Sentenza — n. 28320/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 27.2.2018, ha rideterminato in quattro anni la durata delle pene accessorie applicate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., in linea con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 222 del 2018, ed ha confermato, nel resto, la condanna di Pier Angelo Burgoni alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (esclusa l'aggravante del danno di rilevante gravità), oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in sede civile, ed al pagamento di una provvisionale. L'imputato è stato condannato nella sua qualità di legale rappresentante della società "Arte Casa" s.r.I., dichiarata fallita il 21.1.2008, per aver distratto beni strumentali della fallita (impianti ed attrezzature) mai ritrovati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28320/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che, pur connotato dal dolo generico nel contesto di un reato di pericolo concreto, richiede la necessaria individuazione di indici di fraudolenza, appunto "concreti", che rendano certa la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. 2.3. Il ricorrente ha depositato, tramite il difensore, conclusioni scritte, in data 12.5.2021, con le quali chiede l'annullamento della sentenza impugnata, ribadendo i motivi di ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BURGONI PIER ANGELO nato a PAVULLO NEL FRIGNANO il 07/05/1959 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 27.2.2018, ha rideterminato in quattro anni la durata delle pene accessorie applicate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., in linea con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 222 del 2018, ed ha confermato, nel resto, la condanna di Pier Angelo Burgoni alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (esclusa l'aggravante del danno di rilevante gravità), oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in sede civile, ed al pagamento di una provvisionale. L'imputato è stato condannato nella sua qualità di legale rappresentante della società "Arte Casa" s.r.I., dichiarata fallita il 21.1.2008, per aver distratto beni strumentali della fallita (impianti ed attrezzature) mai ritrovati.
2. Avverso la sentenza predetta propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. De Marco, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. La prima censura eccepisce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato in capo al ricorrente, desunta da una prova indiziaria dell'esistenza dei beni strumentali distratti, che non avrebbe superato quella soglia di certezza e precisione degli indizi stessi, necessaria ai fini della condanna, secondo i parametri valutativi indicati dall'art. 192 cod. proc. pen. Non potrebbe sopperire a tale mancanza di gravità indiziaria il far ricorso, come invece ha fatto la Corte d'Appello, alla presunzione di dolosa distrazione dei beni strumentali e di proprietà della fallita in caso di mancato, ingiustificato reperimento degli stessi, individuata dalla giurisprudenza di legittimità, poiché è la stessa giurisprudenza a negare un meccanismo presuntivo. 2.2.
Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che, pur connotato dal dolo generico nel contesto di un reato di pericolo concreto, richiede la necessaria individuazione di indici di fraudolenza, appunto "concreti", che rendano certa la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. 2.3. Il ricorrente ha depositato, tramite il difensore, conclusioni scritte, in data 12.5.2021, con le quali chiede l'annullamento della sentenza impugnata, ribadendo i motivi di ricorso.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché in fatto e generico, prevalentemente costruito su argomenti generali in diritto, non specifico rispetto alle questioni concrete di eventuali vizi motivazionali presenti nella sentenza impugnata, invece molto dettagliata, ampia nei riferimenti di fatto e del tutto piana dal punto di vista della plausibilità logica. Il Collegio rammenta preliminarmente, avuto riguardo ad entrambi i motivi di ricorso che scontano tale formulazione inammissibile, l'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione, secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).
Ciò perché, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2. Più in particolare, quanto alla ragione di censura attinente alla mancata prova dell'esistenza dei beni oggetto di distrazione, si rileva che, diversamente da quanto affermato nel primo motivo di ricorso, nel provvedimento impugnato, che ha riportato anche il percorso motivazionale della pronuncia di primo grado conforme, è stata ricostruita con adeguata specificità la piattaforma probatoria che ha determinato l'affermazione di responsabilità del ricorrente. Si è dato atto degli accertamenti eseguiti dalla curatela fallimentare e delle dichiarazioni del teste Barigazzi, dalle quali è agevolmente possibile dedurre che la fallita possedesse beni strumentali distratti (dei quali il testimone, consigliere e socio, aveva anche consegnato materiale fotografico), con ciò fugando i dubbi relativi alla loro effettiva esistenza nel patrimonio della fallita (cfr. pag. 5 e pag. 9 della sentenza impugnata).
La sentenza d'appello, poi, evidenzia nel dettaglio le ragioni sulla base delle quali non soltanto la responsabilità dell'imputato è emersa chiaramente dal punto di vista oggettivo, ma anche la sua versione difensiva (che allude ad una possibile sottrazione o furto da parte di ignoti dei beni strumentali "inventariati") si è rivelata del tutto non credibile, essendo stata puntualmente e ampiamente destrutturata dai giudici di secondo grado, che ne hanno accertato l'inverosimiglianza. Anche l'elemento soggettivo che fonda la condotta stessa, al centro del secondo motivo di ricorso, ha avuto il suo spazio nelle argomentazioni del provvedimento impugnato, avuto riguardo alla sottolineatura dei puntuali avvertimenti che gli altri soci, compreso Barigazzi, avevano indirizzato al ricorrente, per imporgli di tutelare l'integrità del patrimonio sociale (vedi pag. 10), avvertimenti rimasti, invece, inascoltati (cfr. pag. 11), nonché alla precisa ricostruzione di una serie di particolari fattuali del suo comportamento, sui quali la Corte d'appello ha insistito, per giungere alla conclusione che egli abbia posto in essere non soltanto condotte semplicemente imprudenti dal punto di vista imprenditoriale, ma fraudolente, tanto più leggibili se si pone mente ai tentativi di portare il curatore su piste fasulle, volte piuttosto che a reperire l'attivo patrimoniale della fallita a non consentire, invece, il suo ritrovamento ed a disperdere le garanzie creditorie; né tantomeno sono stati forniti elementi utili alla ricostruzione di quanto economicamente accaduto.
In tale ottica, la Corte territoriale ha risposto anche all'obiezione relativa alla presenza di indici di fraudolenza (cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763), oltre che alle critiche in chiave di insussistenza della prova del dolo generico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Quanto al primo profilo, si evidenzia la coincidenza di molti degli aspetti segnalati in fatto dalla sentenza impugnata con quanto è stato indicato dal citato arresto della Quinta Sezione Penale Sgaramella (la condotta dell'imputato è stata analizzata alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato; eventuali cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, ed infatti al ricorrente era riferibile anche la società Palladio, creditrice della fallita; l'irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale).
Infine, si rammenta che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805); e tale consapevolezza e volontarietà, come si è detto, è stata efficacemente esplorata dalla sentenza d'appello.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2021. Il C