Cassation court annuls sentence without remand due to death of defendant extinguishing the crime under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appealed judgment without remanding the case because the defendant, Cesare D'Amico, died on January 25, 2021. Although the defendant had filed a cassation appeal challenging the conviction for bankruptcy fraud, the death occurred after the appeal was lodged but before the final decision. The court ruled that the crime was extinguished by the death of the accused, making any further trial on the merits legally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 223 L.Fall.; Art. 216 L.Fall.; Art. 129 c.p.p.: The death of the accused occurring after the filing of the cassation appeal extinguishes the criminal liability, necessitating the annulment of the contested judgment without remand.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMICO CESARE nato a MESSINA il 09/08/1938 avverso la sentenza del 08/03/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; Terti4o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI IL , €41P-13a concluso dliede.intio -
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa in data 8.3.2019, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 17.10.2017, dichiarata l'estinzione del reato di cui al capo c) (bancarotta semplice per aggravamento del dissesto ex art. 217 n. 4 I. fall.) per intervenuta prescrizione, rideterminava il trattamento sanzionatorio nei confronti di D'Amico Cesare in anni tre di reclusione, per il reato di cui agli artt. 223 e 216 co. 1 n. 2 L.Fall. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a Mezzo difensore di fiducia, avv.
Valter Militi, deducendo tre motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, atteso che la pronuncia impugnata non avrebbe offerto risposta ai rilievi formulati con ì motivi di appello; il giudizio di inattendibilità della contabilità della società prende le mosse dalla errata valutazione relativa a tre operazioni di compravendita immobiliare, per le quali a fronte dei plurimi rilevi sviluppati dalla difesa dell'imputato in appello la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente, oltre che illogica, in quanto si afferma che il nucleo del problema è costituito dalle operazioni immobiliari risalenti ad un'epoca (1991-1993) in cui l'imputato ancora non era amministratore della società; la motivazione della sentenza impugnata, inoltre, è viziata nella parte in cui non ritiene di riqualificare le condotte, ritenute assistite dal dolo richiesto ex art. 216 L.
Fall.: al D'amico era rimproverata una tenuta delle scritture caotica, ma si è indebitamente ritenuta l'equivalenza tra tale caos e una specifica volontà dolosa di frode in danno ai creditori; -con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 69, 133 c.p. e 546 c.p.p.: la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le censure mosse in punto pena avverso la sentenza di prime cure, segnatamente sulla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate; -con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge essendo illegali le accessorie, irrogate nella misura di dieci anni.
3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa Luigi Birritteri, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
4. In data 19.4.2021 la difesa del D'Amico ha fatto pervenire a mezzo PEC certificato di morte dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per estinzione del reato ascritto all'imputato ex artt. 223 e 216 co. 1 n. 2 L.Fall. per morte dell'imputato stesso. Ed invero, il D'Amico risulta deceduto in data 25.1.2021, come si evince dell' estratto per riassunto dal Registro degli atti di morte prodotto dalla difesa.Sul punto, più volte questa Corte ha evidenziato che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 5.5.2021 Il Consigliere estensore Il Pres