Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28314/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28314/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28314/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso della D'Angelo risulta generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.1 D primo motivo di ricorso si presenta del tutto generico, laddove viene censurata la motivazione della sentenza impugnata che non darebbe compiutamente conto del ruolo di amministratrice di fatto dell'imputata nell'ambito della società fallita. La sentenza impugnata, invero, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ha dato compiutamente conto degli elementi dai quali ha ricavato tale ruolo gestorio di fatto della D'Angelo e, segnatamente, tra l'altro, dalla gestione dei conti correnti della fallita, dalla stipulazione di plurimi contratti- a mezzo dei quali l'imputata si appropriava anche di carburante, viaggi, servizi telefonici e noleggio auto per somme cospicue- dai bonifici alla società Ascotel, della quale la D'Angelo era amministratrice di diritto. 1.1.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 c.p, art. 2639 c.c, art. 84 cod. pen, art. 646 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 606 c.p; Sentenza — n. 28314/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Più volte questa Corte ha evidenziato come in caso di fallimento, integri il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione l'appropriazione indebita da parte dell'amministratore di somme di spettanza della società (Sez. 5, n. 24324 del 15/04/2015, Rv. 263910). Invero, il reato di bancarotta fraudolenta risulta essere una figura di reato complesso ex art. 84 cod. pen., rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicchè gli stessi fatti, già contestati ex art. 646 cod. pen., possono essere 5 2 \t ricondotti, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, alla fattispecie di bancarotta (Sez. 5, n.2295 del 03/07/2015, Rv. 266018). 1.3.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie sviamento della giustizia errore contabile favoreggiamento colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 c.p
b), c.p.p.) in relazione all'art. 133 c.p.
art. 2639 c.c
art. 84 cod. pen
Invero, il reato di bancarotta fraudolenta risulta essere una figura di reato complesso ex art. 84 cod. pen., rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicchè gli stessi fatti, già contestati ex art.
art. 646 cod. pen
pen., rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicchè gli stessi fatti, già contestati ex art. 646 cod. pen., possono essere 5 2 \t ricondotti, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, alla fattispecie di bancarotta (Sez.
art. 62 bis cod. pen
In proposito, è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 606 c.p
Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
art. 133 cod. pen
b), c.p.p.) in relazione all'art. 133 c.p.
art. 37 cod. pen
e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PAGNIN ANGELO nato a PADOVA il 24/11/1952 D'ANGELO NUNZIA nato a SANT'ANTIMO il 11/11/1983 avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità per entrambi i ricorsi. udito il difensore L'avvocato ENRICO CAPPATO si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 17 ottobre 2019, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del G.u.p. del locale Tribunale del 5 luglio 2018, con la quale Pagnin Angelo e D'Angelo Nunzia erano stati condannati alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie, perché riconosciuti responsabili, il Pagnin, del reato di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, I.fall.) e la D'Angelo del reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale (art. 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, I.fall.). 1.1.Agli imputati sono stati attribuiti i reati suddetti in relazione al fallimento della società "Vailati - Verga &Partners s.r.l.", fallita in data 10 luglio 2014, in concorso con Verde Marta, giudicata separatamente, e un non meglio identificato Verde Roberto.

Il Pagnin risponde, nella qualità di amministratore unico della predetta società dal 4.12.2009 al 3.3.2012, del reato di operazioni dolose, consistite nel sistematico omesso pagamento Iva, neppure inserita come voce di debito a bilancio, proprio a partire dall'esercizio 2009. A seguito della cessazione del Pagnin dalla carica, è subentrata nella carica Verde Marta fino alla data del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Milano il 10 luglio 2014 e nell'abito dell'amministrazione Verde, la D'Angelo ha assunto il ruolo di amministratrice di fatto, gestendo i conti correnti della fallita, stipulando plurimi contratti mediante i quali si appropriava di carburante viaggi, servizi telefonici ecc. , acquisti estranei agli scopi della "Vailati", sia delle condotte di occultamento delle scritture contabili della società, consegnate dal predecessore Pagnin, al fine di occultare le distrazioni commesse.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, hanno proposto ricorso, con atti distinti, sia il Pagnin, che la D'Angelo. 2.1. La D'Angelo, con atto a firma dell'Avv. Berenice Candela, espone tre motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1.1.con il primo motivo, il vizio di motivazione insufficiente ed illogica (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte territoriale omesso di rispondere alle doglianze formulate nell'atto di appello circa la mancanza di prova inerente al suo ruolo di amministratrice di fatto; invero, le risultanze probatorie acquisite indicano un ruolo della stessa di mera prestanome, testa di legno di soggetti non identificati ed il teste Salvo aveva chiaramente dichiarato che nell'unico episodio in cui la D'Angelo era presente, in occasione della firma del contratto di domiciliazione fiscale della fallita, le decisioni erano state assunte da tale Roberto Verde, non identificato; 2.1.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione insufficiente (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) sulla richiesta di derubricazione delle contestazioni nelle ipotesi delittuose di cui agli artt. 640 o 646, c.p., per avere la Corte milanese illogicamente inferito l'impossibilità della configurazione di tali ipotesi di reato dall'impossibilità di sindacare le conclusioni della sentenza di fallimento, così omettendo di analizzare in che modo le condotte attribuite alla ricorrente avrebbero recato pregiudizio alla garanzia dei creditori; 2.1.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per non aver replicato alle doglianze di appello, circa l'insufficienza della sola circostanza della rilevante entità del danno, come giustificazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2.2.

Il Pagnin, con atto a firma del difensore Avv. Enrico Cappato, deduce cinque motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.2.1. con il primo motivo, la violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.), in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p. e il vizio di motivazione anche per omesso esame di un motivo di appello (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), circa la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; invero, nel caso in esame, vengono in questione i principi stabiliti dalle S.U. n. 36551, del 15 luglio 2010, Carelli: in tal caso, la violazione è collegata all'incertezza del capo di imputazione ed in concreto occorreva valutare se vi fosse stata lesione al diritto di difesa dell'imputato anche a mezzo della lettura degli atti processuali; nel caso di specie il capo di imputazione era ben chiaro, attinente ad operazioni dolose diverse da quelle per cui si è avuta condanna (in imputazione si contestava l'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute, laddove la condanna in primo grado, invece, accertava l'omesso versamento Iva, come risultato di una serie di false fatturazioni) e a nulla poteva rilevare che l'imputato fosse stato astrattamente posto nelle condizioni di esercitare la difesa, trattandosi comunque di debito verso l'erario, non essendovi stata comunque risposta alle doglianze mosse; inoltre, nella sentenza di primo grado, si riteneva l'odierno ricorrente responsabile della bancarotta impropria per operazioni dolose, consistite non nel mero omesso versamento di Iva relativa ad operazioni effettive, ma piuttosto nell'aver approntato un sistema di false fatturazioni che aveva condotto ad accumulare un rilevante debito nei confronti dell'erario per l'omesso pagamento di tale imposta; di tale ultimo aspetto, però, non vi è accenno alcuno negli atti del processo, come sottolineato nell'atto di appello, atteso che il curatore mai aveva fatto riferimento ad una tale ipotesi di frode fiscale; dunque, il ricorrente non ha avuto in concreto alcuna possibilità di difendersi da tale contestazione, come evidenziato nell'atto di impugnazione, e, se è pur vero che la contestazione può essere chiarita a mezzo degli altri atti del processo che permettano di conoscere in modo ampio l'addebito, è indispensabile che la contestazione- se ampia come quella di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, I.fall.- sia individuata precisamente nella sua dimensione ontologica, sì da essere accompagnata dalla descrizione delle operazioni dolose che hanno causato il dissesto; peraltro, nella fattispecie si è optato per il rito abbreviato, incidendo concretamente sulle possibilità probatorie a discarico nel caso di una contestazione radicalmente diversa che ricollega le operazioni dolose all'omesso versamento di Iva, il tutto aggravato dal fatto che nelle sentenze di merito addirittura si sono ritenute sussistenti ulteriori operazioni dolose antecedenti l'omesso versamento dell'imposta: un sistema di false fatturazioni in primo grado, e la falsificazioni dei bilanci in appello, entrambe non precedute dal alcuna previa indicazione negli atti del processo; 2.2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte d'appello omesso l'esame del motivo di appello relativo al travisamento della prova ed alla contraddittorietà della motivazione in relazione alla deduzione circa l'insussistenza del fatto; invero il G.u.p. aveva tratto la prova delle operazioni dolose attribuite al Pagnin da un sistema di frode fiscale che aveva condotto all'omesso versamento Iva, causativo del fallimento, tramutando in certezze le considerazioni dubitative espresse dal Curatore fallimentare nelle proprie relazioni, dando così per scontato un sistema di false fatturazioni non comportanti alcun rapporto di credito/debito effettivo, attribuendo al fittizio debito Iva che ne derivava la causa del dissesto; così facendo, la Corte milanese avrebbe anche travisato le risultanze probatorie relative a tali relazioni, le quali individuano come uniche cause del dissesto della società le condotte distrattive poste in essere dalla successiva amministrazione Verde - D'Angelo; inoltre, non si comprende come la mera emissione di fatture per operazioni inesistenti possa aver provocato dissesto in totale assenza di circolazione di denaro sui conti e di fornitura di beni; 2.2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) con riferimento all'omesso esame di un ulteriore motivo di impugnazione della sentenza di primo grado relativo all'inesistenza della prova dell'elemento soggettivo; invero, nell'atto di appello si censurava la sentenza del primo giudice perché traeva addirittura la prova del dolo proteso al dissesto della società da quanto affermato dal Curatore fallimentare, il quale, invece, si limitava a sollecitare ulteriori indagini sugli esercizi 2010 e 2011; non veniva nemmeno vagliata in modo critico la possibilità che l'omesso versamento Iva derivasse da una mera mancanza di provvista, sul presupposto della sussistenza di risultanze probatorie, che in realtà difettavano; ciononostante, la Corte territoriale ha totalmente ignorato la questione, sposando in toto la ricostruzione della pronuncia di primo grado; 2.2.4. con il quarto motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 99, comma 4, c.p. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per travisamento della prova per avere la Corte, così come anche il Gup, ritenuto sussistente a carico del Pagnin la recidiva reiterata in assenza dei presupposti richiesti a tal fine dall'art. 99, comma 4, c.p., ed in particolare di una precedente sentenza di condanna che lo dichiarasse recidivo semplice; peraltro, il primo giudice ha valorizzato una condanna del 2015, maturata successivamente alla commissione del fatto, in 47 motivazione, mentre la Corte territoriale non ha valutato l'insussistenza dei presupposti per applicare la recidiva ex art. 99/4 c.p., non avendo il recidivo commesso un altro delitto come si ricava dal certificato penale dell'imputato; 2.2.5. con il quinto, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 133 c.p. e il vizio di motivazione illogica (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte d'appello giustificato l'entità della pena in concreto irrogata in misura superiore al minimo edittale attraverso il riferimento a fattori dei quali in realtà, come già enunciato nei precedenti motivi di ricorso, non vi è precisa contezza, quali l'entità del danno, per vero attribuito dal Curatore stesso alla gestione successiva, e l'intensità del dolo, anch'essa non effettivamente accertata; pure il riferimento ai precedenti penali del Pagnin, già da valutarsi con riferimento alla recidiva, non può giustificare lo scostamento della pena dal minimo edittale, mentre la menzione della condotta causativa del fallimento appare del tutto illogica costituendo essa fondamento della responsabilità penale stessa, non potendo anche assurgere a criterio di dosimetria della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi vanno accolti per entrambi gli imputati, quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari ex art. 216 u.c. L.Fall., mentre per il Pagnin, limitatamente al trattamento sanzionatorio più in generale; nel resto il ricorso della D'Angelo va dichiarato inammissibile, mentre quello del Pagnin va respinto.

1. Il ricorso della D'Angelo risulta generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.1 D primo motivo di ricorso si presenta del tutto generico, laddove viene censurata la motivazione della sentenza impugnata che non darebbe compiutamente conto del ruolo di amministratrice di fatto dell'imputata nell'ambito della società fallita. La sentenza impugnata, invero, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ha dato compiutamente conto degli elementi dai quali ha ricavato tale ruolo gestorio di fatto della D'Angelo e, segnatamente, tra l'altro, dalla gestione dei conti correnti della fallita, dalla stipulazione di plurimi contratti- a mezzo dei quali l'imputata si appropriava anche di carburante, viaggi, servizi telefonici e noleggio auto per somme cospicue- dai bonifici alla società Ascotel, della quale la D'Angelo era amministratrice di diritto. 1.1.1.

Con tale valutazione la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi, più volte affermati da questa Corte, secondo cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.

La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, in particolare, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche, che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus" che svolge funzioni attive quali ad esempio rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti, in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.

Peraltro, l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto, che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14.4.2003, n. 22413, Sidoli, rv. 224948; Sez. 1, 12.5.2006, n. 18464, Ponciroli, rv. 234254). In definitiva in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui alla L. Fall., artt. 216 e 223, vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr.

Sez. 5, 13.4.2006, n. 19145, Binda e altro, rv. 234428; Sez. 5 , n.27264 del 10/07/2020, Rv. 279497). 1.1.2. Alla stregua di tali principi i giudici di merito, senza incorrere in vizi, hanno ricavato dalla continua ingerenza dell'imputata nella gestione della fallita, dal collegamento con la Ascotel, società questa da lei formalmente amministrata, dalla gestione dei conti correnti della fallita e dalle attività contrattuali svolte, con dissipazione/distrazione del patrimonio della Vailati, gli indici di assoluto valore sintomatico della funzione dell'imputata di amministratrice di fatto di fatto della società dal 2012 al 2014, epoca del fallimento della stessa.

La circostanza addotta dall'imputata circa il suo ruolo di "testa di legno" risulta implicitamente e coerentemente ritenuto irrilevante, tenuto conto del suo ruolo gestorio attivo, attraverso la disponibilità del denaro e la gestione dei conti correnti della società poi fallita. 1.2. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso, circa la mancata derubricazione della fattispecie della bancarotta fraudolenta in appropriazione indebita o truffa. Correttamente, sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato come l'intervenuta sentenza di fallimento precluda tale configurabilità, essendo stata l'attività gestoria dell'imputata di fatto finalizzata alla spoliazione della società anche in favore di altra società, la Ascotel, dalla stessa formalmente gestita.

Più volte questa Corte ha evidenziato come in caso di fallimento, integri il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione l'appropriazione indebita da parte dell'amministratore di somme di spettanza della società (Sez. 5, n. 24324 del 15/04/2015, Rv. 263910). Invero, il reato di bancarotta fraudolenta risulta essere una figura di reato complesso ex art. 84 cod. pen., rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicchè gli stessi fatti, già contestati ex art. 646 cod. pen., possono essere 5 2 \t ricondotti, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, alla fattispecie di bancarotta (Sez. 5, n.2295 del 03/07/2015, Rv. 266018). 1.3.

Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta, altresì, il terzo motivo di ricorso della D'Angelo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato tale diniego, sulla base dei precedenti penali della D'Angelo, della entità delle distrazioni e del fatto che la società era stata piegata al raggiungimento di fini predatori della fallita. Sul punto, è sufficiente richiamare quanto più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, 27/01/2012, n. 19639).

La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). In proposito, è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).

2. Il ricorso del Pagnin va accolto in relazione al trattamento sanzionatorio, come già accennato, mentre va respinto nel resto. 2.1. Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., facendo l'imputazione di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose a lui contestata riferimento all'omissione sistematica del versamento di contributi previdenziali e ritenute con accumulo dal 2010 al 2014, laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che l'imputato abbia cagionato il fallimento della società attraverso l'omesso versamento dell'IVA, sicchè l'imputato sarebbe/'stato illegittimamente condannato per un fatto nuovo. 2.1.1.

Sul punto il ricorrente invoca i principi contenuti nella sentenza delle S.U. n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051, secondo cui in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. 2.1.2.

Di tali principi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata. In proposito, la Corte territoriale ha evidenziato come nel caso in esame non si sia verificata alcuna lesione del diritto di difesa poiché nelle relazioni del curatore vi è il riferimento all' omesso sistematico versamento dell'Iva. La sentenza di primo grado -da leggersi congiuntamente a quella di appello costituendo con essa un unicum inscindibile quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato- ha messo in risalto come, dopo il subentro del Pagnin nel dicembre del 2009, quale amministratore della società, la società dal 2010 abbia smesso di pagare i tributi ed i versamenti omessi risultino quasi tutti relativi all'IVA, a fronte dell'incremento del fatturato registrato negli anni 2009-2011 (cfr. pg . pg. 7 dell'integrazione della relazione).

Invero, nella relazione del curatore, perfettamente nota all'imputato- avendo lo stesso chiesto di definire la propria posizione con il giudizio abbreviato, acconsentendo alla utilizzazione di tutti gli atti delle indagini preliminari- risulta predisposta una tabella nella quale si evidenziava che le omissioni sistematiche erano riferibili all'Iva, che il mancato versamento dei tributi iniziava appunto nel 2010 e che i debiti nei confronti dell'erario non venivano iscritti in bilancio. Inoltre, sempre il curatore, quantificava l'ammontare dell'ingente debito verso l'erario, essendo stata calcolata la somma di euro 189.987,98 per il solo anno 2010, di conseguenza non solo emergeva chiaramente che l'omissione faceva riferimento all'Iva ma era determinato l'esatto ammontare dell'evasione fiscale. 2.1.3 .Nel descritto contesto, pertanto, nessuna violazione del diritto di difesa e del disposto di cui all'art. 522/2 c.p.p. è stata correttamente ravvisata dai giudici di merito, atteso che l'imputato, attraverso l'iter del processo, è venuto a difendersi in merito al concreto oggetto dell'imputazione, pur sempre riferito all'omesso versamento di poste nei confronti dell'erario, più correttamente riferibili all'IVA, anzichè a ritenute previdenziali.

Peraltro, questa Corte, nell'interpretare i principi della sentenza S.U. n. 36551/2010, Rv. 248051, ha avuto modo di evidenziare che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, per " fatto nuovo" deve intendersi un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum"; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 Rv. 280938).

Nel caso di specie, dunque, essendo la condotta materiale e gli elementi essenziali del reato identici (omesso sistematico versamento all'erario di spettanze), nessuna nullità e nessun fatto nuovo è ravvisabile. 2.2. Infondati -ai limiti dell'inammissibilità- si presentano il secondo e terzo motivo di ricorso in merito all'insussistenza nella fattispecie dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose. 2.2.1. Con riguardo all'elemento oggettivo il ricorrente non si confronta con l'imputazione mossa nei suoi confronti, laddove riversa sui Verde e la D'Angelo la responsabilità del fallimento della società per le "condotte attive" dagli stessi poste in essere. 2.2.1.1.

In proposito va, tuttavia, premesso che più volte questa Corte ha evidenziato come le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa (Sez. 5 , n. 43562 del 11/06/2019 Rv. 277125). Tali operazioni, in particolare, possono consistere anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento dell' esposizione debitoria nei confronti dell' erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018 Rv. 273337;

Sez. 5, n. 22488 del 15/02/2019, Rv. 276202). 2.2.1.2. In merito all'elemento oggettivo, in particolare, i giudici di merito hanno posto in risalto come dall'avvento del Pagnin quale amministratore della Vailati si assisteva ad eventi anomali nell'andamento della società e segnatamente ad un incremento dei crediti, dei debiti e ad un aumento della produzione in coincidenza dell'omissione del pagamento dell'IVA, con conseguente aumento del debito nei confronti dell' erario che, unitamente ad altri elementi, cagionava il fallimento della società.

Non si ravvisa in tale valutazione alcun vizio logico ed il dedotto vizio di travisamento della prova risulta inammissibile, atteso che, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna), per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato, è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina e altro, Rv. 269217).

Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130).

Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. 2.2.1.3. Per quanto concerne il nesso causale, senza illogicità i giudici di merito hanno evidenziato come l'omissione del pagamento dell'IVA "unitamente" agli altri debiti accumulati abbia cagionato il fallimento della società. Invero, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l' operazione dolosa e l'evento fallimentare, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art.41 cod. pen., né l'aggravamento di un dissesto già in atto (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316). 2.2.2.

In merito, infine, all'elemento psicologico nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, il fallimento è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell' operazione ha accettato il rischio della stessa. Tale fattispecie è dunque a dolo generico (cfr. rv. 214856) ampiamente dimostrato dagli indici fattuali messi in risalto dalla Corte territoriale circa il mancato pagamento dell'IVA proprio in coincidenza dell'avvento quale amministratore del Pagnin, in uno alla condotta della mancata iscrizione dei debiti non iscritti in bilancio. 3.Fondato, nei limiti di cui si dirà, si presenta il quarto motivo di ricorso in merito alla ritenuta recidiva specifica e reiterata ex art. 99/4 c.p. 3.1.Ed invero, non si presenta fondata la deduzione del ricorrente, secondo cui in mancanza della declaratoria giudiziale della recidiva semplice non poteva essere accertata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui il giudice della cognizione, a differenza di quello della esecuzione, può riconoscere la recidiva reiterata anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (Sez. 5, n. 41288 del 25/09/2008 Rv. 241598; Sez. 2 n. 21451 del 05/03/2019 Rv. 275816; Sez. 2, n.18701 del 07/05/2010 Rv. 247089). In particolare, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Rv. 281229). 3.2.

Fondate si presentano, invece, le deduzioni relative alla mancata attenta valutazione da parte dei giudici di merito dei precedenti penali dell'imputato, al fine della configurabilità della recidiva ex art. 99/4 c.p., la cui applicazione deve fondarsi sulla ricorrenza del presupposto formale dell'anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato (Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020). Inoltre, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo.

In particolare, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 de/ 16/11/2016, Rv. 270419). 3.2.1.

Non risultando la sentenza impugnata rispettosa delle suddette valutazioni la sentenza impugnata va annullata per nuovo esame in merito al trattamento sanzionatorio 4. Il quinto motivo di ricorso resta assorbito dalle valutazioni che il giudice del rinvio sarà tenuto a compiere in relazione all'accoglimento del quarto motivo.

5. Deve, infine, rilevarsi come ad entrambi i ricorrenti siano state applicate di diritto le pene accessorie di cui all'art. 216/4 L.Fall. Alla stregua della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 L.F.- nella parte in cui prevede pene accessorie (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) di durata fissa decennale, anzichè di durata fino a dieci anni, per coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta- giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, è necessario esaminare di ufficio il profilo del trattamento sanzionatorio, in relazione alle indicate pene accessorie.

Invero, ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953, il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso e la mancata articolazione da parte dell'imputato di specifiche censure in punto di pene accessorie non impedisce l'esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema del trattamento sanzionatorio divenuto illegale. All'uopo trova, infatti, applicazione la sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, secondo cui nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo.

L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende, pertanto, necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire alla Corte di rinvio di quantificare la durata delle suddette pene accessorie, quantificazione che non può essere operata da questa Corte, implicando considerazioni commisurative in fatto inibite al Giudice di legittimità. Ciò anche tenuto conto del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.Un. n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. comma, I. fall., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello