Cassation Court dismisses appeals against conviction for identity substitution and ideological falsehood in driving theory exam fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals filed by Oscar Di Martino and Ezio Crolla against a second-instance judgment convicting them for identity substitution and ideological falsehood. The defense argued insufficient evidence and questioned the relevance of document discrepancies, but the court upheld the lower court's finding that the core deception involved substituting the examinee rather than falsifying documents. Consequently, the appeals were declared inadmissible, and the defendants were ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 476, comma 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The crime of ideological falsehood requires the falsification of an intellectual work produced by the perpetrator; where the deception consists solely of substituting the examinee with another person, the specific charge of ideological falsehood does not apply, and appeals challenging the factual reconstruction of the crime are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI MARTINO OSCAR nato a ATESSA il 11/02/1988 CROLLA EZIO KARIM POMPEO nato a ISERNIA il 14/07/1975 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Chieti il 17.1.2019, esclusa l'aggravante del falso in atto fidefacente prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di Ezio Crolla e Oscar Di Martino in anni uno e mesi tre di reclusione, concedendo a Di Martino i benefici della sospensione condizione e della non menzione, confermando la condanna di entrambi per il concorso (anche con Luigi Monaco, che ha definito separatamente con patteggiamento la sua posizione processuale) nei reati di sostituzione di persona e falso ideologico per induzione in errore, in continuazione tra loro.
Gli imputati sono stati condannati per una falsità in atto pubblico, costituito dall'esito della prova di teoria della Motorizzazione civile di Chieti finalizzata a consentire il conseguimento della patente di guida da parte di Oscar Di Martino, esaminando che veniva "sostituito" da Luigi Monaco nell'espletamento della prova stessa, grazie all'uso di una fotocopia della carta d'identità apparentemente intestata al Di Martino e che, invece, così come il certificato medico pure prodotto, recava la foto tessera di Monaco. Di Martino e Crolla, quest'ultimo figlio della titolare della Autoscuola Crolla Ezio s.r.I., presso cui lavorava Monaco ed in cui è stata ritrovata parte della documentazione necessaria all'esame di guida di Oscar Di Martino, sono stati condannati quali concorrenti morali, istigatori dei reati.
2. Avverso la sentenza predetta propongono ricorso gli imputati, tramite due distinti atti di impugnazione.
3. Il ricorso del difensore di Ezio Crolla si compone di tre motivi. 3.1. Il primo ed il secondo dei tre argomenti eccepiti si dolgono del vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente come concorrente nel reato e invocano il vizio di violazione di legge in relazione alle disposizioni incriminatrici contestate. La tesi difensiva è che non sarebbero sufficienti gli elementi indiziari a suo carico, individuati dalla Corte d'Appello nel fatto che Crolla è il figlio della titolare dell'autoscuola Crolla Ezio s.r.l. con sede in Bojano, di cui è un collaboratore anche l'altro complice, Luigi Monaco, e si trovava nei pressi della sede della Motorizzazione Civile di Chieti il giorno in cui sono stati ivi commessi i reati.
Un ulteriore collegamento è stato, poi, ritrovato nella circostanza che le copie dei documenti utilizzati da Monaco per partecipare all'esame di teoria sono state rinvenute presso la sede di Bojano dell'autoscuola predetta. Il ricorrente ritiene che la "prova logica" della sua responsabilità non tenga conto della non decisività del dato relativo alla sua presenza a Chieti il giorno dei fatti, del tutto casuale e legato sia alla coincidenza di dover egli stipulare un rogito in Bojano sia alla richiesta della madre di riaccompagnare a casa il suo collaboratore; a riprova ancora della sua estraneità, il ricorrente deduce che l'autoscuola di Bojano dove sono state ritrovate le fotocopie false non è gestita da lui ma dalla madre (Crolla è invece titolare di una propria autoscuola a Roma) ed è certamente errato il riferimento della contestazione di reato ad un suo ruolo di legale rappresentante di detta autoscuola; per questo, anche questo elemento non rappresenta un indizio che conforta la sua affermazione di responsabilità.
