Sentenza — n. 28309/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 15/02/2018, la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale della stessa città, emessa 1'11/06/2012, nei confronti di Raffaele Gambardella, Carlo Perotti e Giancarlo Di Virgilio, nonché della "Finworld" s.p.a.; all'esito del giudizio di primo grado, era intervenuta decisione di condanna: - quanto al Gambardella, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della suddetta società, per un addebito ex art. 2638 cod. civ. [capo B), con riferimento al bilancio di cui all'esercizio 2003], per essere stata rappresentata in misura superiore a quella reale l'entità del capitale e dei mezzi patrimoniali della Finworld, in particolare attraverso il richiamo ad un contratto di leasing su un immobile che era invece risultato simulato; - quanto al Perotti e al Di Virgilio, componenti del cda, per il loro concorso nel reato sub B) e sempre nei limiti della condotta afferente il 2003; - quanto alla società, ai sensi degli artt. 21, 25-ter e 69 del d.lgs. n. 231/2001, relativamente ai capi B) - nella sua interezza - e C), quest'ultimo concernente una contestazione di falso ex art. 2621 cod. civ., fondata sui medesimi presupposti di cui all'accusa di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2638 cod. civ, art. 2621 cod. civ; Sentenza — n. 28309/2021 — snpen · Corte di Cassazione: è stato ritenuto simulato, avuto riguardo all'accertato pagamento dei canoni di locazione e alla penale posta a carico della Finworld s.p.a. in occasione della risoluzione del contratto; relativamente al bilancio 2003, è indimostrato che, sempre in relazione al contratto di leasing, sia stata fornita una rappresentazione superiore a quella reale; che, in mancanza del reato presupposto (falso in bilancio), deve ritenersi non perfezionato anche il reato di cui all'art. 2638, co. 1, cod. civ.». Ci si trova al cospetto, dunque, di censure assai specifiche, rimaste di fatto prive di disamina e su cui le testimonianze menzionate dalla Corte territoriale - anche per come compendiate dal primo giudice - non sembra avessero già offerto chiarimenti inequivoci.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Finworld s.p.a. avverso la sentenza emessa il 15/02/2018 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli; lette le conclusioni formulate per atto scritto dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della sanzione
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15/02/2018, la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale della stessa città, emessa 1'11/06/2012, nei confronti di Raffaele Gambardella, Carlo Perotti e Giancarlo Di Virgilio, nonché della "Finworld" s.p.a.; all'esito del giudizio di primo grado, era intervenuta decisione di condanna: - quanto al Gambardella, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della suddetta società, per un addebito ex art. 2638 cod. civ. [capo B), con riferimento al bilancio di cui all'esercizio 2003], per essere stata rappresentata in misura superiore a quella reale l'entità del capitale e dei mezzi patrimoniali della Finworld, in particolare attraverso il richiamo ad un contratto di leasing su un immobile che era invece risultato simulato; - quanto al Perotti e al Di Virgilio, componenti del cda, per il loro concorso nel reato sub B) e sempre nei limiti della condotta afferente il 2003; - quanto alla società, ai sensi degli artt. 21, 25-ter e 69 del d.lgs. n. 231/2001, relativamente ai capi B) - nella sua interezza - e C), quest'ultimo concernente una contestazione di falso ex art. 2621 cod. civ., fondata sui medesimi presupposti di cui all'accusa di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza.
In ordine a reati ulteriori, il Tribunale aveva invece preso atto dell'oramai maturata prescrizione. La sussistenza della causa estintiva era rilevata dalla Corte territoriale, con riguardo alle persone fisiche, anche per il reato di cui al capo B), escludendo i giudici di appello - sulla base delle deposizioni testimoniali di appartenenti alla Guardia di Finanza ed agli uffici ispettivi della Banca d'Italia - che ricorressero gli estremi per una più ampia pronuncia liberatoria nel merito. A riguardo, la Corte romana esponeva quanto segue: «risulta che la Finworld s.p.a., esercitando l'attività di prestazione di garanzie, al fine di adeguare il patrimonio agli standard richiesti per l'iscrizione allo speciale elenco di cui all'art. 107 T.U. leggi bancarie, riportava nel bilancio 2002, approvato dal nuovo consiglio di amministrazione, effetti cambiari - in sostituzione di titoli di stato argentini, per un valore di 1.134.687, del cui possesso non è stata mai fornita alcuna documentazione - emessi dalla Generali Appalti s.r.I., per un asserito credito vantato dalla Finworld s.p.a., con l'intesa che tali effetti non sarebbero mai stati negoziati ma custoditi ed esibiti in caso di controllo della Banca d'Italia (in tal senso, anche le dichiarazioni rese da Stirpe Sante, di fatto amministratore della Generali Appalti s.r.I.); parimenti, riportava canoni di locazione nell'ambito di un contratto di leasing intercorso con la Gestioni Alberghiere avente ad oggetto l'albergo Villa dei Platani, da ritenersi simulato e stipulato al solo scopo di indicare una liquidità patrimoniale invece assente (in tal senso, significativa è la circostanza, evidenziata dagli operanti, che la provvista per il pagamento dei canoni veniva fornita da soggetti riconducibili alla stessa Finworld s.p.a., e che il pagamento del primo canone era stato compensato con spese di manutenzione pur essendo contrattualmente previsto che le stesse fossero a carico dell'utilizzatore); rappresentava, infine, nel bilancio 2003 un valore dell'immobile, oggetto del contratto di leasing, di circa 10 milioni, superiore a quello reale, ove si consideri che lo stesso richiedeva importanti lavori di manutenzione (in tal senso, il teste Santaroni Bruno)».
Ribaditi tali rilievi, espressi al fine di confermare gli elementi indicativi della responsabilità del Gambardella, del Perotti e del Di Virgilio, la Corte di appello rilevava comunque l'avvenuto decorso dei termini massimi di prescrizione, nei loro confronti, anche per i fatti verificatisi in epoca più recente. Sul conto della società, invece, i giudici di appello si limitavano a sottolineare che nel 2004 - come desunto dalle dichiarazioni rese dal teste Bernardini - la Finworld si era «adeguata al livello patrimoniale richiesto per l'iscrizione all'elenco speciale di cui al citato art. 107, con un aumento di capitale versato»: la circostanza era valutata al fine della riduzione della sanzione pecuniaria, che - irrogata in primo grado nella misura di 80.000,00 euro - veniva rideterminata in 45.000,00 euro, somma corrispondente a 150 quote da 300,00 euro ciascuna).
2. Propone ricorso per cassazione, nell'interesse della Finworld s.p.a., l'Avv. Cristina Dello Siesto. 2.1 Con un primo motivo, il difensore della persona giuridica deduce vizi della motivazione licenziata dalla Corte di appello di Roma quanto alla ritenuta sussistenza, sul piano materiale, del presupposto reato ex art. 2638 cod. civ.; ciò in quanto, con i motivi di gravame, era stato segnalato che il valore di 1.134.687,00 euro menzionato dai giudici di primo grado riguardava i dati di chiusura del bilancio chiuso al 31/12/2001, non quelli del 2002 (dove il saldo della voce "obbligazioni e altri titoli a reddito fisso" era pari a zero).
Perciò, essendovi stato un non contestato incremento di liquidità, sarebbe stato doveroso ricavarne la conclusione che la società a fine 2002 non disponeva più dei titoli cambiari sopra richiamati, ma la Corte territoriale non risulta avere affrontato il tema, a causa del travisamento probatorio sulle annualità di esercizio. 2.2 La pronuncia paleserebbe poi difetto di motivazione anche in punto di ravvisabilità del reato presupposto, con riguardo alla vicenda degli effetti cambiari, a carico delle persone fisiche cui l'addebito era stato contestato.
Nessuna disamina, in particolare, risulta essere stata dedicata dai giudici di secondo grado al tema della attribuibilità di quel fatto al Gambardella, al Perotti e/o al Di Virgilio almeno sul piano del dolo, atteso che - stando a pacifiche emergenze processuali - a presiedere alla vicenda in questione era stato il management anteriore, facente capo ad Arturo Angelini: sarebbe stato necessario, pertanto, evidenziare perché i nuovi amministratori fossero da considerare consapevoli di attestare, a fronte di decisioni e scelte aziendali prese da altri prima di loro, una situazione patrimoniale non rispondente al vero e di ostacolare in tal modo le funzioni delle autorità di vigilanza. 2.3 In ordine all'appostazione a bilancio, quale elemento attivo, dell'immobile concesso in leasing alla società Gestioni Alberghiere, la difesa aveva sostenuto che quel contratto aveva comunque prodotto i propri effetti giuridici, sì da non potersi intendere fittizio (vi erano stati, fra l'altro, regolari pagamenti dei relativi canoni): anche in quel caso, peraltro, l'accordo si era perfezionato sotto l'amministrazione precedente.
L'assunto della simulazione, non di meno, appare ribadito in via apodittica dalla Corte di appello. 2.4 In stretta correlazione alla censura appena illustrata, la difesa segnala altresì che il valore dell'immobile de quo non risulta essere mai stato messo in discussione, dal punto di vista intrinseco: il fatto che dovesse stimarsi per una cifra di circa 10 milioni di euro era perciò pacificamente assodato. Nulla è stato concretamente dimostrato, invece, in ordine alla presunta incidenza delle ipotizzate spese per lavori di manutenzione, soprattutto con riguardo alla circostanza che le stesse fossero di consistenza tale da comportare in capo agli imputati persone fisiche la sicura consapevolezza di rappresentare il falso attraverso la mera conferma in bilancio di quel valore intrinseco. 2.5 Ancora sul tema del valore del bene, il quinto motivo di doglianza lamenta un chiaro travisamento probatorio a proposito della deposizione del teste Santaroni (da cui sarebbero stati forniti gli elementi fondanti la necessità di rivedere al ribasso i 10 milioni di euro anzidetti): egli, infatti, non affermò in alcun modo che sarebbe stato indispensabile dare corso a costosi interventi di gestione o recupero dell'immobile, limitandosi a parlare di generici problemi di infiltrazione e di prospettive di adeguamento degli impianti alle normative sopravvenute in materia di sicurezza. 2.6 Con l'ultima censura, la difesa della Finworld argomenta che la Corte romana si sarebbe limitata ad esaminare una sola delle questioni avanzate con i motivi di gravame in punto di trattamento sanzionatorio, vale a dire il tema della eccessività tout court dello stesso (infatti, ridotto in esito al giudizio di appello); non sono stati dedicati spazi di sorta, però, al diverso aspetto della necessità di applicare al caso di specie un computo ispirato al criterio del cumulo giuridico, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 231/2001.
Al contrario, il giudice di primo grado aveva operato una semplice addizione tra la sanzione ritenuta congrua per l'illecito da correlare al capo B) e quella concernente la responsabilità della società in ordine al capo successivo: e la sentenza oggetto di ricorso, limitandosi a rivederne in melius l'entità complessiva, nulla argomenta sulla mancata adozione del criterio suggerito (imposta anche da ragioni di favor rei).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Su un piano generale, deve qui ricordarsi che «l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato presupposto, prevista dall'art. 8, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale» (Cass., Sez. IV, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv 274320). Nel contempo, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che «in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett.
b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato» (Cass., Sez. VI, n. 21192 del 25/01/2013, Darla, Rv 255369; nello stesso senso, v altresì - da ultimo - Cass., Sez. IV, n. 22468 del 18/04/2018, Eurocos s.n.c.). Già la riproduzione della parte motiva - estremamente sintetica - della sentenza oggi impugnata rende però evidente come di un vero e proprio accertamento della sussistenza dei reati presupposti la Corte territoriale abbia dato contezza in via del tutto sommaria.
Dopo aver fatto riferimento alle deposizioni di due ufficiali di p.g. della Guardia di Finanza e di due ispettori della Banca d'Italia (senza richiamarne il contenuto, ed al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), i giudici di appello si limitano infatti a spiegare che: la vicenda degli effetti cambiari emessi in sostituzione di titoli di stato argentini dovrebbe ritenersi dimostrata dalle dichiarazioni dello Stirpe; la natura simulata del contratto di leasing avente ad oggetto l'albergo Villa dei Platani si desumerebbe dalle modalità di pagamento dei canoni, talora dietro compensazione di poste che avrebbero dovuto comunque restare a carico del conduttore; il valore eccessivo di quell'immobile sarebbe stato chiarito dal teste Santeroni, che ne aveva sottolineato i gravosi oneri di manutenzione.
In linea di principio, si potrebbe anche trattare di rilievi sufficienti, eventualmente da integrare attraverso un richiamo alle argomentazioni sviluppate dalla decisione di primo grado: ma non è questo il caso, dal momento che tale richiamo - financo da ritenere implicito - non potrebbe comunque valere a superare l'evidenza di un palese difetto di esame delle doglianze che, rispetto alle argomentazioni del Tribunale, l'appellante Finworld aveva mosso con i motivi di gravame. Secondo la stessa sintesi dei motivi di impugnazione esposta dalla Corte romana, del resto, gli appellanti in genere - compresa la persona giuridica - avevano sostenuto: che la condotta degli imputati era stata ineccepibile, mentre «le contestazioni mosse dall'organo di vigilanza riguardavano l'operato della precedente amministrazione; che la vicenda relativa ai titoli di stato argentini [...] si esaurisce prima dell'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione; che erroneamente il contratto di leasing con la Gestioni Alberghiere s.r.l.
è stato ritenuto simulato, avuto riguardo all'accertato pagamento dei canoni di locazione e alla penale posta a carico della Finworld s.p.a. in occasione della risoluzione del contratto; relativamente al bilancio 2003, è indimostrato che, sempre in relazione al contratto di leasing, sia stata fornita una rappresentazione superiore a quella reale; che, in mancanza del reato presupposto (falso in bilancio), deve ritenersi non perfezionato anche il reato di cui all'art. 2638, co. 1, cod. civ.». Ci si trova al cospetto, dunque, di censure assai specifiche, rimaste di fatto prive di disamina e su cui le testimonianze menzionate dalla Corte territoriale - anche per come compendiate dal primo giudice - non sembra avessero già offerto chiarimenti inequivoci.
Per altro verso, va segnalato che i motivi di gravame presentati nell'interesse della Finworld si incentravano anche su aspetti ulteriori e non meno rilevanti (oggi, non a caso, ribaditi in sede di ricorso a questa Corte), quali ad esempio la documentata inesistenza degli effetti cambiari in rubrica già da epoca precedente al settembre 2002, quando si era insediato il nuovo cda, tanto che nel bilancio chiuso a dicembre l'importo della voce "obbligazioni e titoli" era in effetti pari a zero, come provato su base documentale. Gli stessi motivi di appello (v. le pagg. 5 e 6, nonché la pag. 8 sul leasing immobiliare) ponevano in risalto, nel contempo, la contraddittorietà delle determinazioni assunte dal Tribunale nell'assolvere il presunto amministratore di fatto della società (Coratti) sul presupposto che egli non si fosse ingerito nelle attività dell'ente dopo il mutamento degli organi amministrativi, a fronte di condotte che però risalivano ad epoca anteriore: né risulta analizzato il profilo della dedotta correttezza del nuovo consiglio nella gestione del contratto di leasing, già stipulato il 26/05/2001 con tanto di allegata relazione di stima e poi dichiarato risolto nel novembre 2003 a seguito di mutamenti normativi sopravvenuti.
3. Le lacune motivazionali evidenziate comportano l'annullamento della sentenza in epigrafe, nei termini di cui al dispositivo, con assorbimento dell'ultimo motivo afferente le modalità di computo del trattamento sanzionatorio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad al