Sentenza — n. 28339/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Marsala Giuseppe per il reato di furto pluriaggravato (capo A); mentre ha assolto l'imputato dal fatto di guida senza patente (capo F) perché non più previsto dalla legge come reato, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei residui reati (capi B, C, D ed E), ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p, art. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28339/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato.2. Anzitutto va chiarito che l'imputato è difeso solo dall'avv. Fulvio Melillo, il quale, per le ragioni di seguito esposte (cfr. paragrafo 3), è stato nominato difensore di fiducia dell'imputato con atto depositato il 6 luglio 2017. A decorrere da tale data, il difensore di ufficio, avv. Francesco Monarca, ha cessato dalle sue funzioni ex art. 97, comma 6, cod. proc. pen.; ergo il ricorso da lui presentato non può essere preso in esame, perché sottoscritto da un avvocato privo di legittimazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MARSALA GIUSEPPE nato a BURGIO il 29/02/1948 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; udito il difensore dell'imputato, avv. Fulvio Melillo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Marsala Giuseppe per il reato di furto pluriaggravato (capo A); mentre ha assolto l'imputato dal fatto di guida senza patente (capo F) perché non più previsto dalla legge come reato, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei residui reati (capi B, C, D ed E), ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso, nell'interesse dell'imputato, il difensore di ufficio, avv. Francesco Monarca e, nella dichiarata veste di difensore di fiducia, l'avv. Fulvio Melillo. 2.1. Con l'atto a firma del primo difensore si eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché, per il reato di furto, la Corte di appello ha applicato la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, superiore rispetto a quella di mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa determinata dal tribunale all'interno del cumulo giuridico del reato continuato. 2.2.
Con l'atto a firma dell'avv. Fulvio Melillo si eccepisce la nullità della sentenza, perché il giudizio di secondo grado si è svolto senza la partecipazione del difensore di fiducia. L'avviso di fissazione udienza dinanzi alla Corte di appello non è stato notificato all'avv. Fulvio Melillo, che era difensore di fiducia dell'imputato e che, in tale veste, propone ricorso per cassazione. La nomina fiduciaria è contenuta nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e risulta dal decreto di ammissione al beneficio che viene allegato al ricorso.
3. Il giorno 8 giugno 2021 il Procuratore generale ha inviato la propria requisitoria scritta rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte, sulla base degli atti inseriti nel fascicolo processuale sino a quella data. Successivamente, il 9 giugno 2021, l'avv. Melillo ha trasmesso alla cancelleria della sezione un messaggio di posta elettronica certificata del seguente tenore: "poiché non sembra risultare nel fascicolo la mia istanza di ammissione al patrocinio che depositai a luglio 2017 in Corte di appello si allega la predetta istanza dalla quale si evince la nomina a mio favore del Marsala con revoca di ogni precedente nomina". Al messaggio viene allegata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
4. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore di fiducia dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.2. Anzitutto va chiarito che l'imputato è difeso solo dall'avv. Fulvio Melillo, il quale, per le ragioni di seguito esposte (cfr. paragrafo 3), è stato nominato difensore di fiducia dell'imputato con atto depositato il 6 luglio 2017. A decorrere da tale data, il difensore di ufficio, avv. Francesco Monarca, ha cessato dalle sue funzioni ex art. 97, comma 6, cod. proc. pen.; ergo il ricorso da lui presentato non può essere preso in esame, perché sottoscritto da un avvocato privo di legittimazione.
3. Deve trovare accoglimento l'eccezione di nullità assoluta sollevata in ricorso per omessa notifica dell'avviso di fissazione udienza in appello al difensore di fiducia dell'imputato. 3.1. Dagli atti prodotti dal ricorrente emerge che - nell'ambito della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata il 6 luglio 2017 presso la Corte di appello, seconda sezione penale - l'imputato ha nominato proprio difensore di fiducia l'avv. Fulvio Melillo, dichiarando di eleggere domicilio presso lo studio di questi. 3.2. Secondo l'insegnamento consolidato della Corte di cassazione la nomina del difensore di fiducia, con contestuale elezione di domicilio presso di lui, effettuata nell'ambito della procedura incidentale dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è valida nel procedimento principale, se ad esso espressamente si riferisce (tra le altre Sez. 1, n. 35438 del 21/09/2006, Corsaro, Rv. 234900; Sez. 4, n. 7300 del 29/01/2009, Dostuni, Rv. 242868; Sez. 3 n. 14416 del 19/02/2013, El Hairi, Rv. 255029; e da ultimo Sez.
5. n. 160 del 30/11/2020, dep. 2021, Greco, n.m.), a nulla rilevando neppure l'eventuale espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Rv. 267501; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246). 3.3. Nella specie l'istanza di ammissione al patrocinio (contenente nomina fiduciaria ed elezione di domicilio) è stata depositata presso la Corte di appello di Roma, seconda sezione penale, che era anche il giudice investito del procedimento principale; l'istanza è chiaramente riferibile a questo processo, recando l'indicazione del numero di registro generale della Corte di appello: "4866 del 2013 R.G.
C.A.". Come detto è irrilevante la limitazione della nomina e dell'elezione di domicilio "ai fini della presente domanda".Pertanto la nomina del difensore di fiducia, con l'elezione di domicilio, è stata correttamente rivolta al giudice competente; inoltre, le stesse devono considerarsi valide ed efficaci nel procedimento principale, al quale quello incidentale accede (Sez. 6, n. 9879 del 16/02/2016 Rv. 266733). 3.4. L'omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado integra una causa di nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che si proietta sulla sentenza impugnata, per lesione del diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta (v. Sez. U. n.24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).
4. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso