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Sentenza — n. 28337/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28337/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28337/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Mancini Filippo per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, a lui ascritti nella veste di presidente del consiglio di amministrazione dal 31 gennaio 2011 e amministratore unico dal 29 novembre 2011 al fallimento, della società "Servizi 2004" s.r.I., dichiarata fallita il 17 ottobre 2013.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p, art. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28337/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie cattiva gestione ufficiale dei fallimenti bancarotta fraudolenta falsità in documenti di servizio mancanze gravi

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
art. 180 cod. proc. pen
Nella specie l'eccezione, relativa a una (ipotetica) causa di nullità verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, viene formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione, dunque oltre il termine previsto dall'art. 180 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANCINI FILIPPO nato a CIVITA CASTELLANA il 02/05/1975 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Mancini Filippo per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, a lui ascritti nella veste di presidente del consiglio di amministrazione dal 31 gennaio 2011 e amministratore unico dal 29 novembre 2011 al fallimento, della società "Servizi 2004" s.r.I., dichiarata fallita il 17 ottobre 2013.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato con due separati atti. 2.1. Con l'atto a firma dell'avv. Enrico Mezzetti si propongono due motivi. 2.1.1. Con il primo si eccepisce la nullità assoluta della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi. All'udienza del 12 luglio 2017 l'avv. Tuffali, difensore di fiducia dell'imputato, si era allontanato dall'udienza, nominando proprio sostituto processuale l'avv. Davide D'Ambrogio, il quale però difendeva il coimputato Pierdominici Fabio che si trovava in posizione di incompatibilità rispetto al Mancini. 2.1.2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine a: - la effettiva esistenza nel patrimonio societario dei beni oggetto di distrazione al momento della investitura del Mancini quale amministratore; - l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2.2. Con l'atto a firma dell'avv. Daniele Tuffali si articolano due motivi. Con il primo si contesta la riconducibilità al ricorrente degli atti distrattivi; con il secondo si lamenta il diniego immotivato delle circostanze attenuanti generiche, nonostante emergessero elementi positivi rappresentati dalle condizioni personali dell'imputato e dallo stato di incensuratezza.

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive articolate conclusioni in epigrafe riportate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va in limine chiarito che l'imputato è difeso solo dall'avv. Enrico Mezzetti in forza di atto di nomina a difensore di fiducia datato 18 marzo 2020, inserito in calce al ricorso per cassazione, con contestuale espressa revoca di ogni precedente nomina. In virtù di detta revoca il precedente difensore, avv. Daniele Tuffali, è stato sollevato dall'incarico a far data dal 18 marzo 2020, dunque il ricorso da lui presentato il 20 marzo 2020 non può essere preso in esame, perché sottoscritto da un avvocato privo di legittimazione.

3. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Enrico Mezzetti è manifestamente infondato e tardivo.Nel corso dell'udienza del 12 luglio 2017 è stato l'allora difensore di fiducia di Mancini a nominare proprio sostituto processuale (per la prosecuzione dell'udienza) il difensore del coimputato. La situazione di incompatibilità della difesa dà luogo a una nullità generale a regime intermedio (Sez. 3, n. 10102 del 26/11/2015, dep. 2016, Kokalcheva, Rv. 266711), come tale soggetta alle preclusioni e alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. Nella specie l'eccezione, relativa a una (ipotetica) causa di nullità verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, viene formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione, dunque oltre il termine previsto dall'art. 180 cod. proc. pen. Inoltre è stata la stessa parte che ora invoca la nullità ad avervi dato causa, dunque non può dedurla secondo la previsione di cui all'art. 182, comma 1, cod. proc. pen.

4. Il secondo motivo è fondato. 4.1. L'editto accusatorio ascrive all'imputato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto alcuni beni dal patrimonio della società: un trattore stradale acquistato il 11 ottobre 2010 e beni risultanti dal libro cespiti aggiornato al 31 dicembre 2010 (compressore monoblocco, telescopio, martello demolitore) del valore complessivo di circa 60mila euro. 4.1.1. Il Tribunale ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli. In sede di appello l'imputato ha contestato la riferibilità a sé della condotta distrattiva.

Il problema posto era il seguente: - Mancini ha assunto la carica di amministratore soltanto a far data dal 31 gennaio 2011; - si chiedeva quindi al giudice di secondo grado di spiegare in base a quali elementi di prova potesse sostenersi che i beni non reperiti dal curatore fallimentare fossero ancora presenti nel patrimonio della società nel momento in cui Mancini ebbe ad assumere la gestione della società. 4.1.2. La risposta fornita dalla Corte di appello non ha alcuna pertinenza né con il quesito sollevato né con la condotta ascritta. Il giudice di secondo grado afferma che: - «a far data dal 6 giugno 2011 le quote sociali erano state cedute al Mancini» (pag. 1); - «nella casse della srl fallita non è risultata traccia contabile del ricavato dalla cessione perfezionatasi a favore del Mancini» (pag. 2);2 - «l'imputato [...] non ha fornito alcun elemento di valutazione utile a giustificare la destinazione della somma ricavata dalla cessione di azienda.

Pertanto il giudice di primo grado ha giustamente tratto la conclusione che le somme di pertinenza della fallita siano state utilizzate per finalità estranee alla società fallita» (pag. 2). La Corte distrettuale individua l'oggetto della distrazione, prima, nel corrispettivo della vendita delle quote sociali (fatto non contestato anche perché il corrispettivo è di pertinenza non della società ma del precedente titolare delle quote), poi, confondendo i concetti, nella somma ricavata da una operazione di cessione di azienda, che, però, nessuno menziona. 4.1.3.

La eccentricità della decisione rispetto non solo al thema probandum ma anche al thema decidendum, lascia senza risposta il motivo di gravame, imponendo un nuovo esame. 4.2. Al medesimo esito si giunge in punto di elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. 4.2.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative: -quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (cui è parificata l'omessa tenuta-cfr. infra), che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; - quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;

Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa.

A tal fine occorre, però, che l'omessa tenuta della contabilità (al pari di tutte le condotte riferibili alla prima ipotesi) sia sorretta da dolo specifico; è necessario, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915;

Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). 4.2.2. Nel caso in esame l'editto accusatorio formula una imputazione alternativa che contempla entrambe le fattispecie. La Corte di appello - in ragione dell'omessa consegna delle scritture contabili relative al periodo dal mese di aprile 2011 in avanti e del mancato reperimento delle stesse da parte del curatore del fallimento - ha ritenuto sussistente la prima delle due fattispecie alternative di bancarotta fraudolenta documentale sub specie di omessa tenuta della contabilità. In tal caso, come detto, il dolo richiesto non è quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 legge fall..

La motivazione fornita dalla Corte di appello non è conferente rispetto al tema da trattare. Si legge nella sentenza impugnata: «Con riferimento, poi, alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale è indubbio che tale fattispecie viene ad esistenza oltre che nella mancata consegna di quelle scritture contabili utili anche nel tenerle in modo da rendere possibile una compiuta ricostruzione del movimento degli affari della fallita. E l'imputato non ha fornito notizie apprezzabili riguardanti l'attività societaria affinché la curatela potesse essere nella obiettiva condizione di ricostruire la contabilità e la destinazione della somma ricavata dalla cessione di azienda della quale si è fatto cenno».

5. Discende l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuo