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Sentenza — n. 28331/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28331/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28331/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Noia, quale giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Noia del 17.10.2019 con cui Angelo Maione è stato condannato alla pena di 500 euro di multa, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, per il reato di minaccia ai danni di Concetta Taumaturgo e Gennaro Principio, profferendo al loro indirizzo, all'esito di una lite per ragioni di vicinato, frasi intimidatorie quali "se non rientrate in casa prendo la pala e ve la dò in faccia... se non rientrate vi spezziamo le gambe e vi facciamo mettere definitivamente in un letto... vi mettiamo in condizione di non poter uscire più di casa". La lite era sorta per la volontà dell'imputato di realizzare opere edili al confine delle proprietà con i vicini, senza le prescritte autorizzazioni.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28331/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Mancherebbe, altresì, l'offensività del reato, non avendo avuto la minaccia una reale attitudine di intimidazione delle vittime, bensì essendosi rivelata una mera condotta estemporanea e non allarmante, derivata da un litigio banale.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente oltraggio alla corte corrispondenza con il difensore allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
La seconda ragione di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIONE ANGELO nato a SANT'ANASTASIA il 27/10/1963 avverso la sentenza del 06/11/2020 del TRIBUNALE di NOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Noia, quale giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Noia del 17.10.2019 con cui Angelo Maione è stato condannato alla pena di 500 euro di multa, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, per il reato di minaccia ai danni di Concetta Taumaturgo e Gennaro Principio, profferendo al loro indirizzo, all'esito di una lite per ragioni di vicinato, frasi intimidatorie quali "se non rientrate in casa prendo la pala e ve la dò in faccia... se non rientrate vi spezziamo le gambe e vi facciamo mettere definitivamente in un letto... vi mettiamo in condizione di non poter uscire più di casa". La lite era sorta per la volontà dell'imputato di realizzare opere edili al confine delle proprietà con i vicini, senza le prescritte autorizzazioni.

2. Propone ricorso l'imputato tramite il suo difensore deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Il primo argomento eccepisce violazione di legge e nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato; il giudice d'appello ha notificato la citazione all'imputato per il giudizio ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia nonostante non vi sia stata mai elezione di domicilio e nonostante il difensore si sia rifiutato di ricevere detta notifica presso il suo studio. La nullità è stata tempestivamente dedotta all'udienza del 9.10.2020, ma il giudice d'appello non ne ha dato atto in sentenza. 2.2.

La seconda ragione di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., avendo il giudice valutato le prove con criteri non conformi a tale disposizione, omettendo, altresì, di rispondere ai motivi d'appello specifici relativi all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di minaccia. Le dichiarazioni delle due persone offese non avrebbero trovato riscontro nelle testimonianze degli altri testi sentiti in dibattimento, a differenza di quanto sostenuto in sentenza; si adduce, peraltro, che dall'esame dell'imputato risulterebbe che egli non si trovava sul luogo dei fatti nel giorno in cui sono contestati i reati.

Mancherebbe, altresì, l'offensività del reato, non avendo avuto la minaccia una reale attitudine di intimidazione delle vittime, bensì essendosi rivelata una mera condotta estemporanea e non allarmante, derivata da un litigio banale.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il difensore non ha definito la sua eccezione nella prima udienza utile del 9.10.2020, in cui ha eccepito genericamente la nullità della citazione in giudizio d'appello dell'imputato, che aveva eletto domicilio presso la sua residenza sin dal primo momento, riservandosi di produrre l'atto con cui avrebbe dichiarato in generale di non voler ricevere le notifiche per conto ed in vece di Angelo Maione. Alla successiva udienza del 6.11.2020, tuttavia, egli non ha completato la definizione dell'eccezione ed ha concluso per l'accoglimento dei motivi d'appello nella stessa udienza in cui è stato definito il processo.

L'eccezione, pertanto, non è stata tempestivamente dedotta, alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, (diversamente da quella presso il difensore d'ufficio) dà luogo ad una nullità non assoluta bensì di ordine generale a regime intermedio (che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato:

Sez. U, n. 58120 del 22/6/2017, Tuppi, Rv. 271771). In motivazione, la Corte ha affermato che il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo (come la proposizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto).

L'impostazione ermeneutica della sentenza Tuppi rivela l'eco di un'altra fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite - Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229540 — con cui si è declinato per la prima volta il criterio del "pregiudizio effettivo" al campo delle nullità, affermando che, in caso di notifica della citazione che non sia stata omessa del tutto, ma solo irregolarmente effettuata e tuttavia sia idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, si verifichi un'ipotesi di nullità non assoluta ma generale e di natura intermedia, che non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione.

La nullità, di ordine generale, pertanto, e non assoluta, non è stata dedotta tempestivamente in modo compiuto, venendo sottoposta con maggior precisione soltanto in sede di ricorso. In ogni caso, il difensore, concludendo riportandosi ai motivi d'impugnazione all'esito dell'udienza d'appello del 6.11.2020, in cui avrebbe dovuto, invece, eventualmente precisare l'eccezione anticipata all'udienza precedente, ha mostrato di aver esercitato i propri diritti di difesa e, quindi, secondo le indicazioni della sentenza Tuppi, di aver avuto intenzione di sanare l'eccezione, soprassedendo ad essa e difendendo in sede finale la posizione del suo assistito.

3. Il secondo motivo è inammissibile perché proposto sulla base di argomenti formulati secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, che coinvolgono il merito della ricostruzione di fatto svolta dai giudici di merito in una doppia pronuncia conforme; la censura, inoltre, si rivela anche aspecifica e priva di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. Invero, sotto il primo profilo, nonostante il motivo di ricorso evochi un vizio di violazione della disposizione processuale relativa al processo valutativo delle prove o degli indizi (art. 192 cod. proc. pen.), la reale portata dell'argomento difensivo si risolve in una rilettura non consentita in sede di legittimità di aspetti probatori valutati dal giudice di merito, secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza.

Ed il Collegio rammenta come consolidati orientamenti di legittimità abbiano da tempo stabilito che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).

Ciò perché, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 g