Sentenza — n. 28336/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado, per quanto qui interessa, ha assolto Del Vecchio Arcangelo Salvatore dal reato di cui all'art. 485 cod. pen. (capo B), perché non più previsto dalla legge come reato; ha prosciolto il medesimo imputato dai reati di falso in testamento olografo (capo A) e da quello di falso in atto pubblico fidefacente (capo C), perché estinti per prescrizione; ha confermato, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni civili in relazione ai capi A) e C).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 485 cod. pen, art. 578 cod. proc. pen, art. 491 cod. pen, art. 476 cod. pen, art. 482 cod. pen, art. 161 cod. pen; Sentenza — n. 28336/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è fondato. Anzitutto va determinato il termine di prescrizione del reato di cui al capo A), quindi occorre procedere alla individuazione dei periodi di sospensione. 2.1. È corretta l'affermazione del ricorrente secondo cui il termine ordinario di prescrizione per il reato di falso in testamento olografo (capo A) è pari ad anni sei (e non ad anni sei e mesi otto come erroneamente affermato dalla Corte di appello). Invero, a mente dell'art. 157, comma primo, cod. pen.: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto [...]».
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL VECCHIO ARCANGELO SALVATORE nato a NAPOLI il 10/10/1978 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Roberto Rosario, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado, per quanto qui interessa, ha assolto Del Vecchio Arcangelo Salvatore dal reato di cui all'art. 485 cod. pen. (capo B), perché non più previsto dalla legge come reato; ha prosciolto il medesimo imputato dai reati di falso in testamento olografo (capo A) e da quello di falso in atto pubblico fidefacente (capo C), perché estinti per prescrizione; ha confermato, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni civili in relazione ai capi A) e C).
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo A) a decorrere da data anteriore alla sentenza di primo grado, con conseguente caducazione delle statuizioni civili. Il termine ordinario di prescrizione del reato di falso in testamento olografo è pari ad anni sei e non ad anni sei e mesi otto come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello, mentre quello massimo è pari ad anni sette e mesi sei, e, tenuto conto del periodo di sospensione (pari a due mesi a seguito del rinvio dell'udienza del 17 maggio 2013 per impedimento del difensore), è maturato il 7 ottobre 2014, prima della sentenza di primo grado, pronunciata il 31 ottobre 2014.
Non possono computarsi i periodi di sospensione decretati dal Tribunale (e confermati dalla Corte di appello) in relazione al rinvio dell'udienza dal 15 marzo 2013 al 10 maggio 2013 perché motivato da "problemi di fissazione" e al periodo dal 25 ottobre 2013 al 17 gennaio 2014 computato sol perché all'udienza del 4 ottobre 2013 il difensore aveva rappresentato un impegno professionale per l'udienza del 25 ottobre. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo C). La Corte di appello non avrebbe risposto alla censura mossa in sede di gravame circa l'impossibilità di contestare all'imputato il reato di falso in atto pubblico fidefacente, trattandosi di reato proprio del pubblico ufficiale. 2.3.
Con il terzo lamenta analoghi vizi per la mancata risposta ai motivi di appello ai quali rinvia. Si lamenta che: - secondo la Corte di appello la "perizia Onofri" si è attenuta al materiale originale; mentre, secondo il ricorrente, sarebbe stata redatta solo su documenti disponibili in fotocopia; - il giudice di secondo grado valuta in modo equivalente i risultati cui sono pervenute le due esperte; quando invece la dottoressa Cinque afferma l'omogeneità tra testamento, atti notarili e atti ASL del 27 luglio 2006. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancata valutazione dei motivi di appello, ai quali rinvia.
La Corte di appello li archivia ritenendoli già esaminati dal Tribunale, ma è ovvio che quel giudice non ha potuto esaminarli dato che si pongono in un momento cronologicamente successivo a quello di definizione del processo di primo grado.
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive articolate conclusioni in epigrafe riportate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al capo A).
2. Il primo motivo è fondato. Anzitutto va determinato il termine di prescrizione del reato di cui al capo A), quindi occorre procedere alla individuazione dei periodi di sospensione. 2.1. È corretta l'affermazione del ricorrente secondo cui il termine ordinario di prescrizione per il reato di falso in testamento olografo (capo A) è pari ad anni sei (e non ad anni sei e mesi otto come erroneamente affermato dalla Corte di appello). Invero, a mente dell'art. 157, comma primo, cod. pen.: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto [...]».
Nella specie la pena edittale massima stabilita per il delitto in rassegna è pari ad anni quattro di reclusione: l'art. 491 cod. pen. richiama quoad poenam la prima parte dell'art. 476 cod. pen. (pena massima sei anni di reclusione) in relazione all'art. 482 cod. pen. (riduzione di un terzo per fatti commessi dal privato). Ergo il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni sei. Ne consegue che il termine prescrizionale massimo va fissato, ex art. 161 cod. pen., in anni sette e mesi sei (anni sei con l'aumento di un quarto). 2.2. Circa i periodi di sospensione, è pacifico (e il punto non è più controverso) che va computata una sospensione di 60 giorni a seguito del rinvio dell'udienza del 17 maggio 2013 a causa del riconosciuto legittimo impedimento del difensore per concorrente impegno professionale. 2.2.1.
Si discute invece di sospensioni dichiarate dal Tribunale (con ordinanze riconosciute legittime dalla Corte di appello) in relazione ad altri due rinvii. Come risulta dai relativi verbali di udienza:- il 15 marzo 2013 risultano presenti i testimoni di parte civile ma non il testimone di polizia giudiziaria introdotto dalla pubblica accusa che ha giustificato la sua assenza; il Tribunale, data l'assenza del teste di accusa, rinvia il processo all'udienza del 26 aprile 2013 «anzi poiché ci sono problemi di fissazione» rinvia al 10 maggio 2013; - il 4 ottobre 2013 il Tribunale «rinvia al 25 ottobre 2013 per il prosieguo.
L'avv. R. Rosario rappresenta che a tale udienza è impedito per impegni professionali. Il giudice rinvia al 17 gennaio 2014 con sospensione dei termini di prescrizione [...]». 2.2.2. Ritiene il collegio che in nessuno dei due casi ricorrano i presupposti di legge per riconoscere l'operatività di una causa di sospensione. L'art. 159, cod. pen. nel testo vigente all'epoca del fatto (più favorevole rispetto all'attuale), prevede al primo comma: - una regola generale: «Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge»; - casi specifici di sospensione del corso della prescrizione, tra cui, al numero 3 quello di:
«sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore». Secondo i principi enucleati dalla Corte Costituzionale (anche di recente con la sentenza n. 278 del 2020), la determinazione della durata del tempo, il cui decorso estingue il reato per prescrizione (art. 157, primo comma, cod. pen.), ricade nell'area di applicazione del principio di legalità posto dall'art. 25, secondo comma, Cost.. Il principio di legalità richiede che la persona accusata di un reato abbia, al momento della commissione del fatto, contezza della linea di orizzonte temporale entro la quale sussisterà, in ogni caso, la punibilità della condotta contestata.
La prescrizione, nel nostro ordinamento giuridico, costituisce un istituto di natura sostanziale «che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena», sicché «rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza» (sentenza n. 115 del 2018 e, negli stessi termini, sentenze n. 324 del 2008, n. 393 del 2006 e ordinanza n. 24 del 2017). In definitiva, la prescrizione, pur determinando, sul versante processuale, l'arresto della procedibilità dell'azione penale, si configura come causa di estinzione del reato sul piano più specificamente sostanziale.Il rispetto del principio di legalità comporta innanzi tutto (ed è quanto qui interessa) che «- come la condotta penalmente sanzionata deve essere definita dalla legge con sufficiente precisione e determinatezza, talché sarebbe costituzionalmente illegittima la previsione di un reato in termini sostanzialmente indefiniti e generici (come, da ultimo, la fattispecie oggetto della sentenza n. 25 del 2019) - parimenti la fissazione della durata del tempo di prescrizione deve essere sufficientemente determinata» (Corte Cost. sent. n. 278 del 2020).
In secondo luogo opera il canone del tempus regit actum (non in rilievo nel caso in esame) e il correlativo divieto di irretroattività della legge penale di sfavore. Il rispetto del principio di legalità coinvolge anche la disciplina della decorrenza, della sospensione e dell'interruzione della prescrizione stessa perché essa, nelle sue varie articolazioni, concorre a determinare la durata del tempo il cui decorso estingue il reato per prescrizione (artt. 159 e 160 cod. pen.). Deriva che il rispetto del principio di legalità impone che la persona incolpata di un reato deve poter avere previa consapevolezza della disciplina della prescrizione concernente sia la definizione della fattispecie legale, sia la sua «dimensione temporale»; quest'ultima risultante dalla (precisa) durata tabellare della prescrizione (art. 157 cod. pen.) e dalla (possibile) incidenza su di essa di regole processuali, quali quelle dell'interruzione e della sospensione.
In sostanza la garanzia dei diritti fondamentali viene assicurata dalla previsione, ad opera di una legge in vigore al momento del fatto, di cause di sospensione che mutuano dal principio di legalità il requisito di determinatezza. In questo contesto l'art. 159, primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 [...], ha una funzione di «cerniera» (cfr. sul punto Corte Cost. sent. n. 278 del 2020) perché contiene, da una parte, una causa generale di sospensione - secondo cui «[i]l corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale [...] è imposta da una particolare disposizione di legge» (cfr. integrazione eteronoma) - e dall'altra, una catalogazione di specifici "casi" tipizzati in cui opera la sospensione del corso della prescrizione: autorizzazione a procedere; deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori o su richiesta dell'imputato o del suo difensore; sospensione del procedimento penale per assenza dell'imputato; rogatorie all'estero.
Sul versante applicativo, ne consegue che le cause di sospensione del corso della prescrizione sono frutto di valutazioni vincolate del giudice cfr. (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 2) e, dunque, i casi, determinati dalla legge, di sospensione non possono essere ampliati attraverso il ricorso alla interpretazione analogica. In ottica ricostruttiva, va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità ha posto in rilievo il criterio dell'imputabilità della sospensione o del rinvio, in forza del quale, ai fini della sospensione della prescrizione, va escluso di regola che vengano in rilievo «sia l'esercizio del diritto alla prova sia, più in generale, l'esercizio del diritto alla difesa», sicché «deve escludersi la addebitabilità all'imputato o al suo difensore della sospensione o del rinvio destinati ad assecondare la funzione cognitiva del processo» (Sez.
U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv 220509). 2.2.3. Applicando questi principi al caso in rassegna si ottiene quanto segue. Il rinvio dell'udienza del 15 marzo 2013 deriva dall'assenza del testimone di accusa e l'individuazione della data di rinvio è stata giustificata da non meglio specificati «problemi di fissazione», dunque non ricorre alcuno dei casi di sospensione del processo previsti dalla legge. Quanto all'udienza del 4 ottobre 2013, il rinvio del processo non trova causa nelle ipotesi generali o particolari di cui all'art. 159 cod. pen., poiché è giustificato dalla necessità di proseguire l'istruttoria.
La "richiesta del difensore" si inserisce solo nella individuazione della data dell'udienza: per il 25 ottobre 2013, il difensore dell'imputato rappresenta di essere "impedito per impegni professionali", non chiede un rinvio né invoca un legittimo impedimento dato che non specifica quali siano gli impegni; il giudice indica, comunque, la successiva data del 17 gennaio 2014, dichiarando sospeso il termine di prescrizione. Non ricorre, però, un caso di sospensione del processo penale imposta da una particolare disposizione di legge di cui alla prima parte dell'art. 159, comma primo, cod. pen..
Neppure ricorre una ipotesi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore ex art. 159, corna primo, n. 3, cod. pen., considerato che tra la prima data, individuata per il prosieguo, e la seconda, il processo non può dirsi sospeso, pena la elaborazione di una causa di sospensione "creata" dal giudice. A diversamente opinare si perverrebbe a una non consentita applicazione analogica in malam partem dell'art. 159 cod. pen. 2.3. Consegue che il tempo necessario a prescrivere in relazione al reato di cui al capo A) è decorso il 6 ottobre 2014: - fatto commesso il 7 febbraio 2007:- sette anni e sei mesi (artt. 157-161 cod. pen): 7 agosto 2014; - 60 giorni di sospensione a seguito di rinvio dell'udienza del 17 maggio 2013 per legittimo impedimento del difensore.
Il reato di cui al capo A) si è estinto prima della sentenza di primo grado, pronunciata il 31 ottobre 2014. Deriva che le statuizioni civili relative al reato sub A) devono essere revocate, perché esse sarebbero sopravvissute, ex art. 578, cod. proc. pen., solo se il termine prescrizionale fosse maturato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. 2.4. Con la memoria depositata dal difensore contestualmente alle conclusioni, il ricorrente sembra voler estendere il motivo anche al reato di cui al capo C). La questione è manifestamente infondata.
Il termine di prescrizione del reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente è pari ad anni dodici e mesi sei (anni dieci, aumentati di un quarto). Dunque è pacifico che il termine di prescrizione del reato in contestazione al capo C), commesso il 27 giugno 2006, si è consumato (anche senza tenere conto del periodo di sospensione di sessanta giorni) il 27 dicembre 2018, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (31 ottobre 2014). Ergo le statuizioni civili rimangono ferme per detto reato 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il reato proprio di falso in atto pubblico fidefacente di cui al capo C) lo ha commesso il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto, mentre il ricorrente ne risponde come concorrente c.d. "extraneus".
4. Il terzo motivo è inammissibile, poiché non rientra nel novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
5. Il quarto motivo è generico. Non sono indicati i motivi di appello il cui esame sarebbe stato pretermesso, né la loro eventuale rilevanza ai fini del decidere.
6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti civili limitatamente al capo A). Il ricorso va rigettato nel resto.Il giudice di merito ha pronunciato soltanto una condanna generica, dunque non occorre alcun intervento per rideterminare la misura del risarcimento in relazione al capo C). P.Q.M.