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Sentenza — n. 28333/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28333/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28333/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 12.2.2019, riqualificato il reato ai sensi degli artt.476 e 482 cod. pen., ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di Davide Claudio Giacomin ad un anno di reclusione, escludendo le parti civili e revocando, di conseguenza, le statuizioni civili. L'imputato è stato condannato in primo grado per il reato di falsità materiale commessa dal privato in copie autentiche di atti pubblici ai sensi degli artt. 478 e 482 cod. pen., poi riqualificato come detto, constatato che la copia falsificata non recava una falsa attestazione di conformità, ma era una mera copia "semplice"; egli, nella sua qualità di difensore della s.r.l. Nord Costruzioni, è accusato di aver rilasciato ai propri assistiti una copia parziale della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Monza, giudice Saioni, composta da sole due pagine di essa, diversa dall'originale, avendo contraffatto la data di deposito, sostituendo quella originale del 15.1.2013 con quella del 15.1.2014.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28333/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, nel primo motivo di ricorso, propone la questione della rilevanza penale del falso in fotocopia avuto riguardo alla fotocopia di una sentenza oggetto di contestazione, emessa dal Tribunale Civile di Monza, giudice Saioni, composta da sole due pagine di essa e diversa dall'originale, avendo contraffatto la data di deposito, sostituendo quella originale del 15.1.2013 con quella del 15.1.2014. La fotocopia, secondo la tesi difensiva, poiché parziale e non integrale, composta di due sole pagine, priva dell'intestazione e dei riferimenti numerici e di attestazioni di conformità, non può integrare il reato di falsità in fotocopia, secondo l'interpretazione che di detta fattispecie hanno dato le Sezioni Unite con la sentenza Sez.

Parole chiave

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contraffazione di merci trasmissione degli atti deposito delle prove riproduzione e imitazione di biglietti di banca copia di sicurezza elementi comunicati a posteriori

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIACOMIN DAVIDE CLAUDIO nato a MONSELICE il 22/11/1974 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 12.2.2019, riqualificato il reato ai sensi degli artt.476 e 482 cod. pen., ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di Davide Claudio Giacomin ad un anno di reclusione, escludendo le parti civili e revocando, di conseguenza, le statuizioni civili. L'imputato è stato condannato in primo grado per il reato di falsità materiale commessa dal privato in copie autentiche di atti pubblici ai sensi degli artt. 478 e 482 cod. pen., poi riqualificato come detto, constatato che la copia falsificata non recava una falsa attestazione di conformità, ma era una mera copia "semplice"; egli, nella sua qualità di difensore della s.r.l. Nord Costruzioni, è accusato di aver rilasciato ai propri assistiti una copia parziale della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Monza, giudice Saioni, composta da sole due pagine di essa, diversa dall'originale, avendo contraffatto la data di deposito, sostituendo quella originale del 15.1.2013 con quella del 15.1.2014.

2. Propone ricorso l'imputato tramite il suo difensore deducendo due motivi distinti. 2.1. Il primo argomento lamenta violazione di legge, avuto riguardo alla riqualificazione giuridica del reato ascritto al ricorrente. La tesi difensiva è che la fotocopia della sentenza oggetto di contestazione, poiché parziale e non integrale, composta di due sole pagine, priva dell'intestazione e dei riferimenti numerici e di attestazioni di conformità, non può integrare il reato di falsità in fotocopia, secondo l'interpretazione che di detta fattispecie hanno dato le Sezioni Unite con la sentenza Sez.

