Sentenza — n. 28338/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Diaz Huzman Mauricio Alexander per i reati di furto con strappo (capo A) e di lesioni personali (capo B). Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 28338/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIAZ HUZMAN MAURICIO ALEXANDER nato a EL SALVADOR il 28/11/1997 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Diaz Huzman Mauricio Alexander per i reati di furto con strappo (capo A) e di lesioni personali (capo B).
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. In data 10 giugno 2021 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto da nuovo difensore dell'imputato, munito di procura speciale all'uopo conferita. Alla luce dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/06/2021 Il Consigliere_ stensore Il Presidente Elisabetta Wari Morosini Enrico Vittorio Sta DEPOSITATA 1t4 CANCELLERtA