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Sentenza — n. 28318/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28318/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28318/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice d'appello, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace di Caltanissetta in data 1.4.2019, appellata dalle sole parti civili, ha dichiarato Salvatore Middione responsabile dei reati di minaccia e lesione, condannandolo al risarcimento del danno in favore delle parti civili Vincenzo Pio Scamacca e Raimondo Alessandro Scamacca, da liquidarsi in sede civile, oltre che alle spese sostenute dalle parti civili stesse.

Regesto Legislator

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art. 111 Cost, art. 3 della Costituzione, art. 603 cod. proc. pen, art. 3 Cost, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28318/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La prospettiva ermeneutica è stata da poco autorevolmente sposata dalle Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228-02, che hanno affermato: il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

Parole chiave

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risarcimento del danno civile attenuazione della pena revisione della sentenza penale garanzia di un equo processo obbligo di riduzione del danno motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
art. 3 della Costituzione
art. 603 cod. proc. pen
- che il comma 3- bis, inserito nell'art. 603 cod. proc. pen.
art. 3 Cost
art. 606 cod. proc. pen
11), che ha limitato il ricorso per cassazione alle sole lettere a, b, c dell'art. 606 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIDDIONE SALVATORE nato a SERRADIFALCO il 26/01/1957 avverso la sentenza del 16/01/2020 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice d'appello, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace di Caltanissetta in data 1.4.2019, appellata dalle sole parti civili, ha dichiarato Salvatore Middione responsabile dei reati di minaccia e lesione, condannandolo al risarcimento del danno in favore delle parti civili Vincenzo Pio Scamacca e Raimondo Alessandro Scamacca, da liquidarsi in sede civile, oltre che alle spese sostenute dalle parti civili stesse.

2. Avverso la sentenza predetta propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. Dacquì, deducendo un unico motivo con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo agli artt. 603, comma 3 e comma 3 -bis cod. proc. pen., con riferimento all'art. 6 CEDU ed all'art. 111 Cost., per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale relativa alla prova dichiarativa, necessaria invece in caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado in condanna basata sulla diversa valutazione delle testimonianze, sia nei loro contenuti che nel giudizio di attendibilità dei dichiaranti.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha oramai adottato da tempo la linea interpretativa secondo cui il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 15259 del 18/2/2020, Menna, Rv. 279255; Sez. 5, n. 32854 del 15/4/2019, Gatto, Rv. 277000). Si è sottolineato, infatti, come la disposizione dell'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione.

La prospettiva ermeneutica è stata da poco autorevolmente sposata dalle Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228-02, che hanno affermato: il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

Il massimo collegio nomofilattico ha confermato anzitutto il proprio orientamento in tema di necessità della rinnovazione della prova dichiarativa anche nella ipotesi in cui la riforma della pronuncia di assoluzione di primo grado sia sollecitata nella prospettiva dei soli interessi civili, a seguito di impugnazione della parte civile, espresso con la sentenza Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267409, ribadito con riferimento al giudizio abbreviato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 e suffragato dalla prevalente giurisprudenza successiva (le Sezioni Unite citano espressamente, ex pluribus, la già richiamata Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255).

Quindi ha chiarito - dopo una sintesi storica degli approdi del complesso percorso interpretativo di legittimità che, muovendo dall'obbligo di motivazione rinforzata in caso di riforma in appello della sentenza di proscioglimento di primo grado (Sez. U, n. 45726 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093) e dal dovere di confutazione specifica dei più rilevanti argomenti valorizzati nella motivazione della sentenza da parte del giudice d'appello che la riformi totalmente (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679), ha riconosciuto rilievo centrale al canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533, comma 1, introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46) - che il comma 3- bis, inserito nell'art. 603 cod. proc. pen. dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103, costituisce l'evoluzione delle regole della rinnovazione istruttoria in appello, secondo l'esegesi "formante" sviluppatasi attraverso le pronunce del Supremo collegio penale, a partire proprio dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2016, Dasgupta.

La modifica normativa - secondo la sentenza Cremonini, che si richiama anche alla pronuncia Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431 - "ha saldato sul medesimo asse cognitivo e decisionale" il dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, l'obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell'impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado ed il canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova.

Il comma 3 -bis dell'art. 603 ha dato vita - rammentano le Sezioni Unite Cremonini citando la propria quarta ed ultima pronuncia in ordine di tempo sul tema dell'obbligo di rinnovazione in appello (dopo le sentenze Dasgupta, Patalano e Troise), e cioè Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112) - ad una "norma eccezionale, di stretta interpretazione", che individua una nuova ipotesi di ammissione delle prove nel caso di impugnazione del pubblico ministero, segnalando, tuttavia, in adesione a Sez. 5, n.15259 del 2020 cit. e Sez. 5, n. 16988 del 2020, n.m., cui espressamente si richiama, che il dettato normativo (e la pronuncia Pavan) non possono consentire l'esclusione dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa quando il ribaltamento della decisione è ai soli fini civili, ma soltanto delimitare la portata innovativa della disciplina introdotta con l'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. costruendo la mancata rinnovazione - quando è dipesa da ribaltamento determinato da impugnazione del pubblico ministero - come violazione di legge, rimanendo inalterato il quadro complessivo della ricostruzione giurisprudenziale sopra tratteggiato nel caso di impugnazione della parte civile: la mancata rinnovazione deve essere stigmatizzata anche in caso di impugnazione della parte civile, a prescindere dall'introduzione di un principio come quello dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per l'appello del solo pubblico ministero in quanto si ispira a principi di rango superiore a quello della legge ordinaria, e cioè il principio del giusto processo - di cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario - che a sua volta è di matrice tanto costituzionale quanto convenzionale.

La garanzia del giusto processo implica quindi che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni a seconda degli interessi in gioco e operino anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332). Di conseguenza, per le Sezioni Unite Cremonini, tale garanzia conduce a ritenere che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile ed esclusivamente agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, sia obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale.

A ragionare altrimenti, afferma la sentenza Cremonini, ispirandosi a Sez. 5, n. 15259 del 2020 (cfr. le pagg. 6 e 7), si creerebbe una disparità di trattamento così marcata tra le garanzie delle quali godrebbe l'imputato nel caso in cui fosse impugnata la sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti agli effetti penali e quelle di cui sarebbe destinatario l'imputato nei cui confronti fosse proposta impugnazione ai soli effetti civili, da travalicare senza dubbio la ragionevolezza legislativa, che, nell'ottica dell'art. 3 Cost., deve guidare pur sempre la legittimità costituzionale delle scelte normative.

3. Nel caso in cui venga in rilievo, dunque, il ribaltamento di una sentenza del giudice di pace in appello a seguito di una rivalutazione della prova dichiarativa decisiva (secondo i canoni designati per tale carattere dalle Sezioni Unite Dasgupta, Patalano e Troise), l'esclusione del vizio di motivazione dal novero delle impugnazioni consentite avverso le sentenze di secondo grado che agiscano nell'ambito del "sistema" processuale autonomo facente capo al d.lgs. n. 274 del 2000, introdotta dall'39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), che ha limitato il ricorso per cassazione alle sole lettere a, b, c dell'art. 606 cod. proc. pen., non incide sulla censurabilità della mancata rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa decisiva, che si attiva nel cono d'ombra (e con la spinta propulsiva) di principi di rango superiore a quello della legge ordinaria e di valore costituzionale, e cioè il principio del giusto processo - di cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario - che a sua volta è di matrice tanto costituzionale quanto convenzionale. 3.1.

Nell'ipotesi concreta, non vi è dubbio che l'overtuming sfavorevole in appello sia stato conseguenza di una complessiva rivisitazione della valenza delle prove dichiarative, sia dal punto di vista della credibilità soggettiva dei testimoni sia sotto il profilo dell'analisi del contenuto dei loro racconti, sottoposti a nuova verifica anche quanto alla loro reciproca compatibilità (cfr. pag. 4 della sentenza soprattutto, con i richiami alle dichiarazioni della persona offesa Vincenzo Pio Scamacca e di Rosario lo Bue). La violazione delle regole del giusto processo e della raccolta della prova dichiarativa secondo quello che è stato definito il "canone epistemologico" più affidabile rappresentato dal contraddittorio (cfr. la motivazione soprattutto di Sez.

U Patalano, confermata dalle successive pronunce del massimo collegio di legittimità) ha determinato un vulnus nell'affermazione di colpevolezza dell'imputato sotto il profilo dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sicchè si impone l'annullamento della sentenza impugnata. 3.2. L'annullamento deve essere disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, come stabilito proprio da Sez. U Cremonini, Rv. 281228-01, risolvendo la questione controversa sottoposta, relativa alle ipotesi di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio dopo un'ampia ricostruzione del tema, anche in punto di tenuta costituzionale dell'opzione preferita, sottolineando l'inesattezza dell'orientamento contrapposto, che invocava il rinvio al giudice penale evocando il canone del giusto processo, risolvendosi tale soluzione in una forzatura interpretativa nella individuazione del giudice competente, che non trova supporto nel sistema processuale. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice