Sentenza — n. 27981/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCRIVA DOMENICO nato a ROSARNO il 07/03/1956 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; letti/sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO &aia; -1~:d2 oil difensore hilì.".2 (La. bri.'
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 416-bis cod. pen, articolo 416 cod. pen, articolo 416-ter cod. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 27981/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Parimenti infondato il secondo motivo che, pur ammettendo che il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. si consuma al momento dell'accordo, assume che nel caso di specie, difettando elementi in ordine alla promessa e alla effettiva concretizzazione del suo oggetto, si deve ritenere non sufficientemente dimostrata la sussistenza del reato; si assume, cioè, che la mancanza di indizi in ordine all'utilità conseguita - di cui non vi sarebbe traccia nelle emergenze processuali e in particolare nelle conversazioni intercettate - si ripercuota sulla stessa prova della sussistenza del reato ipotizzato a carico di Scriva.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCRIVA DOMENICO nato a ROSARNO il 07/03/1956 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; letti/sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO &aia; -1~:d2 oil difensore hilì.".2 (La. bri.'
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di Scriva Domenico, sottoposto alla misura Cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reato di cui all'articolo 416-ter ( per avere accettato quale candidato a consigliere del Comune di Rosarno nella lista civica CambiAmo Rosarno la promessa di Pisano Francesco di procurargli voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis cod. pen. in cambio di altre utilità tra cui un mutamento della destinazione urbanistica dei terreni dallo stesso posseduti in prossimità dello svincolo autostradale di Rosarno; in epoca antecedente e prossima al 5 giugno 2016 ) , ha sostituito la misura applicata con quella del divieto di dimora nel Comune di Rosarno. 2.11 Tribunale, innanzitutto, inquadra il contesto ambientale e criminale in cui ha operato nel territorio rosarnese la famiglia Pisano la cui autorevolezza mafiosa è dato acclarato sin dagli inizi degli anni 80, indicando anche gli elementi esistenti a specifico carico di Pisano Francesco, appartenente anch'egli alla famiglia Pisano, cosiddetta dei Diavoli - che aveva riportato la condanna, irrevocabile, della Corte di Assise di Palmi in data 26 Febbraio 1994, unitamente ad altri componenti della sua famiglia e a Iannace Giuseppe, per il reato di cui all'articolo 416 cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione per il reato di cui all'articolo 416-bis - ; evidenzia poi le plurime dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia che avevano nel tempo parlato della attività del clan mafioso Pisano individuando nei fratelli Pisano i principali accoliti ed indicando lo stesso Pisano Francesco come persona di rispetto nell'ambito della comunità rosarnese ( cfr. pagg. 3-12 dell'ordinanza impugnata ) ; in particolare segnala anche il rapporto nel tempo consolidatosi tra i Pisano e il fedele Iannace Giuseppe, oltre che le relazioni tra detto clan e le altre famiglie mafiose imperanti in zone limitrofe, senza tralasciare di sottolineare l'efferatezza dei Pisano conclamata dalla disponibilità di armi micidiali oggetto di numerose conversazioni e riprese dalle telecamere attive presso il terreno dì Pisano Domenico in contrada Iudicello di Rosarno.
La compattezza criminale della famiglia Pisano e l'attitudine a rivendicare il controllo di qualsivoglia contrasto di interesse sul territorio è poi icasticamente delineata dalla faida con la famiglia Fazzari, parimenti citata nell'ordinanza impugnata, in quanto innescata nella primavera del 2016 proprio dalla diatriba ereditaria insorta tra Pisano Francesco e Fazzari Angelo a seguito del decesso di Tassone Immacolata, suocera di Pisano Francesco e di Fazzari Angelo ( quest'ultimo responsabile nel 2001 dell'omicidio della moglie Vecchio Francesca Tiziana, figlia della Tassone e sorella di Vecchio Dominica, moglie del Pisano, nonché di Vecchio Carmela, moglie di Napoli Luigi ).
In conseguenza di tale decesso nasceva un contrasto tra Fazzari Angelo e Pisano Francesco sulla quota dell'asse ereditario che avrebbe dovuto ricevere Fazzari Raffaele, figlio di Angelo e della defunta Vecchio Francesca. In ragione del grave fatto di sangue Pisano Francesco, spalleggiato dal clan dei 'diavoli' non voleva che il figlio di Fazffiri ereditasse una quota dell'immobile di proprietà della famiglia Vecchio. Quella che apparentemente si profilava quale una mera bega familiare accendeva un'aspra contesa - proprio nel periodo in cui si innesta la vicenda oggetto del presente procedimento - tra i due gruppi contrapposti nel corso della quale i Pisano erano pronti ad impugnare le armi per scatenare una sanguinosa faida.
All'aspirazione del Fari che il figlio ereditasse una quota dell'immobile dell'ascendente si opponeva Pisano Francesco coinvolgendo nella questione gli altri esponenti del gruppo Pisano, chiamando in causa per un intervento su Fazzari Angelo innanzitutto lo zio Fazzari Vincenzo inteso ‘Cecè il Panza', ritenuto autorevole esponente delta criminalità locale. Della questione Pisano Francesco investiva, il 1.4.16, il fratello Pisano Domenico referente apicale della cosca omonima, manifestando piena compenetrazione nelle logiche del gruppo 'ndranghetista di matrice familiare.
I tratti salienti della contesa sono diffusamente indicati dal tribunale che in particolare fa emergere come la questione assumeva rilievo nelle dinamiche della cosca rivendicando i Pisano una sorta di credito nei confronti dei Fazari perché all'epoca del processo a carico dell'uxoricida la famiglia Fazzari si era attivata per il tramite dei Pisano affinché i familiari della defunta non si costituissero parte civile ( il padre di Fazzari Angelo aveva interpellato lo stesso Pisano Domenico che a sua volta aveva chiamato in causa Pisano Francesco che era intervenuto sui familiari della vittima, in particolare questi intendeva far leva, al cospetto di Fazzari Vincenzo, come emergente dalle diverse intercettazioni che ritraggono la vicenda in questione, sull'intervento spiegato nell'occasione affinché Fazzari recedesse dalla rivendicazione ereditaria; la contesa sfociava anche in una colluttazione tra Fazzari e Pisano Francesco che, dopo lo scontro, coadiuvato, come spesso accedeva, dal nipote Rositano Lettiero cercava immediatamente di rivolgersi a Pisano Domenico al fine di concordare le contromisure del caso; della vicenda si occupavano poi diversi componenti della famiglia Pisano; e ad un certo punto il Fazzari era anche convocato dalle forze dell'ordine in ragione dei rischi per la sua incolumità connessi a una possibile reazione dei 'Diavoli' allo screzio con Pisano Francesco, e sentito dal P.M. non esitava tuttavia ad etichettare i Diavoli come ' ndranghetisti ).
Le alterne vicende della diatriba sono illustrate nei dettagli dal tribunale nelle pagine 14-18 del provvedimento dal medesimo emesso. All'esito della trattazione nell'ordinanza impugnata si sottolinea che gli sviluppi del contrasto coi Fazzari dimostrano come anche in epoca successiva al 5 Aprile 1983, dies ad quem della condanna riportata nel processo alla 'Mafia delle tre province', Pìsano Francesco, a dispetto della fruita riabilitazione, abbia perpetuato i legami criminali col contesto familiare `ndranghetista di appartenenza. Sintomatico dell'attitudine del Pisano a rivendicare sul territorio rosarnese 'rispetto' in ragione dell'appartenenza alla famiglia dei 'diavoli' è poi il contegno assunto dal medesimo in occasione dello screzio occorso nell'inverno del 2014 con l'avvocato Cacciola Gregorio, parimenti descritto nei dettagli dal tribunale della cautela.
Il tribunale pone poi in evidenza come il Pisano, economicamente benestante non si sottraeva ad erogazioni nei confronti dei congiunti `ndranghetisti ( come emergente da conversazioni intercettate nella seconda metà del 2016 di cui si riportano stralci nel provvedimento impugnato ). Dopo aver operato tali premesse, il tribunale rappresenta che, in ragione dei rapporti allacciati con soggetti attivi nella politica rosarnese, Pisano Francesco era diventato canale di penetrazione della congrega nelle istituzioni locali ( passando in rassegna le principali fonti di prova in relazione allo scambio elettorale politico-mafioso registratosi in occasione delle elezioni comunali di Rosarno del giugno del 2016 ).
Le emergenze investigative, come ricostruite dal tribunale, danno atto dell'appoggio a taluni candidati delta lista civica 'Cambiamo Rosarno', che aveva espresso il sindaco Idà Giuseppe, da parte di elementi storicamente inseriti nella cosca Pisano e più in generale nella 'società Rosarno' ( tra i quali Iannace Giuseppe e finanche il leader carismatico Pisano Pietro nonché esponenti della famiglia Pesce - Pesce Carmine il 'sardignolo' - cui la cosca Pisano, secondo quanto esposto dallo stesso tribunale, era avvinta da un radicato legame criminale, e lo stesso Pisano Francesco quale componente della famiglia dei Diavoli ).
Il più attivo tra i soggetti menzionati era proprio Pisano Francesco, il quale, secondo la articolata ricostruzione del tribunale della cautela, ritenendosi immune da attenzioni investigative in ragione dell'aurea di rispettabilità forgiatasi a seguito della risalente condanna, non aveva remora ad apparire unitamente al nipote Rositano Letterio quale sponsor di Scriva Domenico, candidato al consiglio comunale, e di Idà Giuseppe, candidato sindaco ( oltre che di La Torre Caterina ) . Il monitoraggio intercettivo nei confronti di Pisano Francesco mostrava la sua spiccata intraprendenza ancor prima della presentazione delle liste; vengono quindi descritti nell'ordinanza impugnata tutti i colloqui e tutte le attività imputabili al Pisano Francesco nelle fasi antecedenti e a ridosso delle elezioni del giugno 2016, oltre che in quelle successive ( cfr. pagg. 22- 31 ).
Il primo giugno Pisano Francesco rappresentava a Scriva di avere mobilitato tutti i componenti della sua famiglia per cercargli dei voti, incaricandoli di recarsi anche presso i vari esercizi commerciali per consegnare le locandine e/o i biglietti elettorali ( come riportato nell'ordinanza impugnata che fa, al riguardo, riferimento ad un passaggio di una intercettazione intervenuta tra Scriva e Pisano il 1.6.16 ). La riprova dell'appoggio della famiglia Pisano, secondo l'articolata ricostruzione del tribunale, si rinviene nei colloqui captati all'indomani dell'elezione di Idà a sindaco e di Scriva a consigliere comunale, allorquando vengono captate delle conversazioni in cui il primo, per contrastare il diffondersi di voci sul fatto che egli fosse sponsorizzato e coadiuvato dai Diavoli, una volta eletto, si mostrava risoluto a non alimentare sospetti in ordine a rapporti ' opachi' coi Diavoli, e ciò faceva negando proprio a Scriva Domenico un incarico nella giunta.
Qualche giorno dopo le elezioni Idà faceva pervenire tramite un terzo un messaggio a Scriva Domenico avvertendolo che se non si fosse allontanato dai suoi sponsor sarebbe rimasto fuori dalla giunta. La sera del giorno seguente Pisano Francesco confidava al nipote la sensazione che il sindaco lo evitasse. Il 10 giugno 2016 era proprio Rositano a girare allo zio l'invito per una cena da parte del sindaco. L'incontro - come spiegato dallo stesso Idà in sede di interrogatorio - era per tacitare le lagnanze di Pisano per la mancata attribuzione di incarico allo Scriva nella nuova giunta, dovuta - così rimarca Idà - al fatto che la nomina del candidato del duo Pisano- Rositano avrebbe offuscato l'immagine dell'amministrazione.
In altri termini Idà accettava l'attivismo pubblico del Pisano in favore della sua lista, salvo, una volta eletto, preoccuparsi di non apparire come un candidato vicino alla famiglia dei Diavoli. Che Scriva, come Idà, da epoca risalente attivo nella politica rosarnese e in quanto tale perfetto conoscitore del territorio, non avesse consapevolezza dell'aggregato criminale cui andava a rapportarsi è da escludere - afferma il tribunale - alla luce dello scenario delineato dalle intercettazioni. Conoscitori entrambi della connotazione criminale dei Diavoli in occasione di un diverbio divampato durante la riunione di maggioranza del 15 settembre 2016, il sindaco Idà e il consigliere Scriva rimproveravano l'uno all'altro di aver fruito del supporto dei Pisano, dato fattuale di cui evidentemente percepivano il disvalore; ancor più esplicitamente il 17 agosto 2016 Idà commentava con Galati Catena che Scriva era nelle mani dei Diavoli, alludendo a Pisano Francesco e al nipote Rositano Letterio, indicati come suoi ispiratori, unitamente a Bruzzese Francesco, ed etichettati come 'gentaglia'.
Anche da un altro colloquio intercettato, intervenuto tra Pisano Francesco, Scriva Domenico e Rositano Letterio, emerge come lo Scriva Domenico fosse a conoscenza della storia criminale della famiglia Pisano. Sull'acceso confronto col neosindaco ha riferito lo stesso Scriva nel corso dell'interrogatorio di garanzia dichiarando di avere contestato al predetta di aver fruito dell'appoggio dei fratelli di Pisano Francesco conosciuti come mafiosi. Passando alla valutazione in diritto della vicenda, il tribunale, nel condividere l'impostazione già seguita dal Gip nell'ordinanza genetica, conclude che l'accordo politico-mafioso ruotasse intorno a un duplice beneficio promesso: la modifica della destinazione urbanistica di un terreno di proprietà del Pisano - interesse sottostante parimenti emerso dagli esiti intercettivi - e l'attribuzione a Scriva Domenico, diretta promanazione di Pisano Francesco, di un incarico nella nuova giunta; ritiene che questi aspetti integrino pienamente l'utilità in senso ampio rilevante gli effetti della disposizione incriminatrice, da intendere come beneficio valutabile economicamente; ed evidenzia come tale impostazione risulti ossequiosa dell'orientamento giurisprudenziale che in tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso ammette che l'esistenza dell'intesa per il procacciamento di consensi elettorali con la partecipazione di esponenti della criminalità organizzata o con il ricorso a modalità mafiosa possa desumersi anche in via indiziaria mediante la valorizzazione di indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo.
Il tribunale evidenzia che la circostanza che la delusione dello Scriva, in tempi successivi, rispetto alle aspettative pre-elettorali, si sia tradotta nell'assunzione di posizioni in aperto contrasto nei confronti delle determinazioni della maggioranza ( dato su cui hanno fatto leva le impostazioni difensive di Idà e dello stesso Scriba tramite la produzione di diversi articoli di stampa ) non esclude il perfezionamento della fattispecie contestata perché ai fini della configurabilità dei reati in questione non appare necessario provare che la promessa utilità al referente mafioso sia stata effettivamente resa a seguito dell esito favorevole della consultazione elettorale, tenuto conto che è pacifico in giurisprudenza che il reato di cui all'articolo 416-ter cod. pen. si consuma nel momento dello scambio delle promesse, a nulla rilevando l'eventuale mancato rispetto degli impegni assunti.
Non manca, infine, il tribunale di annotare che fanno da cornice ai fatti oggetto di disamina, sebbene non direttamente riferibili allo Scriva, le vicende concernenti promesse o erogazioni di utilità in favore di congiunti di Iannace Giuseppe - Iannace Stefano anch'egli candidato nella medesima lista - braccio destro di Pisano Salvatore, a riprova che l'intero aggregato criminale avesse appoggiato la lista 'Cambiamo Rosarno'.
3. Avverso la suindicata ordinanza propone ricorso per cassazione Scriva Domenico, tramite il difensore di fiducia, articolato in tre motivi. 3.1. Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 416 ter e 273 codice di rito. Se è vero che le richieste modalità mafiose si considerano sussistenti laddove il promettente sia componente di un sodalizio criminale di stampo mafioso ovvero abbia agito per conto di tale associazione, le medesime modalità devono essere invece dimostrate come oggetto dell'intesa se manca quel requisito della partecipazione; e nel caso di specie, essendo pacificamente assodato che tutto il materiale investigativo esclude l'esistenza di una qualsiasi parvenza di metodologia mafiosa nella ricerca del consenso ( basta considerare che sono le stesse conversazioni captate riportate nell'ordinanza che forniscono l'immagine di un Francesco Pisano intento a chiedere i voti col massimo garbo, ottenendo a volte consenso e a volte il rifiuto ), deve quindi concludersi che difetti nel caso in esame la gravità indiziaria in ordine alla sussistenza del reato contestato; d'altronde la presunta appartenenza di Pisano Francesca a un sodalizio mafioso dovrebbe trarsi dalla motivazione di una sentenza emessa nel 1984 ed avente ad oggetto fatti risalenti al 1983; per di più trattasi di provvedimento che aveva escluso l'appartenenza del Pisano ad un'associazione mafiosa, derubricando la contestazione in associazione semplice proprio per l'insussistenza del ricorso alla forza intimidatrice del vincolo.
Ne consegue che il giudice del provvedimento impugnato dà per dato fondamentale quanto invece sin dal 1983 è stato escluso dal giudice che condannò il Pisano Francesco e che viene portato a fondamento delle odierne contestazioni. Ciò significa che il ricorrente, architetto Scriva Domenico, persona al di fuori di ogni schema delinquenziale, nel 2016, nel momento in cui si approcciava prima con l'avvocato Rositano, nipote del Pisano, e poi con il dottor Pisano medesimo, avrebbe dovuto essere più accorto del tribunale di sorveglianza che aveva riabilitato il Pisano e delle stesse autorità che lo ritenevano meritevole di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione.3.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio argomentativo in relazione all'articolo 416-ter e 273 codice di rito.
Lamenta che il tribunale del riesame, dopo aver ignorato il problema evidenziato nel motivo di ricorso precedente, si avventura, con la medesima superficialità, alla ricerca degli elementi utili a dimostrare che tra il candidato Scriva e il proprio interlocutore Pisano Francesco vi sia stata una promessa di qualsivoglia utilità in cambio dell'attività di procacciamento dei voti, e in tale ricerca incorre in un evidente travisamento della prova, come noto ravvisabile anche in sede di giudizio cautelare purché il vizio emerga in maniera evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche deduzioni scritte presentate precedentemente alla sua adozione; nel caso di specie il travisamento, attuato attraverso la chirurgicaomissione delle prove evidenziate nell'istanza di riesame nella copiosa documentazione allegata, finisce per disarticolare in maniera decisiva il ragionamento del giudice della libertà rendendone illogica la motivazione e candidando alla censura in questa sede l'intero provvedimento.
Nell'atto di riesame la difesa ha dimostrato come tutte le condotte ipotizzate, quale oggetto del presunto patto, non sono mai state evidenziate con condotte concrete, anzi il contrario, e, sebbene sia pacifico che la realizzazione della promessa non costituisca elemento necessario per la concretizzazione della fattispecie, la difesa aveva evidenziato che tali condotte non si fossero realizzate non per circostanze straordinarie ma perché non era esistito alcun patto tra Scriva e Pisano. La verità è che ciascuna delle condotte che si contestano nella misura cautelare non hanno mai formato oggetto di discussione tra Scriva e Pisano e non sono mai state neppure ipotizzate dall'azione amministrativa del ricorrente; anzi è avvenuto il contrario.
Del pari sono stati ignorati altri elementi a discarico che avrebbero, ove considerati, certamente inciso sul percorso argomentativo che ha ritenuto dì intravedere la gravità indiziaria nelle condotte poste in essere dal ricorrente. 3.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge e vizio argomentativo in relazione all'art. 275 cod. proc. pen.. Altra censura, evidentemente residuale, riguarda il criterio di scelta della misura da adottare rispetto agli arresti domiciliari, evidentemente ritenuti inadeguati; tuttavia la scelta di sostituirli con il divieto di dimora nel Comune di Rosarno risulta incomprensibile posto che se da un lato tale misura non impedirebbe in astratto di continuare a intrattenere rapporti di qualsiasi natura anche al di fuori dei confini comunali ( si badi però che l'ordinanza cautelare contesta allo Scriva un unico rapporto, quello con il Pisano ), dall'altro, è inaccettabile che l'ordinanza impugnata ponga espressamente alla base della scelta la possibilità che certi contatti possano riattivarsi dal dimissionario ricorrente in ragione dell'approssimarsi nella primavera del 2021 delle nuove elezioni amministrative in Rosarno; trattasi di ipotesi non suffragata da alcunché ma ancorata ad una inammissibile esigenza preventiva completamente disancorata rispetto al reato per cui si procede, 4.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso; il difensore dell'imputato ha concluso, insistendo nei motivi di ricorso proposti, e indicando come motivo nuovo, in risposta di quanto osservato dal P.G. nella requisitoria scritta, ulteriori argomenti a sostegno della già sostenuta, in sede di ricorso, insussistenza dell'accordo, e della totale estraneità del Pisano rispetto alla famiglia criminale di origine ( menzionando le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Albanese, che sarebbero state versate nel presente procedimento ma omissate nella parte in cui riferiva di Pisano Francesco e del suo allontanamento dalla famiglia di origine dopo aver conseguito il diploma di dentista ) .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al profilo cautelare, esso nel resto deve essere rigettato. Alla stregua della compiuta, congrua ed articolata ricostruzione operata dai giudici della cautela - di cui vi è ampia traccia nel ritenuto in fatto - balza, invece, evidente la infondatezza dei primi due motivi di ricorso. LI primi due motivi, attraverso i quali si mira a denunciare la mancanza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato, contestando la gravità indiziaria, da un lato, circa le modalità mafiose nel raccoglimento dei voti e, dall'altro, sul versante dell'effettivo conseguimento di un utilità neppure ipotizzata dall'azione amministrativa di Scriva, sono infondati. 1.1.Innanzitutto, il tribunale ha posto a base della sua ricostruzione l'appartenenza del Pisano Francesco alla consorteria dei Diavoli; questa viene contesta in ricorso sul presupposto che la sentenza di condanna emessa nei confronti del Pisano, per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e non di quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., sia molto risalente nel tempo e peraltro controbilancia dalla intervenuta riabilitazione dello stesso riconosciutagli dal giudice della sorveglianza, ma, in realtà, il tribunale fonda il giudizio di appartenenza su ben altri elementi indiziari - dei quali vi è traccia nella sintesi ricostruttiva della motivazione del provvedimento impugnato riportata nel 'ritenuto in fatto' - ritenuti evidentemente indicativi di una appartenenza di Pisano Francesco alla famiglia mafiosa dei Diavoli; avendo, piuttosto, il tribunale evidenziato come la risalenza nel tempo di quella condanna e la intervenuta riabilitazione abbiano consentito al Pisano Francesco di ammantarsi di un'aurea di apparente onorabilità che, da un lato, gli consentiva di esporsi pubblicamente e, dall'altro, non gli abbiano precluso, però, di usufruire dei servigi del clan di appartenenza; né il tribunale ha trascurato di evidenziare la piena consapevolezza della caratura criminale dei Pisano da parte di Scriva (come riportato nel 'ritenuto in fatto' ).1.2.
Parimenti infondato il secondo motivo che, pur ammettendo che il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. si consuma al momento dell'accordo, assume che nel caso di specie, difettando elementi in ordine alla promessa e alla effettiva concretizzazione del suo oggetto, si deve ritenere non sufficientemente dimostrata la sussistenza del reato; si assume, cioè, che la mancanza di indizi in ordine all'utilità conseguita - di cui non vi sarebbe traccia nelle emergenze processuali e in particolare nelle conversazioni intercettate - si ripercuota sulla stessa prova della sussistenza del reato ipotizzato a carico di Scriva.
E' evidente che tale impostazione non considera che il tribunale ha reputato più che sufficiente ai fini della confermata gravità indiziaria la pluralità di elementi compiutamente passati in rassegna - di cui vi è cenno nel 'ritenuto in fatto' nella parte dedicata al provvedimento impugnato - che sono stati ritenuti pienamente indicativi dell'intervenuto accordo elettorale - pacificamente emergente - tra Pisano Franceso e Scriva, e della sua matrice politico-mafiosa, appartenendo Pisano Francesco alla famiglia dei Pisano denominata dei Diavoli - appartenenza, nella sostanza, affermata dal tribunale in considerazione non solo dei trascorsi criminali di Pisano Francesco ma anche del suo modo di porsi e di rapportarsi con il gruppo, della quale il tribunale offre un saggio nelle numerose pagine dedicate alla storia criminale del clan e agli intrecci esistenti con la figura di Pisano Francesco descritto come soggetto affatto estraneo al contesto malavitoso dei congiunti che, pur mantenendo un apparente distacco con lo svolgimento di attività lavorativa, non esitava a ricorrere ai familiari, per risolvere questioni, coinvolgendo il gruppo criminale, e ad aiutare anche con elargizioni di danaro gli accoliti - ;
Scriva, dal suo canto, era ben al corrente della caratura criminale della famiglia dei Pisano, detti i Diavoli ( come dimostrano diverse conversazioni intercettate, alcune delle quali indicate nel 'ritenuto in fatto'). A fronte di una siffatta ricostruzione rimane evidente che la circostanza indicata dal ricorrente in ordine alla utilità conseguita con l'accordo è priva di rilievo, e ciò, non solo perché il conseguimento dell'utilità costituisce post factum privo di rilevanza ai fini integrativi della fattispecie di cui all'art. 416 ter cod. pen., come ammesso dallo stesso ricorrente, essendo sufficiente che essa sia oggetto di promessa, ma anche proprio per la congruità dei plurimi argomenti su cui poggia l'impostazione del tribunale che il ricorso intende scardinare puntando su tale asserita mancanza - peraltro l'incremento dei voti affermato nel provvedimento impugnato non è neppure contestato mentre della prospettiva di avere un vantaggio circa la destinazione urbanistica dei terreni che i Pisano e il padre di Idà avrebbero acquistato proprio in previsione di una possibile rivalutazione/agevolazione attraverso il piano regolatore, parla diffusamente il tribunale - 1.3.
Fondato è invece il terzo motivo che impinge, nella sostanza, l'attualità del quadro cautelare evidenziando, tra l'altro, le intervenute dimissioni dalla carica di consigliere comunale da parte di Scriva - a cui si aggiunge l'oramai intervenuto superamento della preannunciata nuova fase pre-elettorale -, non risultando esplicitati con chiarezza i termini della ritenuta necessità - pure a fronte dell'affermato ridimensionamento del profilo cautelare posto a base della sostituzione dell'originaria misura imposta - di far fronte al pericolo di recidivanza con la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Rosarno.
La genericità del provvedimento impugnato sul punto, come stigmatizzata in ricorso, impone l'annullamento con rinvio per un nuovo esame al riguardo. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata limitat