La sua colpevolezza, pertanto, risulterebbe affermata in violazione del canone dell'a/ di là di ogni ragionevole dubbio, poiché non risulta in alcun modo provata la consapevole rappresentazione e volontà di agire in concorso con altri per la comune realizzazione dello scopo criminale, tanto più che la sua mera presenza passiva sul luogo del delitto è stata ritenuta già in passato irrilevante ai fini di configurare il concorso morale in un reato (si richiama la sentenza n. 12089 del 2000). Si evidenziano ancora alcune discrasie motivazionali del provvedimento impugnato, relative al mancato esame della tesi difensiva che spiegherebbe la presenza delle fotocopie dei documenti di Di Martino nell'autoscuola gestita dalla madre di Crolla, fotocopie ritrovate, peraltro, nella versione inesatta poi sostituita da altra che indicava il luogo di nascita corretto dello stesso Di Martino, e l'artificiosa lettura proposta dalla Corte d'Appello, la quale non si è fatta carico neppure di spiegare i rapporti di conoscenza tra i tre imputati.
Infine, il ricorrente deduce: - l'inoffensività della condotta, poiché i funzionari della Motorizzazione si sarebbero accorti della sostituzione di persona il giorno dell'esame, sebbene inspiegabilmente si sia consentito a Monaco di iniziare la prova; - l'inidoneità del falso in fotocopia ad integrare il reato di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen.. 3.2. La terza censura attinge il vizio di violazione di legge processuale e quello vizio di motivazione, avuto riguardo all'art. 27, comma 2, Cost. ed agli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.
La prova insufficiente e contraddittoria a carico del ricorrente avrebbe imposto la sua assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. 3.3. In data 10.5.2021 il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali evidenzia nuovamente le ragioni di ricorso, opponendosi alle ragioni del PG, contenute nella requisitoria scritta.
4. Il ricorso di Oscar Di Martino, proposto tramite il difensore, consta di tre motivi. 4.1. Il primo eccepisce violazione di legge per la mancata riqualificazione del reato di falso in atto pubblico in quello previsto, come disciplina speciale, dall'art. 1 della legge 19 aprile 1925, n. 475 (si richiama giurisprudenza di legittimità che afferma sì il concorso tra i reati ma solo quando le ipotesi previste dalla legge speciale non esauriscono il disvalore delle condotte di falso); si evidenzia, altresì, la specialità di tale norma anche rispetto al reato di sostituzione di persona (in tal senso si cita Sez. 1, n. 1209 del 2/5/1989, Rv. 181459) perché le disposizioni di legge speciale prevedono l'ipotesi aggravata quando l'intento, e cioè il superamento dell'esame o del concorso pubblico, venga conseguito. 4.2.
Il secondo argomento eccepito censura l'affermazione di responsabilità adducendo il difetto motivazionale avuto riguardo soprattutto al particolare della non corrispondenza del documento originale di identità del ricorrente con quello in fotocopia ritrovato nei locali dell'autoscuola "Crolla", che proverebbe la sua estraneità ai fatti. 4.3. Il terzo motivo di ricorso deduce la prescrizione dei reati, che sarebbe intervenuta prima della sentenza d'appello e, in ogni caso, è decorsa prima della pronuncia della Cassazione. 4.4. Il ricorrente Di Martino ha depositato il 10.5.2021 conclusioni scritte con le quali, prendendo atto delle richieste del Sostituto Procuratore Generale, richiama Sez. 2, n. 8472 del 23/10/2019, dep. 2020, per avvalorare la tesi della sussumibilità della condotta di falso nella previsione speciale di cui all'art. 1 I. n. 475 del 2019, che sanziona la condotta di chi, "in esami o concorsi prescritti., per il rilascio di... patenti.. presenta come propri., lavori che siano opera di altri".
5. Il Sostituto Procuratore Generale M.F Loy ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi degli imputati sono entrambi inammissibili.
2. Il ricorso di Ezio Crolla è inammissibile perché formulato secondo direttrici di intervento sottratte al sindacato di legittimità, avuto riguardo ad alcuni aspetti; in parte generico e, complessivamente, manifestamente infondato. 2.1. Il primo motivo è in fatto. Si rammenta, in proposito, con una premessa giuridica valida nell'esame di tutti i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti, che i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità.
Esula, pertanto, dai poteri della Corte di cassazione quello consistente nella "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui verifica è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; vedi anche Sez.
U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Nondimeno, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227), poiché dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988;
Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212053). Nella specie, la Corte territoriale ha motivato, con plausibile sequenza logica ed adeguato richiamo agli elementi gravemente indiziari a suo carico, le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile il concorso del ricorrente nei reati contestati. La semplice ricostruzione dei fatti emersi, valorizzata dal nesso logico con cui sono stati collegati, rende autoevidente il suo contributo causale ai reati: Crolla è figlio della titolare dell'autoscuola nella quale è stata ritrovata documentazione utile all'esame che avrebbe dovuto sostenere Oscar Di Martino (tre fototessera dell'esaminando e la fotocopia della sua carte di identità) e presso cui lavorava proprio l'autore materiale della condotta di sostituzione e di falso ideologico per induzione - Luigi Monaco, che ha chiuso la sua vicenda giudiziaria con un patteggiannento - ed è stato proprio colui il quale ha atteso Monaco all'uscita dalla motorizzazione di Chieti, il giorno dei delitti, al fine di prelevarlo dopo il reato, con una chiara condotta di contributo materiale e rafforzativo del proposito criminoso, agevolato nell'autore primario della condotta proprio dalla consapevolezza di avere una rete di ausilio.
Così esplicitati il contenuto giuridico e la valenza probatoria degli elementi che i giudici di merito e il provvedimento impugnato hanno definito unitariamente "prova logica", si comprende anche come le deduzioni del ricorrente, volte a ricondurre la sua presenza sul luogo del delitto, in attesa del complice, a "casualità" ed a cortesia verso la madre (che gli avrebbe chiesto di riportare Monaco a Bojano), siano implausibili prima ancora che svolte secondo direttrici di censura inammissibili poiché dirette ad ottenere una rivalutazione della trama probatoria, senza che quella attaccata sia viziata da manifeste illogicità.
Peraltro, la versione difensiva sconta anche una quota irrimediabile di genericità nel tentativo di ricondurre a matrice diversa da quella delittuosa la presenza dell'imputato e la sua "collaborazione". Un dato certo è, poi, che Di Martino si fosse rivolto all'autoscuola "Crolla Ezio" di Bojano, gestita dalla madre dell'imputato, per ottenere la patente di guida, come inequivocabilmente provato sia dal ritrovamento della documentazione nella sua sede, sia dal fatto che nessuna ragione plausibile alternativa è stata addotta per spiegare un comportamento come quello di Luigi Monaco, il quale, collaboratore della predetta autoscuola, non avrebbe avuto nessun altra ragione per sostituirsi ad un cliente dell'autoscuola se non quella di contribuire al reato progettato insieme al titolare (o chi in sua vece si occupava degli "affari", come appunto Crolla); e le motivazioni "logiche" della Corte d'Appello sul punto sono chiare e convincenti (cfr., in particolare, sul punto, pag. 4, penultimo capoverso, del provvedimento impugnato).
La diretta constatazione dei fatti per come si sono ricostruiti (Crolla è stato identificato dalla polizia giudiziaria fuori dalla sede di esame nell'atto di riaccompagnare Monaco a Bojano dopo l'esame) e la circostanza che l'imputato è a sua volta un "esperto" del settore, gestendo in proprio un'autoscuola in Roma, convalidano, poi, definitivamente la "prova logica indiziaria". Quanto alla valenza concorsuale del contributo prestato dal ricorrente, sia sotto il profilo morale, che materiale (avendo egli agevolato concretamente la condotta mettendosi a disposizione dell'autore della condotta prelevandolo con l'intenzione di portarlo via dal luogo del delitto), non può esservi dubbio circa la corrispondenza della valutazione dei giudici di merito ai canoni interpretativi di questa Corte (cfr., da ultimo, sul concorso morale, Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, dep. 2015, Rv. 261893; sul contributo materiale della condotta di chi rimanga alla guida dell'auto ad attendere il complice agevolandogli l'allontanamento dal luogo del delitto, cfr., in una fattispecie di omicidio, Sez. 1, n. 7881 del 2/7/1997 Berio, Rv. 208264). 2.2.
Anche il secondo motivo rivela la sua formulazione in fatto ed è privo del tutto di pregio nelle ragioni che propone. La dedotta inoffensività della condotta - poiché i funzionari della Motorizzazione si sarebbero accorti della sostituzione di persona il giorno dell'esame, sebbene inspiegabilmente si sia consentito a Monaco di iniziare la prova - è eccezione di merito, che presuppone una diversa ricostruzione della vicenda; invece, emerge dai provvedimenti di merito (in particolare da quello di primo grado) che i commissari d'esame avessero nutrito dei meri sospetti per alcune discrasie rilevate nella pratica dell'esaminando e una non corrispondenza della fotografia del documento al volto della persona che stava sostenendo la prova, ma che tale sospetto abbia portato solo successivamente al suo espletamento ad informare i carabinieri presenti, i quali procedevano all'identificazione di Monaco e Crolla, all'uscita dalla Motorizzazione di Chieti.
Quanto all'inidoneità del falso in fotocopia ad integrare il reato di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen., basti il richiamo al recente arresto delle Sezioni Unite, con la sentenza Sez. U, n. 35814 del 28/3/2019, Marcis, Rv. 276285, che ha fissato la possibilità per la condotta di falso in fotocopia di integrare il reato di falsità materiale, nel caso in cui la copia assuma l'apparenza di un atto originale. Nel caso di specie, peraltro, la condotta non è contestata come autonomo reato, bensì soltanto come modalità strumentale alla commissione del delitto di sostituzione di persona ascritto agli imputati al capo A). 2.3.
Il terzo motivo di ricorso è proposto in forme del tutto generiche, limitandosi a contestare apoditticamente, e con argomenti assertivi e solo astratti, l'insufficienza della prova indiziaria a carico del ricorrente, nonché ad invocare il canone dell'o/tre ogni ragionevole dubbio senza alcun confronto con gli elementi di fatto che hanno dato vita alla prova logica e dei quali si è rilevata la plausibilità. Ed è noto che la previsione normativa della regola di giudizio suddetta, che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 7035 del 9/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei, Rv. 254025).
3. Anche il ricorso di Oscar Di Martino è inammissibile. 3.1. Del tutto privo di fondamento è l'argomento in diritto che punta alla riqualificazione della condotta posta in essere dall'imputato piuttosto che nella fattispecie di sostituzione di persona, prevista dall'art. 494 cod. pen., in quella speciale di cui all'art. 1 della legge 19 aprile 1925, n. 475. Come noto, integra il reato previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 475 del 1925 (falsa attribuzione di lavori altrui) e non anche quello di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. (falso ideologico per induzione), la condotta consistita nell'eseguire e procurare - ai concorrenti impegnati nelle prove scritte di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - elaborati formati all'esterno dell'aula destinata allo svolgimento delle suddette prove, stante il rapporto di specialità tra le due norme incriminatrici, le quali entrambe prevedono, come ipotesi aggravata, che l'aspirante consegua l'intento (Sez. 5, n. 2740 del 4/10/2016, dep. 2017, Colella, Rv. 268862 e Sez. 5, n. 26438 del 30/3/2017, Pisanelli, Rv. 270536, oltre che Sez. 5, n. 4726 del 15/4/1986, Saracino, Rv. 172930 e Sez. 6, n. 37240 del 11/7/2014, Caruso, Rv. 260332; recentemente, non massimata, cfr. anche Sez. 5, n. 17917 del 7/12/2017, dep. 2018).L' art. 1 della citata legge, infatti, stabilisce: "Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.". Sia tale disposizione che quella successiva dell'art. 2, riferita al reato di chi esegue o procura dissertazioni, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo 1 cit., prevedono come aggravante della condotta (rispettivamente, dei candidati che si sono avvalsi di elaborati altrui e di coloro i quali glieli hanno procurati), il conseguimento dell'intento. Come emerge chiaramente dal testo delle norme incriminatrici, le disposizioni richiamate rivestono carattere di specialità rispetto al reato di falso ideologico, in quanto hanno ad oggetto una peculiare tipologia di condotte di falsità, caratterizzata dal contesto di commissione e dalla specificità della finalizzazione (concorsi pubblici per il conseguimento di titoli abilitativi o di studio), ed esauriscono l'intero disvalore penale sotteso alla previsione penale (cfr., in tema, Sez. 1, n. 1209 del 02/05/1989, Rv. 181459, in cui si è affermata la specialità delle ipotesi criminose previste dagli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925, n. 475 rispetto al delitto di truffa tentata proprio perché tali norme prevedono l'ipotesi aggravata quando l'intento, e cioè il superamento del concorso o dell'esame, venga conseguito).
Peraltro, anche quando la Cassazione ha affermato la possibilità di concorso tra la fattispecie speciale in esame e alcuni reati di falso previsti dal codice penale (Sez. 5, n. 4726 del 15/04/1986, Saracino, Rv. 172930; Sez. 6, n. 37240 del 11/07/2014, Caruso, Rv. 260332) non ha smentito la tesi qui sostenuta, essendosi ammessa la possibilità di concorso formale nel caso in cui le ipotesi previste dalla legge speciale non esauriscono il disvalore penale della condotta in quanto la presentazione di un elaborato non proprio si realizza attraverso anche ulteriori, diverse condotte di falso.
Tanto premesso, è evidente come, nella condotta del ricorrente, non possano ritrovarsi i caratteri di configurabilità del reato speciale suddetto, che presuppone l'identità personale tra colui il quale sostiene fisicamente la prova e colui il quale avrebbe dovuto sostenerla correttamente ed utilizzi, invece, metodi falsi di rappresentazione della sua preparazione facendo ricorso ad elaborati o altre produzioni scientifiche o tecniche non provenienti da lui. Nel caso di specie, invece, si concretizza una tipica condotta di sostituzione di persona, non essendovi coincidenza tra l'esaminando ed il soggetto effettivamente esaminato, sicchè l'inganno al centro della condotta si riferisce non già alla genuinità dell'elaborato, t bensì alla stessa persona di chi sostiene la prova d'esame o di concorso e, specificamente, l'esame teorico per il conseguimento della patente di guida.
Il ricorrente, dunque, concorre, come istigatore e beneficiario dell'inganno, nella condotta di sostituzione di persona architettata e realizzata anche grazie alle condotte di falso materiale del documento di identità utilizzato da Monaco per sostituirsi all'esaminando effettivo Di Martino. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché implica una diversa valutazione della trama probatoria e delle deduzioni logiche e plausibili svolte dal giudice di merito, con riguardo alla valenza - ritenuta di nessun rilievo - della non corrispondenza tra il documento di identità originale dell'imputato e quello ritrovato in fotocopia in possesso di Luigi Monaco al momento dell'utilizzazione alla Motorizzazione, che invece recava una inesatta indicazione del luogo di nascita di Di Martino, il che aveva indotto la pubblica amministrazione al suo annullamento.
La tesi dei ricorrente, secondo cui tale circostanza proverebbe la sua estraneità ai delitti, si fonda sull'implausibile presupposto dell'agire dei coimputati in suo favore, illecitamente, "a sua insaputa"; la tesi è "incredibile" dal punto di vista logico-fattuale, oltre che apoditticamente addotta. La Corte ha ritenuto, invece, sostenibile che o vi sia stato un disallineamento tra i complici al momento di attuare i reati, ovvero addirittura la circostanza sarebbe stata appositamente valutata dai concorrenti come utile a confondere le indagini, qualora fossero stati scoperti.
Le ragioni del giudice d'appello si inscrivono bene nella ricostruzione logica proposta dalla doppia pronuncia conforme anche su questo punto. 3.3. Infine, la prescrizione dei reati - come segnalato a pag. 3 della sentenza impugnata - non è maturata prima del giudizio d'appello e neppure ad oggi, alla luce dei consistenti periodi di sospensione, che portano il termine utile al 28.5.2021.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo