Sentenza — n. 28311/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FEOLA ALDO CARLO nato a MASSAFRA il 29/09/1943 Avverso la sentenza del 20/01/2020 della Corte di appello sez. dist. TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria scritta del 20/02/2021 del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria scritta pervenuta il 25 febbraio 2021, a firma dell'avvocato Vincenzo D'Elia, nell'interesse dell'imputato, che si è riportato ai motivi, concludendo per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 576 cod. pen, art. 478 cod. pen; Sentenza — n. 28311/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Può peraltro aggiungersi, come ultima osservazione, che la Corte di appello, seppure implicitamente, ha negato la sussumibilità della condotta nello schema legale di cui all'art. 478 cod. pen. , avendo escluso, sotto il profilo soggettivo, che il ricorrente non fosse stato consapevole dell'esito della seduta del Consiglio e dando conto degli specifici elementi dai quali ha tratto argomenti per sostenere che egli non si sia limitato a riprodurre un atto esistente, quanto piuttosto a crearne uno ex novo, falso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FEOLA ALDO CARLO nato a MASSAFRA il 29/09/1943 Avverso la sentenza del 20/01/2020 della Corte di appello sez. dist. TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria scritta del 20/02/2021 del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria scritta pervenuta il 25 febbraio 2021, a firma dell'avvocato Vincenzo D'Elia, nell'interesse dell'imputato, che si è riportato ai motivi, concludendo per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Lecce - Sez. Distaccata di Taranto, ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'avvocato Aldo Carlo Feola colpevole di falso materiale per avere, quale consigliere con funzioni di Segretario del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto, rilasciato copia conforme all'originale della delibera di archiviazione di procedimento disciplinare a carico dell'avv. Addolorata Renna, in realtà mai adottato...né sottoscritto_dal presidente del C.O.A.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge quattro motivi. 2.1. Con i primi due, denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione, lamentando sia l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, che la mancata rinnovazione istruttoria invocata con l'atto di appello, finalizzata all'accertamento della prassi seguita, al tempo, dal C.O.A. in ordine ai procedimenti disciplinari da archiviare, onde dimostrare la carenza del dolo. Sostiene, infatti, la Difesa ricorrente che la decisione del Presidente del C.O.A. di svolgere un ulteriore approfondimento della problematica sottostante alla pratica di rilievo disciplinare a carico dell'avvocato Renna intervenne solo successivamente alla seduta del Consiglio, all'insaputa del Segretario, sicchè questi, conservando memoria di quella pratica, a distanza di un anno e mezzo, rilasciò il certificato di conformità nella convinzione, in buona fede, dell'avvenuta archiviazione della pratica, secondo consolidata prassi.
Invece, la sentenza impugnata concentrandosi sull'elemento materiale del reato, e sottovalutando lo scrutinio dell'elemento soggettivo, ha finito per negare la rinnovazione istruttoria invocata che, al contrario, avrebbe dato conto delle ragioni del ricorrente. 2.2. Con il terzo motivo si contesta la legittimità della decisione riguardante le statuizioni civili in mancanza di prova di danno patito dalla controparte nel processo civile nel quale l'atto falso venne prodotto. 2.3. Con il quarto motivo si denuncia l'erronea qualificazione del fatto, da ricondursi, piuttosto che al reato di cui all'art. 576 cod. pen., alla fattispecie di cui all'art. 478 cod. pen. , così come dedotto dinanzi al giudice di appello che, tuttavia, sul punto ha omesso ogni motivazione. 3.Con requisitoria scritta del 20 febbraio 2021 il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria del 25 febbraio 2021 il difensore del ricorrente ha depositato copia della sentenza ( di rigetto) della Corte di appello di Taranto - sez. civile - n. 70/2020 pronunciata nella causa per la responsabilità professionale dell'avv. Renna, intentata dall'avvocato Blasi, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1.11 ricorso propone motivi inammissibili, sostanzialmente riproponendo, con i primi tre motivi, censure già formulate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale con una doppia pronunzia conforme di condanna, mirando le doglianze a sollecitare una rivisitazione della ricostruzione del fatto non consentita dinanzi al giudice di legittimità /se la decisione avversata sia assistita da motivazione puntuale, analitica, aderente alle emergenze probatorie. 1.1.La sentenza impugnata contiene congrua argomentazione sia con riguardo al vaglio dell'elemento soggettivo del reato, sia in punto di insussistenza dei presupposti per accedere alla rinnovazione dell'istruttoria, fondandosi la prova del reato su elementi documentali, costituiti dall'atto falsamente formato e dai registri del C.D.A. (pandetta).
2. E' sufficiente, infatti, osservare che il ricorrente svolgeva, al tempo dei fatti, le funzioni di segretario, sicchè egli sapeva bene quale era stato l'evolversi della seduta di Consiglio e quale fosse stato l'esito della pratica in questione, ovvero che non ne fosse stata disposta l'archiviazione. D'altro canto, come annotato in sentenza, egli, per rilasciare la falsa attestazione, dovette accedere al file contenente la bozza di proposta di delibera di archiviazione redatta dal relatore istruttore modificandone il contenuto. Da tali comportamenti è stata ragionevolmente tratta la consapevolezza della formazione di un atto falso, anche in considerazione dell'assenza di una delibera di archiviazione e per essere stata smentita la tesi circa una prassi di deliberare l'archiviazione senza discussione, da cui la evidente irrilevanza di una attività istruttoria, sollecitata dalla Difesa, che su quel presupposto reggeva.
3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi con gli argomenti utilizzati dalla Corte di appello per replicare all'analoga doglianza formulata in sede di appello: la Corte territoriale ha compiutamente valutato le ragioni del danno ( quantomeno morale) risarcibile e della legittimità dell'atto di costituzione di parte civile.
4. Anche il quarto motivo è inammissibile. Al di là del fatto che il motivo non risulta autosufficiente, in quanto non è stata allegata la deduzione, nei gradi precedenti, di tutti i motivi di appello, osserva il Collegio che la prospettazione della doglianza, di cui v'è traccia nei motivi aggiunti, risulta, in ogni caso, assolutamente generica, cosa che giustifica l'assenza di motivazione sul punto. E' noto, infatti, che, al fine di verificare se la denunciata omissione risulti rilevante ai fini della valida prospettazione del vizio in sede di legittimità, non è sufficiente il mero dato del mancato esame dei motivi, dovendo il giudice di legittimità altresì verificare "se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo" (Sez. 2 n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 276982).
Può peraltro aggiungersi, come ultima osservazione, che la Corte di appello, seppure implicitamente, ha negato la sussumibilità della condotta nello schema legale di cui all'art. 478 cod. pen. , avendo escluso, sotto il profilo soggettivo, che il ricorrente non fosse stato consapevole dell'esito della seduta del Consiglio e dando conto degli specifici elementi dai quali ha tratto argomenti per sostenere che egli non si sia limitato a riprodurre un atto esistente, quanto piuttosto a crearne uno ex novo, falso.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 16 marzo 2021 . Il Consigliere estensore i Maria Thresa Beli-n-onte Il Preside