Sentenza — n. 28332/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 6.2.2020, appellata dal PG e dall'imputata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a Danila Cari in anni tre e mesi dieci di reclusione, ed euro 800 di multa, confermando la sua responsabilità in relazione ai reati di furto in abitazione e furto aggravati, per i quali in primo grado, all'esito di rito abbreviato, era stata condannata alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche, equivalenti, insieme all'attenuante del risarcimento del danno, alla recidiva reiterata e specifica ritenuta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 599 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28332/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché proposto sulla base di censure che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondate.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARI DANILA nato a CASTELFRANCO VENETO il 10/08/1965 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 6.2.2020, appellata dal PG e dall'imputata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a Danila Cari in anni tre e mesi dieci di reclusione, ed euro 800 di multa, confermando la sua responsabilità in relazione ai reati di furto in abitazione e furto aggravati, per i quali in primo grado, all'esito di rito abbreviato, era stata condannata alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche, equivalenti, insieme all'attenuante del risarcimento del danno, alla recidiva reiterata e specifica ritenuta.
2. Propone ricorso l'imputata tramite il suo difensore deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta violazione di legge in relazione all'aumento disposto per la continuazione nella misura minima di un terzo, che sarebbe stata erroneamente non computata in primo grado, nonostante fosse stata ritenuta la recidiva reiterata e specifica. La tesi della ricorrente è che il primo giudice non abbia ritenuto di considerare in concreto operativa la recidiva, aderendo alla visione delle Sezioni Unite, contenuta nella sentenza n. 20798 del 2011. Inoltre, in ogni caso la pena finale sarebbe sproporzionata rispetto al disvalore del fatto.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto sulla base di censure che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondate.
2. Anzitutto deve ritenersi la manifesta infondatezza della doglianza, avendo il giudice d'appello fornito ragioni esplicite sulla congruità del trattamento sanzionatorio in concreto inflitto rispetto al disvalore del fatto di reato ed al coefficiente psicologico dimostrato dalla ricorrente; inoltre, il primo giudice ha ritenuto espressamente la recidiva nel giudizio di bilanciamento equivalente operato con le attenuanti.È necessario ricordare, con ragioni decisive, che, in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (cfr.
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102, che ha, altresì, chiarito il perimetro delle censure, invece, ammissibili in sede di giudizio di legittimità), nonchè quelle aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, tranne che nei casi di illegalità. Ed infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504;
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; cfr. con riferimento all'omologo istituto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato: Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). In particolare, si rammenta che, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 5466 del 2004, non deve essere valutata neppure la congruità della pena ma solo la sua legalità; le ragioni addotte, e relative al trattamento sanzionatorio non illegale, devono ritenersi precluse, infatti, dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura (per usare l'espressione del massimo collegio nomofilattico).
Specificamente, si è affermato che, in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 1, n. 30403 del 9/9/2020, Bellobuono, Rv. 279788). Ancora può aggiungersi, a riprova della manifesta infondatezza e dell'inammissibilità del ricorso, che il giudice di appello non ha altra scelta se non quella tra conformarsi all'accordo convenuto tra le parti ovvero disattenderlo, procedendo al giudizio ordinario, in ossequio alla previsione espressa dal terzo comma dell'art. 599 cod. proc. pen., secondo un principio che questa Corte aveva già affermato, in tema di cd. patteggiannento in appello, ritenendo vincolante per il giudice la pena finale nella sua integrità (cfr.
Sez. 6, n. 4125 del 02/03/1999, Martino, Rv. 213676; vedi anche Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114). Dunque, il profilo di censura riferito alla carenza di motivazione quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non avendo avuto ricadute sulla misura legale della pena finale inflitta.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i