Sentenza — n. 28322/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUFANO ANIELLO GIUSEPPE nato a SCAFATI il 24/01/1995 avverso la sentenza del 28/02/2020 del TRIBUNALE di NOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma che si riterrà di giustizia; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 582 cod. pen, art. 54 cod. pen, art. 52 cod. pen; Sentenza — n. 28322/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale, il difensore della parte civile e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte; il difensore dell'imputato ha trasmesso anche una memoria di replica.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUFANO ANIELLO GIUSEPPE nato a SCAFATI il 24/01/1995 avverso la sentenza del 28/02/2020 del TRIBUNALE di NOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma che si riterrà di giustizia; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv.
Gianluca Conte, che ha chiesto di rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore del procuratore antistatario; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Mario Terracciano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Noia ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Tufano Aniello Giuseppe per il reato di lesioni personali consistito nel colpire con un pugno Balestra Vincenzo, procurandogli contusioni da trauma facciale e labiale, guaribili in tre giorni.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi principali e uno aggiunto, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo del ricorso principale e con il motivo aggiunto il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e "travisamento della prova". 2.2. Con il secondo deduce erronea applicazione dell'art. 582 cod. pen. e vizio di motivazione. 2.3. Con il terzo motivo e il quarto lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 54 cod. pen. o di quella di cui all'art. 52 cod. pen.. Il Tribunale di Noia ha negato la scriminante, escludendo il requisito di "proporzionalità", senza fornire alcuna giustificazione del percorso argomentativo seguìto. Le risultanze istruttorie comprovano la sussistenza del pericolo attuale di un danno grave che stava correndo Iervolino Patrizia (madre dell'imputato) fisicamente aggredita da Balestra Vincenzo, il quale le aveva strappato i vestiti (come constatato dalla polizia giudiziaria); l'imputato è intervenuto per salvare la propria madre. La proporzionalità sarebbe comprovata dal confronto tra le lesioni patite dal Balestra e quelle, di pari gravità, subite dalla Iervolino e documentate dalle certificazioni mediche in atti.
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale, il difensore della parte civile e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte; il difensore dell'imputato ha trasmesso anche una memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Sin dal primo grado di giudizio la difesa dell'imputato è stata impostata nel senso di invocare una scriminante (stato di necessità o, meglio, legittima difesa):Balestra Vincenzo, vicino di casa con il quale era in corso una lite, avrebbe aggredito Iervolino Patrizia (madre dell'imputato), ferendola e strappandole i vestiti; l'imputato sarebbe intervenuto in difesa della madre. La polizia, intervenuta su richiesta della Iervolino, ha constatato che i vestiti della donna erano strappati; le certificazioni mediche in atti (relative a Iervolino e Tufano) se confrontate con quelle di Balestra (che ha riportato una lesione giudicata guaribile in te giorni) dimostrano che l'intervento di Tufano è stato proporzionato all'aggressione da scongiurare.
Le tematiche sottoposte all'esame del giudice di merito erano due: l'esistenza di una aggressione da parte di Balestra ai danni della Iervolino; la sussistenza dei presupposti della esimente di cui all'art. 52 cod. pen. e in particolare di una "proporzione" tra offesa e difesa. Nessuno di questi punti viene "toccato" dalla sentenza impugnata: - il primo profilo risulta preternnesso, poiché il Tribunale considera solo il secondo momento, quello dello sconto tra Balestra e Tufano, disinteressandosi del primo, negando valore, in maniera assertiva, alle certificazioni mediche in atti e selezionando le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria solo per la parte relativa alla assenza di lesioni da parte del Tufano, ignorando invece, la parte attestante lo strappo dei vestiti della Iervolino; - il secondo profilo viene risolto con una affermazione apodittica: difetta il "requisito di proporzionalità" (cfr. pag. 4), del tutto priva di qualunque supporto motivazionale.
3. Il vizio di omissione valutativa denunciato si rivela, pertanto, sussistente, non risultando dal testo della sentenza impugnata che la specifica deduzione prospettata col gravame sia stata disattesa dalla motivazione, complessivamente considerata (Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679). La preterizione da parte del giudice di appello di un tema potenzialmente decisivo configura un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, per i quali l'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 374, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, ha limitato i motivi di ricorso per cassazione a quelli di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (così Sez. 5, n. 20877 del 23/04/2021, Amjad Naeem).
Difatti si è in presenza di un vizio della motivazione così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, come tale, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; nonché Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio e Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, non massimate sul punto).
4. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Noia, in diversa persona fisica. Così deciso il 26/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente