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Sentenza — n. 28319/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28319/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28319/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna inflitta in primo grado a Diego Fattorini dal Tribunale di Asti il 16.12.2016, in relazione al reato di tentato furto aggravato, riducendo soltanto il trattamento sanzionatorio e portandolo a tre mesi di reclusione e 100 euro di multa. L'imputato, in concorso con Davide Acton, non ricorrente (né appellante), ha realizzato atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del denaro contenuto all'interno di una gettoniera della cassetta adibita a distribuzione di acqua pubblica, di proprietà della ditta Biasi Luciano s.r.I., provando a forzarla mediante un cacciavite. Sono state ritenute sussistenti dai giudici di merito le aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione a pubblica fede, nonché la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale, bilanciate equivalenti rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 56 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28319/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già fatto notare in passato che il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi su di una soglia precedente alla consumazione del reato (cfr. Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461, in motivazione).

Parole chiave

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tentate lesioni personali gravi reato di poca entità tentata truffa reati contro il patrimonio furto di lieve entità risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Applicando tale criterio di ordine generale alla questione della possibilità di estendere l'art. 131-bis cod. pen.
art. 56 cod. pen
Tale cornice autonoma deve essere determinata alla stregua del massimo previsto per il reato consumato, ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 56 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FATTORINI DIEGO nato a ALESSANDRIA il 13/01/1983 avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna inflitta in primo grado a Diego Fattorini dal Tribunale di Asti il 16.12.2016, in relazione al reato di tentato furto aggravato, riducendo soltanto il trattamento sanzionatorio e portandolo a tre mesi di reclusione e 100 euro di multa. L'imputato, in concorso con Davide Acton, non ricorrente (né appellante), ha realizzato atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del denaro contenuto all'interno di una gettoniera della cassetta adibita a distribuzione di acqua pubblica, di proprietà della ditta Biasi Luciano s.r.I., provando a forzarla mediante un cacciavite. Sono state ritenute sussistenti dai giudici di merito le aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione a pubblica fede, nonché la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale, bilanciate equivalenti rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza predetta propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. Fassone, deducendo vizio di motivazione in relazione ai due motivi proposti in appello e relativi alla richiesta del riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonché all'attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. 2.1. Quanto alla motivazione con cui la Corte d'Appello ha negato la configurabilità della causa di non punibilità stabilita dall'art. 131-bis cod. pen., il ricorrente lamenta che l'esclusione è stata erroneamente fondata sul presupposto che i limiti edittali del furto tentato, doppiamente aggravato, non consentono l'applicabilità in astratto della disposizione di favore, calcolati tali limiti riducendo il massimo sanzionatorio previsto per il reato consumato di un terzo, mentre invece la riduzione per il tentativo, ai fini della determinazione del delta punitivo, avrebbe dovuto fissarsi nella misura massima di due terzi, stabilita anch'essa dall'art. 56 cod. pen.

Inoltre, la Corte d'Appello ha ritenuto elemento ostativo al riconoscimento della suddetta causa di non punibilità l'impossibilità di formulare un "giudizio di occasionalità" della condotta di reato, impedito dai numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, in tal modo superando il dato normativo, che fa riferimento ad una valutazione di abitualità nel reato, come ostacolo al riconoscimento della causa di non punibilità, e giammai al mancato giudizio di occasionalità. 2.2. Il secondo motivo di ricorso evidenzia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato là dove, pur riconoscendo la valenza modesta del tentativo di furto messo in atto dal ricorrente, tuttavia ritiene di non poter concedere l'attenuante del danno di lieve entità, poiché non è stato possibile quantificare il danno, dimenticando che il favor rei obbliga a ritenerlo lieve, in caso di incertezza, e poiché il bilanciamento non potrebbe essere più favorevole dell'equivalenza, stante la personalità recidivante del ricorrente, ignorando gli aspetti ulteriori di interesse al riconoscimento dell'attenuante invocata, diversi dal miglioramento del trattamento sanzionatorio.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già fatto notare in passato che il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi su di una soglia precedente alla consumazione del reato (cfr. Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461, in motivazione).

La sentenza Sez. U, n. 40985 del 19/4/2018, Di Maro, Rv. 273752 - chiamata a decidere se il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dell'art. 12 -sexíes del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 8 luglio 1992, n. 356, possa essere disposto per uno dei reati-presupposto anche nella forma del tentativo - ha affermato, in motivazione, che, quando non è diversamente previsto attraverso indicazioni specifiche del legislatore, deve ritenersi che, "accanto" ad un delitto consumato, sia sempre ipotizzabile un corrispondente delitto tentato, che ha una sua autonomia ed una "vita propria" dal punto di vista dogmatico e del sistema penale.

Le Sezioni Unite, dunque, hanno proposto una soluzione interpretativa in base alla quale, quando il legislatore indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo al delitto consumato mentre, quando richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati. Applicando tale criterio di ordine generale alla questione della possibilità di estendere l'art. 131-bis cod. pen. ai delitti tentati, non può che evidenziarsi come il testo della disposizione normativa preveda una dizione generica riferita ai "reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena", ai quali si applica la causa di esclusione della punibilità; sicchè, seguendo le linee guida indicate dalle Sezioni Unite, appare leggibile la volontà legislativa di indicare, "accanto" ai delitti consumati che rientrano nei limiti di applicabilità, altrettanti, corrispondenti delitti tentati, i quali, ovviamente, andranno considerati, ai fini dell'individuazione del limite edittale massimo oltre il quale non è consentita l'applicazione della causa di esclusione della punibilità della tenuità del fatto, nella loro cornice sanzionatoria propria, corrispondente al delta massimo previsto per il reato consumato, diminuito di un terzo.

Dalla rilevata autonomia del delitto tentato deriva che il calcolo dell'entità della pena prevista in astratto nella fattispecie sottoposta al giudizio del Collegio, al fine di verificare l'applicabilità dell'art. 131-bis, andrà coerentemente effettuato con riferimento alla cornice edittale del delitto tentato e non della corrispondente fattispecie di delitto consumato, così come correttamente sostenuto da parte del ricorrente. Deve essere ribadito, pertanto, che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo prevista dall'art. 131-bis cod. pen. con riferimento generico ai "reati", non ulteriormente qualificati, sanzionati con pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, si applica anche ai delitti tentati, quando la loro autonoma cornice edittale lo consenta perché ricompresa entro la soglia di legge.

Tale cornice autonoma deve essere determinata alla stregua del massimo previsto per il reato consumato, ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 56 cod. pen. (Sez. 5, n. 17348 del 19/1/2019, Giuliani, Rv. 276629; cfr. anche, sulla riduzione di un terzo nel massimo, Sez. 2, n. 38 del 12/1/1971, Pulvirenti, Rv. 117707 e Sez. 2, n. 2141 del 7/11/1969, Sciacca, Rv. 113758). Il motivo proposto, peraltro, è, altresì, generico perché non tiene conto della valutazione complessiva della Corte d'Appello sull'immeritevolezza del fatto a ricevere una qualificazione ex art. 131-bis cod. pen. nonchè dell'altra ragione ostativa alla configurabilità in favore del ricorrente della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto: la presenza di plurimi precedenti per reati della stessa indole (altri furti), sicchè si applica il principio dettato dalle Sezioni Unite secondo cui, ai fini del presupposto ostativo suddetto, il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591, che in motivazione ha precisato come, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.). Da qui, l'impossibilità di formulare un "giudizio di occasionalità" della condotta di reato commessa dal ricorrente, che, dunque, nell'ottica del concetto di abitualità declinato secondo i passaggi argomentativi delle Sezioni Unite soprasintetizzati, corrisponde alle indicazioni normative e giurisprudenziali ostative.

3. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso privo di pregio e generico. Il danno non quantificato impedisce la valutazione che il ricorrente invoca relativamente all'attenuante comune del danno di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.Le Sezioni Unite, infatti, già da tempo hanno chiarito che, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez.

U, n. 28243 del 28/3/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528, in una fattispecie analoga a quella oggi in decisione e relativa al tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande). Ad ogni modo, nel caso di specie, i giudici d'appello hanno anche piuttosto esplicitamente valutato l'impossibilità di configurare l'attenuante, tenuto conto che alla somma spesa dalla persona offesa a titolo di riparazione della cassetta si debba aggiungere il danaro che avrebbe potuto essere prelevato dalla gettoniera, e su queste basi hanno ritenuto il danno non di particolare lievità, con una motivazione plausibile e non afflitta da illogicità.

Tale argomento blinda la valutazione negativa sulla concedibilità della attenuante in parola.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2021. Il