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Sentenza — n. 28334/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28334/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28334/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 21.5.2020, con la quale Wesley Candeh è stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, in relazione ai reati di furto di energia elettrica pluriaggravato e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, ritenuta la continuazione e tenuto conto della recidiva contestata, nonché della riduzione per il rito abbreviato richiesto.

Regesto Legislator

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art. 62 -bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28334/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti sottrazione di energia possesso illecito di stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa inutilizzabilità delle prove illecite imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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art. 62 -bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANDEH WESLEY nato a PALERMO il 09/02/1993 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 21.5.2020, con la quale Wesley Candeh è stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, in relazione ai reati di furto di energia elettrica pluriaggravato e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, ritenuta la continuazione e tenuto conto della recidiva contestata, nonché della riduzione per il rito abbreviato richiesto.

2. Propone ricorso l'imputato tramite il suo difensore deducendo quattro motivi distinti. 2.1. Il primo argomento di censura attinge la mancata riqualificazione del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti nell'ipotesi del quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema, il ricorrente ritiene che gli elementi sui quali hanno puntato i giudici di merito per escludere l'ipotesi meno grave di reato del fatto di lieve entità e ritenere una sorta di professionalità nel commercio illecito non siano sufficienti (si tratta del dato quantitativo della sostanza sequestrata e delle modalità e circostanze della condotta, e cioè lo spaccio avendo come base la propria abitazione), non tenendo conto del valore drogante della sostanza, che non è stato preso in considerazione. 2.2.

La seconda eccezione deduce violazione di legge e vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla responsabilità del ricorrente per il reato di furto aggravato di energia elettrica, laddove non vi è prova "oltre ogni ragionevole dubbio" che sia stato proprio lui a realizzare l'allaccio abusivo. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'aumento di pena conseguente al riconoscimento della recidiva specifica, senza adeguata motivazione anche rispetto al motivo d'appello proposto. 2.4. Il quarto argomento eccepito deduce violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivato dalla gravità delle condotte commesse e dalla personalità negativa dell'imputato desunta dai precedenti penali, ragioni che il ricorrente ritiene non corrispondenti al senso normativo dell'art. 62 -bis cod. pen., disposizione che ha la funzione di adeguare a situazioni peculiari la valutazione sul disvalore concreto del fatto di reato.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato ed anche genericamente formulato rispetto alle argomentazioni della decisione impugnata, particolarmente ampia ed attenta nella motivazione.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La tesi del ricorrente è che la sua condotta, tenendo conto del valore drogante della sostanza, sia configurabile come ipotesi autonoma prevista dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990; gli elementi valorizzati dai giudici di merito per escludere l'ipotesi meno grave di reato del fatto di lieve entità e ritenere una sorta di professionalità nel commercio illecito non sarebbero sufficienti. Ed invece, il dato quantitativo della sostanza sequestrata (195 dosi di marijuana), le modalità e circostanze della condotta - e cioè il possesso da parte del ricorrente di un'ingente somma di danaro e di un bilancino di precisione, nonchè il fatto che lo spaccio avendo come base la propria abitazione ove egli si trovava ristretto agli arresti domiciliari per un altro delitto analogo - sono state legittimamente tenute in conto dalle sentenze di primo e secondo grado che hanno operato quella valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta alla cui necessità richiamano le Sezioni Unite, le quali recentemente hanno chiarito come debbano essere ritenuti rilevanti tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione incriminatrice oramai autonoma detta dall'art. 73, comma quinto, cit. (Sez.

U, n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, Rv. 274076, che si richiamano alla pronuncia Sez. U, n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216668).

3. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato. Non rileva, infatti, che il ricorrente sia stato materialmente o moralmente partecipe della condotta di posizione dell'allaccio abusivo. Va in proposito ribadito che, in tema di furto di energia elettrica, la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o delle sue circostanze aggravanti, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; vedi anche Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato, come si è già sottolineato, sulle ragioni evidenti di consapevolezza della condotta delittuosa in atto da parte del ricorrente, il quale fruiva di un allaccio abusivo alla rete pubblica ENEL, non avendo neppure il contatore nella sua abitazione, sicchè era evidente a chiunque che l'appartamento venisse alimentato di energia mediante il collegamento del cavo bipolare allacciato alla rete di distribuzione.Il Collegio richiama anche le affermazioni di Sez. 5, n. 1353 del 23/3/1999, Bonfim, Rv. 213121, secondo cui l'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore; la registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato (il principio era stato declinato in una fattispecie di manomissione di sigilli del contatore).

Di conseguenza, il fatto che il ricorrente non sia stata colui il quale abbia allacciato i "cavi volanti" alla rete elettrica per fruire abusivamente dell'erogazione non rileva ai fini della configurabilità del reato nei suoi confronti, dal momento che egli utilizzava continuativamente l'energia elettrica illecitamente sottratta, in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene.

4. Anche il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili, poichè del tutto genericamente proposti, oltre che manifestamente infondati. La Corte d'Appello ha ampiamente motivato sulla concreta rilevanza della recidiva quale manifestazione specifica di propensione al delitto da parte del ricorrente, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità consolidata sul tema che impone di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838 e, da ultimo, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419): si è segnalata la totale indifferenza ed avversione alle leggi penali di cui la sua condotta appare espressiva nel tempo, nonché la breve distanza di tempo tra il passaggio in giudicato dell'ultima sentenza di condanna e la commissione del nuovo delitto per cui è processo, sintomo dell'insensibilità all'effetto deterrente delle pene precedentemente inflitte.

Anche il giudizio relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche si sottrae al sindacato di legittimità, poiché compiuto senza manifeste illogicità e tenendo conto dei parametri normativi calati nella fattispecie concreta: si è sottolineata la gravità dei fatti, evidenziando la negativa personalità del ricorrente, che li ha commessi essendo sottoposto agli arresti domiciliari proprio per reati di spaccio di sostanza stupefacente, nonché il rilievo negativo dei numerosi precedenti penali.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.