Sentenza — n. 28313/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 12 marzo 2019 il Tribunale di Enna, in riforma della sentenza pronunciata dal locale giudice di pace il 19 marzo 2018, ha assolto Schillaci Filippo, Calcagno Maria, Schillaci Antonio e Schillaci Nunzia Vincenza, dai reati di cui all'art. 612 c.p. commessi in danno di Licata Loredana, perché il fatto non sussiste.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 c.p, artt. 192 c.p, art. 192 c.p, art. 606 c.p, art. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28313/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non può essere dedotta, né quale violazione di legge, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LICATA LOREDANA nato a ENNA il 27/06/1966 nel procedimento a carico di: SCHILLACI FILIPPO nato a ENNA il 19/09/1936 CALCAGNO MARIA nato a AIDONE il 17/03/1948 SCHILLACI ANTONIO nato a ENNA il 17/09/1974 SCHILLACI NUNZIA VINCENZA nato a ENNA il 15/10/1968 avverso la sentenza del 12/03/2019 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; 4.bstito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI elae-44.3 concluso ela4.644aPcio ;Ak
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 12 marzo 2019 il Tribunale di Enna, in riforma della sentenza pronunciata dal locale giudice di pace il 19 marzo 2018, ha assolto Schillaci Filippo, Calcagno Maria, Schillaci Antonio e Schillaci Nunzia Vincenza, dai reati di cui all'art. 612 c.p. commessi in danno di Licata Loredana, perché il fatto non sussiste.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile Licata Loredana, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. Giuliana Vittoria Conte, articolando quattro motivi, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 6 della Convenzione Edu, siccome il tribunale, riformando la sentenza di primo grado e pronunciando sentenza di assoluzione fondata su un giudizio di inattendibilità delle prove dichiarative diverso da quello espresso dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto rinnovare l'istruzione dibattimentale ed escutere nuovamente i dichiaranti o, comunque, ricorrere ad una motivazione rafforzata e non limitarsi alla semplice enunciazione del dissenso; 2.2. con il secondo e terzo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., per erronea applicazione delle regole in tema di valutazione della prova e travisamento del fatto per essere il Tribunale pervenuto alla riforma della sentenza di condanna, fondando il proprio convincimento innanzitutto sulla inattendibilità della parte civile; il giudice di primo grado, tuttavia, non si limitava a descrivere la contestazione fatta dal P.M., ma provava la correttezza dell'ipotesi accusatoria all'esito di un giudizio connotato da oralità e approfondimento nell'accertamento, avendo escusso quattro testimoni, oltre le parti di causa ed avendo dato conto dettagliatamente, nel corpo motivazionale, di tutte le dichiarazioni testimoniali, diversamente dalla sentenza di appello che, invece, si è limitata a censurare come erronea la valutazione delle prove raccolte dalla prima sentenza, senza peraltro riesaminarle mediante istruttoria; il diverso epilogo decisorio si è fondato, dunque, su un valore degradato alla testimonianza della parte civile, sol perché costituitesi tale, essendo, al contrario tale dichiarazione genuina, anche in ragione del fatto che la dichiarante non celava la situazione di tensione dei rapporti di vicinato con la famiglia Schillaci, a conferma del fatto che non fosse mossa da spirito di rivendica nei confronti degli imputati, ma solo dal desiderio di vedere cessate le attività minacciose che ella subiva; in occasione delle frasi minatorie ricevute ed oggetto del presente procedimento, la ricorrente non controbatteva, né fomentava l'aggressività dei vicini, rischiando la lite, ma con atteggiamento ritratto, si ritirava nella propria abitazione al fine di evitare ogni motivo di scontro; tali circostanze, peraltro confermate dal Ravanuso Nunzio nelle sommarie informazioni rese ai carabinieri di Enna, poco dopo i fatti ed utilizzabili a fini probatori, sono state ignorate dal giudice di appello unitamente ad altre testimonianze assunte. 2.2.1.
In particolare, non sono state compiutamente considerate le dichiarazioni dei testimoni Ravanuso e Savoca; il primo rendeva sommarie informazioni all'epoca dei fatti, ma i giudici di appello hanno considerato a fini probatori, solo quelle rese in udienza, peraltro mortificandone il contenuto ed il valore; il Tribunale ha rilevato nelle dichiarazioni del Ravanuso - il quale destinatario delle minacce da parte degli Schillaci, preferiva non sporgere querela - forte animosità (circostanza, peraltro poco plausibile, atteso che la prova per il giudice di appello era solo cartolare), sconfessata invece dal fatto che il testimone, sia in sede di sommarie informazioni che poi in sede di esame, sottolineava che sia lui che la sig.ra Licata proprio per evitare "bagarre", alle frasi ingiuriose e minatorie della famiglia Schillaci, decidevano di ritirarsi nell'abitazione della Licata e cessare, in una prima occasione, di collocare la rete frangivento sulla proprietà della Licata, ma al confine con la proprietà Schillacì, che era l'origine dell'ira dei vicini; quanto, poi, alle dichiarazioni degli altri testimoni, Savoca e Libertino, vicini di casa e testi addotti dalla difesa degli imputati, emergeva che la famiglia Schillaci era avvezza alla lite con i vicini, incline all'ira ed all'irascibilità, mentre la famiglia Licata, veniva invece qualificata come famiglia ordinaria con la quale avere normali rapporti di vicinato; 2.3. con il quarto motivo, la violazione degli artt. 208, 209 e 503 c.p.p. in tema di valutazione dell'esame dell'imputato, per non avere il giudice dato credito alle dichiarazioni della parte civile e dei testimoni, terzi e genuini, per legge vincolati all'obbligo di verità ed aver, invece, conferito credibilità alle dichiarazioni contraddittorie e mendaci degli imputati, i quali, peraltro, non fornivano un'ipotesi alternativa della vicenda quale dichiarata dal querelante e ricostruita dai testimoni, ma si limitavano a fornire una poco credibile declaratoria di innocenza.
3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Luigi Birritteri, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Schillaci Filippo, Calcagno Maria, Schillací Antonio e Schillaci Nunzia Vincenza, a mezzo del difensore di fiducia, hanno depositato tramite PEC conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la mancata rinnovazione istruttoria e la mancanza di una motivazione rafforzata, si presenta manifestamente infondato. Ed invero, quanto alla mancata rinnovazione delle prove dichiarative è sufficiente richiamare ì principi affermati dalle S.U. di questa Corte, secondo cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez.
U, n.14800 del 21/12/2017, Rv. 272430). 1.1. Quanto a tale ultimo aspetto, la deduzione della ricorrente circa l'assenza di una motivazione cd. rafforzata nella sentenza impugnata del pari si presenta inammissibile, atteso che la doglianza si presenta del tutto generica non confrontandosi compiutamente con la ratio decidendi del giudice d'appello, che con motivazione ampia e non illogica ha dato conto delle ragioni del giudizio assolutorio in riforma della sentenza di primo giudice. Il Tribunale risulta, invero, aver assolto l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza (di condanna), dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato, e formulando autonome valutazioni in ordine alla credibilità ed all'attendibilità delle fonti dichiarative.
Le ulteriori censure sviluppate si traducono in definitiva in vizi di motivazione inammissibili in questa sede, per quanto si dirà. 2.Ed invero, la sentenza impugnata è stata emessa in data 12.3.2019 nella vigenza del comma 2- bis c.p.p. dell'art. 606 cod. proc. pen, e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), a termini del quale, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui ai al comma 1 lettere a), b) e c) dello stesso art. 606 c.p.p. e non per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. 2.1.0rbene, il ricorso in esame, nelle restanti censure, oltre a quanto evidenziato per il primo motivo di ricorso, e segnatamente quanto al secondo motivo, nonché al terzo e quarto motivo di ricorso sviluppa doglianze riconducibili a vizi di motivazione, atteso che, al di là del riferimento nella rubrica di tali motivi di ricorso alla violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., il ricorrente in realtà deduce, l'erronea valutazione dell'inattendibilità della p.o. e, comunque, una non compiuta ed inadeguata valutazione delle dichiarazioni dei testi Ravanuso, Savoca e Libertino, con travisamenti del fatto, a fronte della versione dell'accaduto resa illogicamente dagli imputati. 2.2.
In proposito, va richiamato il principio recentemente espresso dalle S.U. di questa Corte (Sez. Un. n.29541 del 16/07/2020,Rv. 280027), secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo, con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglìanze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett, e), cod. proc. pen., non possono essere superati, ricorrendo al motivo dì cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali che siano stabilite a pena di nullità (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019 Rv. 277518). 2.2.1.
In particolare, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non può essere dedotta, né quale violazione di legge, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.
e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6 , n. 4119 del 30/04/2019,Rv. 278196).
3. Alla luce di siffatti principi, essendo inquadrabili i vizi dedotti dalla ricorrente nell'ambito di vizi di motivazione, il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t