Sentenza — n. 28315/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 28.5.2019, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Ferrara il 29.10.2015, ha confermato la condanna di Luppi Umberto alla pena principale di anni tre e mesi sei di reclusione, riducendo la durata delle pene accessorie in misura pari alla durata della pena principale, per il reato ex art. 216 co. 1 n. 2 I. fall., per avere -nella qualità di liquidatore dal 22 luglio 2009 al 4 febbraio 2020 -della società fallita Industrial VTR s.r.l. sottratto, distrutto o occultato le scritture contabili, in modo tale da non consentire al curatore la ricostruzione del patrimonio della società e la movimentazione degli affari.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28315/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con tale valutazione la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018 Rv. 272821; Sez. 6 n. 5447 del 06/10/2020 Rv. 280783), sicchè afferiscono a distinte statuizioni quelle relative alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'appello originario e quelle relative alla qualità di gestore dell'imputato ovvero sul trattamento sanzionatorio di cui ai motivi nuovi.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUPPI UMBERTO nato a CREVALCORE il 23/03/1950 avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria depositata in atti; chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato DANTE POLA si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 28.5.2019, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Ferrara il 29.10.2015, ha confermato la condanna di Luppi Umberto alla pena principale di anni tre e mesi sei di reclusione, riducendo la durata delle pene accessorie in misura pari alla durata della pena principale, per il reato ex art. 216 co. 1 n. 2 I. fall., per avere -nella qualità di liquidatore dal 22 luglio 2009 al 4 febbraio 2020 -della società fallita Industrial VTR s.r.l. sottratto, distrutto o occultato le scritture contabili, in modo tale da non consentire al curatore la ricostruzione del patrimonio della società e la movimentazione degli affari.
2. Avverso tale sentenza il Luppi, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Dante Pola, ha proposto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi con i quali deduce: -con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 216 co. 1 n. 2 I. fall. ed il vizio di motivazione in relazione al dolo: erroneamente è stato ritenuto integrato l'elemento subiettivo del reato nella consapevolezza e volontà di conseguire il risultato della impossibile ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, laddove nel caso specifico era stata contestata la sottrazione, distruzione o omessa tenuta delle scritture, che richiede un dolo specifico di ingiusto profitto o di frode ai creditori, di cui non è stata fornita la prova, essendo stato dedotto l'elemento psicologico unicamente dalla pretesa sussistenza dell'elemento materiale; inoltre, non è comprensibile il ragionamento dei giudici del merito, secondo il quale i creditori non si sarebbero insinuati al passivo per le difficoltà di individuazione della fallita, né la Corte ha chiarito vantaggi o danni causati dall'imputato per effetto della sua condotta; -con il secondo motivo,la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato in contestazione in quello di bancarotta semplice; la mancata richiesta della documentazione da parte della curatrice e la velocità con cui è stata chiusa la procedura si giustificano in ragione della presenza di un solo creditore (Equitalia), che ha fatto richiesta di ammissione al passivo, alla luce dell'antieconomicità dell'insinuazione per gli altri; ciò, peraltro,non significa che l'imputato abbia occultato, distrutto o falsificato le scritture, come dimostrato dalla graduale offerta della documentazione agli organi della procedura e dal deposito dei documenti in sede di udienza preliminare, con la conseguenza che appare più logico parlare di disordine contabile, rilevante unicamente ex art. 217 I. fall.; -con il terzo motivo, la violazione di legge, in relazione alla qualifica in capo al Luppi di amministratore di fatto: la Corte di Appello ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, ritenendo che la questione non fosse mai stata posta prima e fosse, quindi, intempestiva; invero, la giurisprudenza CEDU ha stabilito che è possibile fornire una lettura dell'art. 585 co. 4 c.p.p.che consenta la presentazione di motivi aggiunti relativi a capi e punti della pronuncia non oggetto dell'impugnazione originaria; d'altra parte, anche prescindendo da tale impostazione, la difesa si è limitata a sviluppare argomentazioni a sostegno del gravame, con particolare riferimento all'assenza di dolo in capo all'imputato; -con il quarto motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis e all'art. 597 co. 5 c.p.p.: alla luce del principio devolutivo, l'impugnazione in punto di responsabilità deve ritenersi comprensiva anche delle questioni relative al trattamento sanzionatorio; -con il quinto motivo, il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 u.c.
I. fall.: il pregiudizio ai creditori non è stato provato o,comunque, è stato minimo, considerata l'assenza di richieste di ammissione al passivo; la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento dell'attenuante in considerazione del fatto che la mancanza delle scritture contabili impedisse di quantificare il danno, che non può pertanto presumersi lieve: invece era proprio la difficoltà di determinazione del danno che doveva imporre, alla luce del favor rei, il riconoscimento dell'attenuante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.11 primo motivo di ricorso, con il quale viene censurata la mancata corretta individuazione dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione od occultamento della contabilità della società Industrial VTR s.r.l. si presenta del tutto generico, non confrontandosi con le compiute argomentazioni delle sentenza di merito, costituenti un unicum argomentativo inscindibile siccome convergenti nell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 1.1.
Invero, la Corte territoriale - dopo aver, in premessa, ricostruito i fatti, nel senso che la Cantieri Estensi s.p.a., amministrata sino al luglio 2009 da Guidi Edda, veniva posta in liquidazione con nomina del Luppi, quale liquidatore, con modifica della denominazione sociale in Industrial VTR s.r.l. e con spostamento della sede presso lo stabilimento balneare nel quale prestava attività lavorativa come bagnino il Tagliatti, al quale veniva ceduto gratuitamente il capitale sociale - ha messo in risalto come al momento di tale cessione la società fosse già pesantemente in perdita.
All'apertura del fallimento il Luppi non forniva alla curatela alcuna indicazione utile per reperire le scritture e ciò impediva la ricostruzione del patrimonio della fallita; inoltre, l'imputato, nel corso del suo esame, dichiarava a di aver preso in consegna i libri da Guidi Edda e che aveva messo a disposizione del Tagliatti le scritture contabili, che però non venivano ritirate da costui; quindi egli le aveva trasferite presso una propria abitazione, resa inagibile dal sisma del 2012,ma ne aveva dimenticato di averne il possesso. 1.2. In tale contesto, la Corte territoriale ha rilevato, senza illogicità, la ricorrenza sia dell'elemento materiale, che di quello psicologico del reato ascritto all'imputato. 1.2.1.
Il dato oggettivo della sottrazione od occultamento delle scritture contabili emerge da quanto dichiarato dallo stesso imputato, di aver preso in consegna i libri contabili dall'amministratrice Guidi Edda e di averli, poi, trasferiti presso una propria abitazione divenuta inagibile, versione questa ritenuta, in sostanza, non veridica dai giudici di merito, in considerazione del fatto che il Luppi ha reso versioni sempre diverse, senza riferire dei dati essenziali per la rinvenibilità delle scritture contabili. In ogni caso, le dichiarazioni rese dall'imputato, pur nelle sue diversità, danno pur sempre conto di un dato saliente: ossia che lo stesso fosse in possesso dei documenti contabili che, tuttavia, non consegnava al curatore.
Tale omessa consegna non risulta essere neutra, bensì fraudolenta, perché a distanza di anni alcuni documenti contabili sono stati prodotti, sebbene in misura non sufficiente a ricostruire il patrimonio, rendendo del tutto plausibile la ricostruzione della Corte territoriale, circa l'avvenuto fraudolento occultamento della contabilità da parte del Luppi. Infatti, non illogicamente è stato ritenuto che se realmente il Luppi avesse custodito le scritture contabili presso la propria abitazione distrutta dal terremoto lo avrebbe fatto subito presente alla curatela immediatamente e non a fallimento chiuso; né è pensabile che egli dimenticasse una circostanza di tale rilievo.
Del tutto implausibile è stata, poi, ritenuta, senza illogicità, la tesi pure sostenuta dall'imputato, secondo cui la celerità del fallimento non avrebbe consentito all'appellante di reperire le scritture; invero, se il Luppi avesse chiesto un termine per acquisirle o anche indicato il luogo dove esse si trovavano, senz'altro gli sarebbe stato accordato, essendo interesse primario della curatela quello della ricostruzione del patrimonio della fallita. 1.2.2. Nel contesto descritto, la Corte territoriale ha, dunque, ritenuto sussistente l'elemento psicologico necessario per la configurazione delle ipotesi di sottrazione, distruzione o occultamento di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, primo comma n. 2 prima parte, L.Fall., consistente nel dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, di recare pregiudizio ai creditori, attraverso la fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari, (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Rv. 263242;
Sez. 5, n.18634 del 01/02/2017,Rv. 269904). La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato che dal bilancio del 2009 emergono debiti per complessivi C 262.180 e tale dato, in uno all'occultamento delle scritture contabili, ha procurato all'imputato l'ingiusto profitto di non consentire l'esatta ricostruzione del passivo e nel contempo di impedire ogni verifica circa eventuali poste attive.
2. L'analisi del secondo motivo di ricorso -circa la configurabilità nella fattispecie del reato di bancarotta semplice ex art. 217 L.Fall. -resta assorbita da quanto sopra evidenziato circa la ricorrenza dell'ipotesi, correttamente contestata, del reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 co. 1 n. 2 I. fall. per occultamento o sottrazione delle scritture contabili, condotta materiale questa diversa da quella invocata dal ricorrente. 2.1.Del resto, è sufficiente richiamare in proposito i principi affermati da questa Corte, secondo cui la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo . 2.2.Inoltre, le censure sviluppate dal ricorrente in proposito- circa la velocità della curatrice a chiudere la procedura fallimentare e la presenza del solo creditore insinuato Equitalia- si traducono in mere censure in fatto inammissibili in sede di legittimità e, comunque, non intaccano il percorso argomentativo della sentenza impugnata, in merito alla ricorrenza del reato oggetto di contestazione.
3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso il Luppi censura inammissibilmente la valutazione della Corte territoriale, circa l'intempestività delle deduzioni di cui ai motivi aggiunti di appello, relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla carenza di prova circa la carica gestoria rivestita dall'imputato, essendo i motivi del tutto nuovi. In proposito, tuttavia, si osserva che non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto che tali questioni non fossero state mai poste prima e, dunque, fossero del tutto intempestive, vertendo su questioni autonomamente valutabili e relative a capi della pronuncia, non investiti dall'atto di impugnazione originario. 3.1.
Con tale valutazione la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018 Rv. 272821; Sez. 6 n. 5447 del 06/10/2020 Rv. 280783), sicchè afferiscono a distinte statuizioni quelle relative alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'appello originario e quelle relative alla qualità di gestore dell'imputato ovvero sul trattamento sanzionatorio di cui ai motivi nuovi.
4. Manifestamente infondato si presenta, infine, il quinto motivo di ricorso con il quale si censura la mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità ex art. 219 u.c. L.Fall. giustificata dalla impossibilità di presumere lieve il danno in mancanza delle scritture contabili. In proposito, la Corte territoriale ha fatto propria l'affermazione contenuta in una pronuncia di questa Corte, secondo cui l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto (Sez. 5 n. 7888 del 03/12/2018 , Rv. 275345).
All'uopo, va, tuttavia, ulteriormente precisato che in tema di reati fallimentari, il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019 Rv. 279098;
Sez. 5 , n. 7888 del 03/12/2018, Rv. 275345). 4.1.0rbene, nella fattispecie in esame la Corte territoriale, ai fini del diniego dell'attenuante in questione, ha in sostanza messo in risalto proprio ciò e segnatamente che già la presenza nel bilancio del 2009 della società fallita di perdite per oltre 260.000,00, in relazione all'occultamento della contabilità da parte dell'imputato, ha impedito al curatore di ricostruire la situazione contabile della Industrial VTR s.r.l. e, quindi, di verificare la presenza di eventuali poste attive, ovvero la possibilità di intraprendere azioni revocatorie per recuperare utilità da destinare alla soddisfazione dei creditori, di guisa che il danno prodotto da tale condotta non può essere ritenuto lieve. 5.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament