si riferisce l'art. 595, terzo comma, cod. pen. che impattino sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica del soggetto aggredito. La Consulta ha espresso altresì la preoccupazione che tali danni possano essere «enormemente amplificati» dai moderni mezzi di comunicazione, suscettibili di perpetuare nel tempo gli attacchi diffamatori, sempre reperibili, anche a distanza di anni, sul web.
Ed è, appunto, nel quadro del confronto tra questi due diritti che la Corte Costituzionale non ha escluso in assoluto la sanzione detentiva, «sempre che la sua applicazione sia circondata da cautele idonee a schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su chi svolga la professione giornalistica». Tali cautele si identificano nell'enucleazione dei casi nei quali le offese portate alla vittima possano qualificarsi come di "eccezionale gravità", sì che la tutela del soggetto passivo della diffamazione acquisti una preminenza tale da rendere costituzionalmente e convenzionalmente compatibile la condanna al carcere per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.
Due sono le categorie che la Corte costituzionale ha isolato. L'una è direttamente ispirata alla giurisprudenza della Corte EDU, in parte già richiamata nell'ordinanza n. 132 (Corte EDU, grande camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cumpànà e Mazà"re contro Romania, paragrafo 115; nonché sentenze 5 novembre 2020, Balaskas contro Grecia, paragrafo 61; 11 febbraio 2020, Atamanchuk contro Russia, paragrafo 67; 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia, paragrafo 59; 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre 2007, Katrami contro Grecia, paragrafo 39), ed individua, come meritevoli della pena detentiva, i discorsi d'odio e quelli che istighino alla violenza, quando veicolanti o veicolati da messaggi diffamatori.
Le altre ipotesi attengono alle «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli addebiti stessi». Quando l'attività di informazione conduca a trasmettere informazioni di tal fatta — sostiene la Corte — essa non costituisce il "cane da guardia" della democrazia, ma rappresenta addirittura un pericolo per quest'ultima, potendo finanche incidere, mediante campagne di discredito della persona offesa rispetto all'opinione pubblica, su competizioni elettorali. 3.4.
Da tutto quanto sopra esposto, consegue, ai fini del delicato compito riservato alla Corte del rinvio, che quest'ultima, attuando un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata secondo la direttrice teorica segnata dall'intervento della Consulta, dovrà valutare se la condotta addebitata al ricorrente rientri nella nozione di eccezionale gravità del fatto di cui si è detto sopra; solo nel caso in cui questa verifica si concluda con esito positivo, all'imputato potrà essere conservata la pena detentiva, viceversa da espungere dal quadro sanzionatorio nel caso in cui il giudizio di inquadramento del fatto nella nozione anzidetta si concluda in senso negativo.
Il compito del Giudice di merito è tanto più delicato e suggerisce il ricorso ai criteri sopra ricordati — ammonisce la Consulta allo scopo di evitare la pronuncia di condanne che potrebbero successivamente dar luogo a una responsabilità internazionale dello Stato italiano per violazioni della Convenzione.
4. L'inammissibilità dei motivi di ricorso sulla responsabilità impone di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in euro 3200,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna il ricor