U, n. 35814 del 28/3/2019, Marcis, Rv. 276285. 2.2. La seconda censura deduce violazione di legge nonchè carenza e manifesta illogicità della motivazione, per la mancata valutazione di un'ipotesi di falso innocuo nella fattispecie in esame, nonostante la modifica dell'elemento vero con quello falso abbia riguardato la data dell'emissione della sentenza e non quella di pubblicazione, che, sola, ha effetti giuridici di efficacia del provvedimento giurisdizionale. Si lamenta, altresì, la mancata rilevanza anche del carattere di grossolanità del falso, negato sul presupposto che la marcata incongruenza tra data di emissione della sentenza e data di deposito di essa (quest'ultima di un anno precedente all'emissione) non fosse riconoscibile da chiunque, laddove, invece, le cognizioni richieste per avvedersi di tale particolare sono elementari.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte datate 27.5.2021, con le quali, contestando le argomentazioni del PG.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente, nel primo motivo di ricorso, propone la questione della rilevanza penale del falso in fotocopia avuto riguardo alla fotocopia di una sentenza oggetto di contestazione, emessa dal Tribunale Civile di Monza, giudice Saioni, composta da sole due pagine di essa e diversa dall'originale, avendo contraffatto la data di deposito, sostituendo quella originale del 15.1.2013 con quella del 15.1.2014. La fotocopia, secondo la tesi difensiva, poiché parziale e non integrale, composta di due sole pagine, priva dell'intestazione e dei riferimenti numerici e di attestazioni di conformità, non può integrare il reato di falsità in fotocopia, secondo l'interpretazione che di detta fattispecie hanno dato le Sezioni Unite con la sentenza Sez.

U, n. 35814 del 28/3/2019, Marcis, Rv. 276285. 2.1. Il motivo è privo di pregio e manifestamente infondato. Come noto, la richiamata sentenza delle Sezioni Unite Marcis ha recentemente sciolto il nodo relativo alla configurabilità del delitto di falsità in atti in fattispecie relativa ad atti utilizzati in fotocopia, affermando che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (in applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale).

Dunque, è l'apparente atteggiarsi della fotocopia alla stregua di un atto "originale" che discrimina il rilievo penale della fattispecie. La tesi delle Sezioni Unite fa leva sulle "ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112; v., inoltre, Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443)".

Il criterio di riferimento utilizzato dalle Sezioni Unite è di tipo oggettivo e valorizza la circostanza di fatto che sia stata compiuta un'attività di contraffazione materialmente incidente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto, ovvero una copia comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. Ed è irrilevante, in tale prospettiva la materiale esistenza o meno dell'atto "originale" rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l'intervento falsificatorio effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall'agente, laddove l'atto originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda.

In una fattispecie con molti tratti analoghi a quella in esame, nella scia delle Sezioni Unite, si è recentemente affermato che integra il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione della copia di una sentenza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del contesto concreto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, ex se non soggetto a circolazione, restando l'originale "allegato a raccolta" (Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv. 277006, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in un caso di trasmissione alla apparente parte attrice di una sentenza inesistente, integralmente creata anche nella motivazione e corredata dalla riproduzione delle firme del giudice e del cancelliere).

Ed ancora, è stato detto che integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento giudiziario (Sez. 5, n. 11402 del 18/1/2021, Loioli, Rv. 280731, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione alla trasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copia telematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata come corrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reato e di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonché della sottoscrizione del giudice). 2.2.

L'ipotesi concreta all'esame del Collegio si pone nell'orbita della giurisprudenza richiamata. Si è accertato che le parti civili del procedimento all'esito del quale era stata effettivamente emessa, in data 15.1.2013, la sentenza oggetto di falso in fotocopia avevano conferito, sin dall'anno 2007, numerosi mandati al ricorrente per la difesa dinanzi al Tribunale civile degli interessi delle loro società, tra cui quella al centro della decisione in relazione alla quale è stato commesso il reato, la Nord Costruzioni s.r.l. Proprio in relazione a tale società, l'imputato aveva intrapreso una causa civilectle aveva preoccupato le parti civili per i ritardi nelle informazioni loro fornite dal legale, tanto che esse si erano determinate a richiedere copia della sentenza finale personalmente al Tribunale di Monza, ottenendo la copia datata 13.1.2013 e potendo così constatare, quando il ricorrente gli ha consegnato la falsa copia con data di emissione 15.1.2014, la palese non corrispondenza tra i due documenti, avuto riguardo, appunto alla data di emissione del dispositivo.

Da qui la denuncia da parte dei soggetti ingannati, che avevano anche verificato la conseguenza pregiudizievole del ritardo nell'esecuzione del mandato difensivo consistita nella decadenza dai termini per impugnare la sentenza, con il correlato interesse del ricorrente a nascondere tale circostanza. Orbene, alla stregua degli orientamenti di legittimità condivisi e già richiamati, non può esservi dubbio che la copia falsa di una sentenza, anche se riproducente solo parte di essa, recante la data di emissione non corrispondente (e di un anno successiva) a quella effettiva - copia prodotta dall'imputato, difensore delle parti civili nel procedimento al fine di ingannarle quanto alla possibilità di proporre appello - configuri il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. se accreditata come corrispondente in tutto all'originale, senza che possa incidere su tale volontà decettiva il mantenimento del timbro di deposito in cancelleria con la data non falsificata e antecedente.

Tale ultimo argomento difensivo non incide sulla capacità falsificatoria della fotocopia prodotta come conforme all'originale da parte del ricorrente, poichè è certo che una sentenza di quel contenuto, emessa da quel giudice nella data del 15.1.2014 non esista nella realtà fenomenica, come ha correttamente evidenziato la sentenza d'appello.

3. Alla stregua di detta considerazione può essere risolto anche il secondo motivo di ricorso, manifestamente infondato là dove volto ad invocare la grossolanità o l'innocuità del falso, proprio fondandosi sulla asserita, immediata percepibilità della differenza tra la data del deposito in cancelleria (non artefatta) e quella di emissione del provvedimento giudiziario, invece falsificata. Mutuando la sintesi delle Sezioni Unite nella motivazione della sentenza Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855: - il falso grossolano è quello che si presenta così evidente da risultare inidoneo ad ingannare chicchessia; il che dovrebbe essere sufficiente a farlo considerare inoffensivo; nella prassi giudiziaria, laddove la falsità risulti macroscopica, ed immediatamente percepibile, il fatto viene di regola considerato penalmente irrilevante proprio perché incapace di ingenerare errore nei terzi, circa l'affidabilità del documento. - il falso innocuo, invece, è il falso che risulti "inoffensivo per la concreta inidoneità ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati": un falso pur astrattamente idoneo ad ingannare il pubblico, rivelatosi però privo di qualsiasi concreta incidenza sulla sfera giuridica di chicchessia, deve essere valutato penalmente irrilevante (le Sezioni 5 Unite precisano che taluni interpreti, in dottrina, ritengono che il falso innocuo rappresenti una categoria più estesa del falso grossolano, in quanto comprensiva non solo di quest'ultimo, non potendo immaginarsi un falso grossolano che non sia nel contempo anche innocui, ma anche di tutte le falsità incapaci di nuocere a qualsiasi soggetto).

Da tale impostazione consolidata, la giurisprudenza più recente ha tratto spunto per ribadire che ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale (tra le molte, cfr. Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 28599 del 7/4/2017, Bautista, Rv. 270245; Sez. 5, n. 52742 del 20/9/2017, Mirabile, Rv. 271465). Allo stesso modo, il falso "grossolano", per la cui configurabilità occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e che essa sia riconoscibile da chiunque (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 18015 del 24/2/2015, Ambrosio, Rv. 263279 e Sez. 5, n. 27310 del 11/2/2019, Ikechukwu, Rv. 276639) e non è determinante la modificazione grafica del documento (sicchè anche atti con abrasioni e scritture sovrapposte possono costituire il reato di falso se non immediatamente indicative di una falsità, cfr.

Sez. 5, n. 10259 del 7/10/1992, Borzi, Rv. 192299 e Sez. 5, n. 32414 del 8/4/2019, Ciaccio, Rv. 276998), è stato ritenuto sussistente solo in limitatissime ipotesi e non perché mancassero le condizioni di validità di un documento (cfr. Sez. 5, n. 10304 del 15/2/2021, Abtellatif, Rv. 280847 e le precedenti conformi). 3.1. Nel caso di specie, stabilita la non innocuità del falso, poiché la modifica della data di emissione della sentenza falsificata in copia è volta ad ingannare la fede pubblica circa l'emanazione dell'atto e, soprattutto, le parti civili interessate all'impugnazione, anche la preliminare e connessa verifica di grossolanità non dà esiti positivi, essendo innegabile la difficile verifica — tutt'altro che immediata - da parte di "chiunque" della falsificazione di un dato specifico quale è quello di emissione della sentenza in relazione a quello di sua pubblicazione con deposito in cancelleria (a prescindere dalla circostanza concreta, risultante dalla sentenza d'appello, che la data di deposito non era neppure agevolmente leggibile, per l'apposizione su di essa del timbro di cancelleria).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu