Sentenza — n. 28327/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LIPARI GIROLAMA nata TRAPANI il 23/05/1968 Avverso la SENTENZA del 31/10/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta del 10 maggio 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Luigi ORSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria del 19 maggio 2021 dell'avvocato Fabio GIAC NE difensore della costituita parte civile, il quale conclude per il rigetto e deposita nota spese. Letta la memoria del 20 maggio 2021 dell'avvocato Andrea MICELI, difensore del ricorrente, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10.2020
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 177 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28327/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. 1.In primo luogo, occorre osservare - con riguardo al vizio processuale denunciato nella memoria conclusiva, trattandosi di eccezione necessariamente preliminare, rispetto al vaglio del merito - che l'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, nel disciplinare le modalità di trattazione dei procedimenti ex artt. 127 e 614 cod.proc.pen., collegate all'emergenza sanitaria, ha previsto che "la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il Procuratore generale faccia richiesta di discussione orale.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LIPARI GIROLAMA nata TRAPANI il 23/05/1968 Avverso la SENTENZA del 31/10/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta del 10 maggio 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Luigi ORSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria del 19 maggio 2021 dell'avvocato Fabio GIAC NE difensore della costituita parte civile, il quale conclude per il rigetto e deposita nota spese. Letta la memoria del 20 maggio 2021 dell'avvocato Andrea MICELI, difensore del ricorrente, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10.2020
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto Girolama Lipari colpevole del reato di cui agli artt.56 - 610 cod. pen., assolvendola dal reato di ingiuria.
2. Propone ricorso per cassazione la Lipari, con il ministero del difensore di fiducia, che denuncia vizio della motivazione della sentenza impugnata perché mancante o manifestamente illogica in relazione alle dichiarazioni del teste Errera. Secondo la Difesa, la Corte, che ha ravvisato la attendibilità della persona offesa, sul rilievo del riscontro proveniente dalle dichiarazioni della Errera, ha erroneamente affermato che quest'ultima fosse stata presente alle minacce profferite dalla ricorrente, dal momento che la stessa Errera ha affermato, contraddittoriamente, prima di essere rimasta tutto il tempo sul balcone, a causa del fumo, e? successivamente, di avere assistito ai fatti di cui all'imputazione, che sono avvenuti all'esterno dell'abitazione, sul pianerottolo condominiale. Nessun commento della Corte di appello sul punto.
3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore della costituita parte civile ha concluso per la infondatezza del ricorso.
5. Con memoria del 20 maggio 2021, il difensore dell'imputata ha insistito per l'accoglimento del ricorso, altresì deducendo la nullità del giudizio di cassazione, per la mancata partecipazione del Procuratore Generale, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. B) e 179 c.p.p., stigmatizzando la immotivata formulazione delle conclusioni dell'Ufficio da questi rappresentato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. 1.In primo luogo, occorre osservare - con riguardo al vizio processuale denunciato nella memoria conclusiva, trattandosi di eccezione necessariamente preliminare, rispetto al vaglio del merito - che l'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, nel disciplinare le modalità di trattazione dei procedimenti ex artt. 127 e 614 cod.proc.pen., collegate all'emergenza sanitaria, ha previsto che "la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il Procuratore generale faccia richiesta di discussione orale.
Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il Procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata". Dallo stesso tenore fl letterale della richiamata disposizione si evince che emerge alcun ulteriore onere argomentativo, né vi è sanzione processuale sul punto, tanto più che è prevista la facoltà, per la parte interessata alla discussione, di formulare istanza di discussione orale. La dedotta nullità del giudizio di cassazione risulta, quindi, all'evidenza, del tutto infondata, essendo stata assicurata la partecipazione cartolare - secondo le modalità eccezionalmente previste nel periodo dell'emergenza sanitaria - del rappresentante dell'ufficio del P.M., che ha formulato le proprie blell'emerperrra sanitaria - del rappresentan3~ficio del P.M., che ha forpu-fató -le proprij conclusioni scritte, ritualmente e tempestivamente comunicate al ricorrente, così come previsto dal citato comma ottavo dell'art. 23 D.L. n. 137/2020.
Invero, in ordine alla denunciata assenza di motivazione, nelle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Corte, è sufficiente osservare che la predetta disposizione di legge contiene il riferimento alle "richieste" dell'Ufficio, senza altra indicazione contenutistica, sicchè, anche alla luce dell'ordine di servizio del Procuratore generale n. 28 del 2020, con il quale, nell'individuare le direttive secondo le quali devono essere redatte le conclusioni scritte nella trattazione delle procedure, è previsto che possa procedersi a conclusioni per schema in tutti i casi in cui non si presentino aspetti di significatività in fatto o in diritto, deve convenirsi sulla ritualità della condotta processuale dell'Ufficio della Procura Generale, come rappresentato nel presente giudizio.
2. Del tutto insussistente l'interesse a dedurre la mancata sottoscrizione digitale delle richieste formulate dal rappresentante della Procura Generale della Cassazione, l'unico che avrebbe motivo per dolersene, ove volesse disconoscerne la provenienza. Trattasi di mera irregolarità, non integrante una nullità, per il principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen.
3. Nel merito, il ricorso è altrettanto manifestamente infondato, dal momento che, dalla stessa trascrizione delle dichiarazioni della teste Errerra, allegata al ricorso, si evince che la donna era rimasta sul balcone "fino a che la signora di giù ha bussato e io sentendo bussare sono andata dietro alla mia amica e ho visto tutta la scena che lei l'ha minacciata". All'evidenza, quindi, la teste, essendosi allontanata dal balcone, seguendo l'amica, ha potuto ben percepire la condotta dell'imputata, della quale ha riferito in giudizio. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
La ricorrente deve essere anche condanna alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese del giudizio, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 28 maggio 2021 Il Consigliere estensore Maria Te