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Sentenza — n. 27980/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls detention order due to insufficient evidence of renewed mafia membership after prior conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27980/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Regional Court's order denying Longo Vincenzo's request for review of his detention, ruling the lower court's reasoning insufficient. While the defendant argued for release based on his prior conviction, the Court held that previous judgments only serve as a starting point and must be linked with new evidence proving continued membership in the 'Ndrangheta. The Court found the lower tribunal failed to adequately connect prior convictions with specific facts demonstrating Longo's renewed apical role in the organization.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis c.p.; In cases of mafia association, a prior conviction establishes a starting point but does not automatically prove renewed membership; new evidence must specifically demonstrate continued participation in the organization's activities during the contested period.

Parole chiave

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mafia association preliminary detention prior conviction evidentiary threshold continuity of membership review of detention Ndrangheta aiuto per lungo tempo

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis c.p.
del medesimo Tribunale in data 7/12/2020, impositiva della misura cautelare in carcere, disposta nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis in relazione alla consorteria di stampo mafioso denominata 'nrangheta, in particolare per aver fatto parte della cd.
articolo 416-bis cod. pen
del medesimo Tribunale in data 7/12/2020, impositiva della misura cautelare in carcere, disposta nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis in relazione alla consorteria di stampo mafioso denominata 'nrangheta, in particolare per aver fatto parte della cd.
art. 268 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019
Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019 Cc.
Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019
278221 - 01 ) , debbano nondimeno avere adeguato spessore indiziario gli elementi inerenti al nuovo periodo oggetto di contestazione ( si confronti al riguardo anche Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LONGO VINCENZO nato a POLISTENA il 10/11/1963 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato SALVATORE BARRECA insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede l'annullamento dall'impugnata sentenza. L'avvocato ANGELO SORACE si associa alle conclusioni del codifensore.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Longo Vincenzo avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 7/12/2020, impositiva della misura cautelare in carcere, disposta nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis in relazione alla consorteria di stampo mafioso denominata 'nrangheta, in particolare per aver fatto parte della cd. società di Polistena, il Longo, con la carica di capo società della stessa, con il ruolo di dirigente e coordinatore dell'attività dei sodali al fine di promuovere e rafforzare il sodalizio ( ìn Polistena e Anoia dal 2013 con permanenza ). 2.11 Tribunale, premesso che le indagini, che ruotano attorno a due associazioni per delinquere di stampo mafiose, quella di cui al capo 1 e quella di cui al capo 78, hanno consentito di acclarare anche l'attuale operatività, in un contesto che rivela cointeressenze dì sodalizi ascrivibili al mandamento tirrenico della indrangheta, della cosca Longo, storicamente egemone sul territorio di Polistena e anche del locale di Anoia ( di cui al capo 78 dell'imputazione provvisoria ), evidenzia innanzitutto l'esistenza di due precedenti sentenza di condanna emesse nei confronti del Longa per partecipazione, con ruolo apicale, all'organizzazione 'ndrangheta e alla sua articolazione di Polístena ( emesse rispettivamente nell'ambito del procedimento" Crimine" la prima, passata in giudicato il 17.6.2016, e in quello cosiddetto " Scacco Matto " la seconda ); e come esse diano atto dell'esistenza della cosca Longo oltre che della appartenenza alla stessa del Longo, già condannato appunto quale capo della società di Polistena; quanto agli attuali assetti della società di Polistena rappresenta che essi risultano delineati, alla stregua dell'attività investigativa condotta nei presente procedimento, in assoluta coerenza con il pregresso già accertato.

Ciò posto, passando quindi alla posizione del Longo Vincenzo, il tribunale del riesame afferma che la gravità indiziaria a carico di questi deriva dalle risultanze dell'attività tecnica espletata indicative del perdurante inserimento dello stesso nell'ambito dell'omonima cosca; e ciò afferma citando l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui un tema di associazione mafiosa la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che autonomamente considerati potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione.

Prosegue affermando che molteplici sono gli elementi da cui desumere non solo la persistente operatività della cosca contestata al capo 78 ma anche la mai interrotta partecipazione del ricorrente col ruolo apicale organizzativo e di gestore all'interno di essa, indicando poi come significativi gli elementi dall'attività di indagine condotta dopo la scarcerazione del Longo avvenuta il 14 gennaio 2017, a seguito della quale l'indagato avrebbe riassunto il controllo della consorteria sino ad allora retta dal fratello Longo Domenica. In particolare, si conferisce significato eloquente all'incontro intervenuto in data 11/04/2017, oggetto di intercettazione ambientale, tra Moretto Biagio - indagato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 79 - e Longa Vincenzo; tra i due interveniva una conversazione che, seppur breve - così testualmente il tribunale - lasciava intuire il ruolo apicale che quest'ultimo continuava a ricoprire nell'ambito della consorteria mafiosa e il conseguente mutamento degli equilibri interni per effetto della sua scarcerazione.

Si sottolinea che particolarmente significativo è l'entusiasmo manifestato da Moretto sul ritorno di Longo Vincenzo atteso che le frasi dal medesimo impiegate presupponevano una maggiore fiducia nelle capacità del Longo di gestire in maniera equilibrata la locale di Polistena ( "quanto ne sono contento, te lo giuro sulle ossa di mio padre, sai il perché ?... sai il perché ? perché tu almeno dai una tranquillità, una sicurezza "). Il Moretto ribadiva il suo ruolo di 'camminante', Longa Vincenzo spronava il suo interlocutore ad aggiornarlo sulle sue eventuali attività illecite ma Moretto Biagio gli rispondeva che in quel momento sì stava dedicando esclusivamente alle sue attività commerciali, fatto salvo il suo ruolo di 'camminante' che lo portava ad andare avanti indietro; lo stesso puntualizzava poi che sia lui che i suoi figli non erano comunque immuni dal rischio di essere sottoposti a misure restrittive; infine entrambi si ripromettevano di incontrarsi in un luogo meno affollato per discutere di alcune questioni previa ambasciata fatta pervenire tramite tale Massimo non meglio identificato.

Rilevanti sono in particolare ritenute le parole con le quali il Moretto dà atto della riconosciuta personalità del Longa il quale più di chiunque altro è in grado, a parere dello stesso, di infondere tranquillità nella gestione della società di Polistena; parimenti significativa della posizione apicale ricoperta dal Longa all'interno della consorteria è ritenuta la circostanza per cui il suo interlocutore aveva premura di chiarire proprio dinanzi al capo cosca il suo ruolo di 'camminante' e ciò avveniva proprio a seguito della diretta affermazione del Longo di dover guardare avanti, nel senso di affrontare adesso il nuovo orizzonte operativo nell'ambito della società di Polistena; significativi sono stati altresì ritenuti la volontà del Longo di conoscere dal suo interlocutore gli aggiornamenti sulle sue eventuali attività illecite e il fatto che il Moretto a riguardo gli rispondeva che in quel momento si stava dedicando esclusivamente alla sua attività commerciale fatto salvo il suo ruolo di 'camminante' che lo portava ad andare 'avanti indietro'.

La comune appartenenza alla ndrangheta dei due interlocutori trova inoltre conferma, secondo il tribunale, nella disponibilità manifestata dal capo locale ad incontrarsi riservatamente con il Moretto in qualunque momento per discutere evidentemente di questioni di rilevanza penale (diversamente non si giustificherebbe la puntualizzazione di un incontro in una 'parte appartata' previa imbasciata fattagli pervenire tramite tale Massimo ). Si sottolinea, infine, come a tessere le lodi del Longo non sia una persona qualunque bensì un soggetto, Moretto Biagio, legato alla consorteria da un rapporto di servizio e fedeltà come conferma l'imputazione provvisoria nei confronti del medesimo al quale è contestato di essere un concorrente esterno in tale associazione di stampo mafioso.

La riaffermazione del ruolo di vertice del sodalizio si ritiene inoltre provata anche alla stregua delle emergenze relative al danneggiamento alla coltivazione di Sorace Francesco che riferiva agii investigatori che tutti gli esponenti della drangheta locale avevano disconosciuto la paternità dell'atto, evidenziando che Longo Vincenzo gli aveva fatto pervenire un imbasciata per disconoscere appunto il gesto, circostanza dimostrativa della riassunzione da parte dell'indagato del proprio potere all'interno della cosca di appartenenza, diversamente non potendosi spiegare il suo interesse nel far rttapitare al Sorace, vittima di un torto chiaramente rispondente alle logiche della ndrangheta, un messaggio con cui si dichiarava estraneo rispetto alla vicenda in oggetto.

3. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Longo, tramite i difensori di fiducia, articolato in sei motivi. 3.1.Col primo motivo deduce violazione dell'articolo 309 codice di rito, commi 6, 8 bis, stante I' illegittimità del reiterato rigetto della richiesta di partecipazione del detenuto alle udienze di trattazione della richiesta di riesame; in particolare si prospetta che, nonostante i diversi rinvii intervenuti, sono state rigettate le richieste di partecipazione dell'indagato anche mediante collegamento in videoconferenza, stante la situazione di emergenza dovuta alla pandemia, sul presupposto che non fossero state fatte contestualmente alla formalizzazione della domanda di riesame. 3.2.Col secondo motivo deduce violazione dell'articolo 309, commi 5 e 9, codice di rito, in relazione al differimento disposto dal tribunale all'udienza del 2 Febbraio 2021 al solo fine di consentire al PM il deposito presso la cancelleria del medesimo tribunale del materiale intercettivo già richiesto e fino all'udienza non ottenuto dalla difesa.

All'udienza del 4 Febbraio 2021 la difesa rilevava, altresì, che l'autorizzazione concessa non aveva avuto ad oggetto il rilascio, come richiesto dai difensori, proprio dell'intercettazione fondamentale sul piano indiziario, quella corrispondente al progressivo 2786 relativo al colloquio tra presenti intervenuto tra Moretto Biagio e Longo Vincenzo; ciò stante, la difesa rassegnava le proprie conclusioni in rito e nel merito, chiedendo, tra l'altro, pronunciarsi la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'articolo 268, comma 8, codice di rito, in relazione agli articoli 178, comma 1 lett. c ) stante l'ingiustificato diniego opposto alla difesa del diritto all'ascolto ed estrazione di copia di quello specifico materiale intercettivo; il tribunale, riservata la decisione, emetteva ordinanza con la quale, in luogo di provvedere sulla richiesta di riesame in base a quanto fino ad allora delineatosi e alle conclusioni rassegnate, rinviava per nuova trattazione della richìesta all'udienza del 8 Febbraio 2021, ordinando al PM di depositare nel frattempo il chiesto materiale presso la cancelleria del tribunale.

Indi la difesa, richiamando il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte ( Sez.U. Lasala ) e quello della Corte Costituzionale ( sent. n. 336/2008 ) afferma che il diritto incondizionato del difensore di accedere alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni e di ottenerne copia allo scopo di esperire tutti i rimedi previsti dalle norme processuali deve ritenersi anche in relazione ad una misura restrittiva della libertà personale, con la conseguenza che in caso di violazione di tale diritto, ove, effettuata la prova di resistenza, l'ulteriore materiale indiziario non è idoneo a rappresentare i gravi indizi di colpevolezza, il tribunale del riesame deve annullare l'ordinanza non perché questa sia affetta da un vizio originario ma perché la verifica effettuata nel giudizio divesame conduce a una valutazione di non fondatezza della domanda cautelare. 3.3.Col terzo motivo deduce violazione degli articoli 125, 309, comma 9 ultimo inciso, codice di rito, risultando meramente apparente la motivazione posta a fondamento della conferma del titolo custodiale nonché del tutto omesso il confronto con i rilievi difensivi.

In particolare, la difesa aveva rilevato l'incompatibilità tra l'assunto accusatorio e le seguenti circostanze: nonostante la data di scarcerazione del Longo, 14 gennaio 2017, conosciuta tanto da questi che dai propri familiari, fosse prevista, solo 24 ore prima di essa, il 13 gennaio 2017, era intervenuto il summit nel quale, tra l'altro, proprio il Moretto avrebbe esposto ai partecipanti 'ndranghetisti le proprie lamentele in conseguenza del danneggiamento subito; tale rilievo si concreta nell'incongruenza del comportamento di una cosca che pur consapevole di dover attendere solo 24 ore al fine di consentire la partecipazione al proprio capo, aveva organizzato il summit il giorno prima di quello in cui Longo avrebbe potuto parteciparvi; la circostanza, poi, che Moretto Biagio, incontrato per la prima volta dopo oltre 8 anni il preteso capo-cosca Longo Vincenzo, pur essendo finalmente al cospetto di un'autorità in grado di proteggerlo, non abbia neppure menzionato nel corso del colloquio con il Longo il danneggiamento occorso; la circostanza che vi fosse una spiegazione alternativa lecita tanto alla qualifica attribuitasi dal Moretto di 'camminante' nel corso della citata conversazione derivando tale qualità dall'esigenza, per l'uomo, di coadiuvare i propri figli impegnati nella gestione dei numerosi punti vendita dislocati nel territorio e appartenenti alla società di famiglia, avendo piuttosto il Moretto inteso affermare, su domanda del Longo che gli chiedeva se a parte i negozi non facesse altro, che non stava facendo nulla se non andare dietro ai figli; la circostanza che il Longo avesse soprasseduto rispetto al proposito di prendere un caffè con il Moretto in ragione della misura di prevenzione cui il primo era sottoposto, che gli impediva di farsi vedere in un bar insieme al Moretto ( di cui si è documentata la condizione di pregiudicato), dovendosi spiegare in tal modo l' intenzione, peraltro mai più seguita dai fatti, di prendere un caffè in una 'parte appartata per me e per te ( anche il Moretto risulterebbe sottoposto a misura di prevenzione ) .

Rispetto a tali argomentazioni l'ordinanza si limita ad affermare, senza in alcun modo entrare nel merito di esse, che la difesa avrebbe evidenziato la fragilità degli elementi indiziari posti alla base dell'impianto accusatorio costruito nei riguardi del ricorrente, non confrontandosi nel merito, neppure con uno dei rilievi suesposti.3.4.Col quarto motivo deduce violazione dell'articolo 125 codice di rito, per contraddittorietà della motivazione con riferimento alla affermata sussistenza della qualifica di capo-promotore come accertata nei procedimenti Crimine e Scacco Matto.

In particolare, si evidenzia che nel procedimento 'Crimine' il Longa è stato condannato per la mera condotta di partecipazione con esclusione dell'ipotesi di cui al comma secondo dell'articolo 416-bis cod. pen., mentre la sentenza di primo grado emessa nell'ambito del procedimento cosiddetto Scacco Matto ha comportato la condanna esclusivamente per il capo g ter con esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 7, legge 203/91. Conseguentemente si ritiene anomalo il percorso seguito dal tribunale attraverso il quale si è fatta derivare le.acquisita qualità di capo della cosca da parte del Longo, dal momento che dai provvedimenti giudiziari che l'ordinanza del riesame richiama emerge chiaramente come tale qualità non sia mai sussistita in capo al Longo.

Ciò che manca è quindi la continuità, erroneamente ritenuta, dell'appartenenza al sodalizio criminoso oggetto del giudicato del procedimento Crimine, non avendo successivamente il Longo riportato condanna per il medesimo reato nell'ambito del procedimento Scacco Matto. 3.5. Col quinto motivo deduce la violazione degli articoli 125, 192 codice di rito con riferimento alla affermata riassunzione della qualità di capo-cosca da parte del Longo a seguito della sua scarcerazione, e al fatto che si dica che la carica era stata precedentemente ricoperta a titolo provvisorio dal fratello Longo Domenico, che non è invece fratello del Longa Vincenzo, ma suo cugino di quarto grado.

Si contesta la valenza attribuita al colloquio intervenuto tra il Longo e il Moretto e a quanto avrebbe riferito informalmente alla P.G. Sorace Francesco. 3.6.Con il sesto motivo deduce violazione degli articoli 125, 192 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 309, comma 9, lett. B ed E, codice di rito, per la palese contraddittorietà tra la motivazione dei provvedimento e il contenuto della conversazione del 12/11/2017 tra Mallamace Giuseppe e Sforza. 3.7.Con il motivo nuovo, pervenuto in atti, che si riaggancia al quarto motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 125 codice di rito per contraddittorietà della motivazione con riferimento alla qualifica di capo promotore attribuita al Longo sull'asserita sua accertata sussistenza nell'ambito dei procedimenti Crimine e Scacco Matto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato: l'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata per í motivi che seguono. 1.Quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato, essendo oramai pacifico che la richiesta di partecipazione all'udienza di riesame deve essere formulata nell'istanza di riesame. Hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte che nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità dì partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. ( Sez.

U - , Sentenza n. 11803 del 27/02/2020 Cc. (dep. 09/04/2020 ) Rv. 278491 - 01 ), laddove nel caso di specie il tribunale ha rigettato la richiesta non risultando essa formulata con l'istanza di riesame ( in mancanza, evidentemente, di una istanza di differimento presentata nel rispetto del disposto di cui all'art. 309 comma 9-bis ).

2. Quanto al secondo motivo, è solo il caso di osservare che all'udienza del 2.2.21 il tribunale disponeva il rinvio al 4.2.21 su richiesta delle difese che instavano per il differimento dell'udienza al fine di esaminare i supporti audio di cui il Pm aveva autorizzato il rilascio e che alla successiva udienza il medesimo tribunale, riservata la decisione, ma, avendo la difesa segnalato la mancata disponibilità proprio della registrazione dell'intercettazione ambientale del colloquio intervenuto tra il Longo e il Moretto emetteva ordinanza con cui rinviava all'udienza del 8.2.21 disponendo la immediata acquisizione del supporto audio indicato che non risultava rilasciato ai difensori nonostante l'autorizzazione del PM.

Indi, all'udienza del 8.2.21, correttamente il tribunale, ritenuta superata l'eccezione difensiva relativa alla utilizzabilità dell'intercettazione indicata, decideva nel merito sulla richiesta di riesame. Ed invero, alla stregua della stessa pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte indicata in ricorso, si deve ritenere che, come in essa affermato, in tema di riesame, l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati.

Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio "de libertate" (Sez. U, Sentenza n. 20300 del 22/04/2010 Cc. (dep. 27/05/2010 ) Rv. 246907 - 01); laddove nel caso di specie il tribunale nel porre rimedio alla mancanza suindicata, non discendente peraltro dall'inerzia del PM - risultando, secondo quanto afferma il tribunale della cautela nel provvedimento del 4.2.21, il supporto audio non rilasciato ai difensori nonostante l'autorizzazione dal Pm - , ha superato l'impasse, con la conseguenza che l'intercettazione in questione poteva essere certamente utilizzata ai fini della decisione.

Né peraltro la difesa ha osservato alcunchè in ordine alla conformità del contenuto dei "brogliacci" a quello delle conversazioni o comunicazioni captate, avendo nel meiricto poi contestato piuttosto la rilevanza del colloquio intercetta t ai fini della dimostrazione della gravità indiziaria. 3.Quanto agli altri motivi - che ruotano tutti intorno alla affermata gravità indiziaria ed hanno come comune denominatore le carenza argomentative da cui è affetta la ordinanza impugnata - essi colgono nel segno nella parte in cui denunciano la insufficienza della motivazione.

Questa, nel richiamare e far propria l'impostazione del primo giudice, assume che gli elementi posti a base della decisione siano idonei a suffragare la riassunzione da parte del Longo, all'indomani della sua scarcerazione, della posizione verticistica dell'omonimo clan la cui esistenza è stata accertata con pronunce irrevocabili, ma nell'operare tale conferma non tiene neppure in debito conto i diversi argomenti svolti dalla difesa. La ricostruzione svolta nell'ordinanza impugnata si fonda essenzialmente sul contenuto del colloquio intervenuto tra il Longo e il Moretto e sul tenore delle dichiarazioni rese da Sorace Francesco alla P.G. in riferimento ad un atto di danneggiamento che lo stesso aveva subito, eventi che vengono entrambi ritenuti sufficientemente indicativi della continuità della partecipazione associativa del Longo e in particolare del ruolo direttivo del ricorrente; ruolo che, dopo il periodo di reggenza da parte del congiunto in costanza della carcerazione del LOngo, sarebbe stato riassunto in automatico dal predetto una volta uscito dal carcere; e ciò viene sostanzialmente desunto dal fatto che il Moretto, nell'incontro con il ricorrente oggetto di intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura del Moretto - della cui occasionalità o meno nemmeno è espressamente detto - abbia assunto un determinato atteggiamento, di entusiasmo e di deferenza nei confronti del Longo al quale manifestava tutta la sua stima e la contentezza per il fatto che fosse stato scarcerato ( perché almeno lui dà una tranquillità, e sicurezza ).

Ebbene, trattasi a ben vedere di una mera prospettazione del Moretto che, da un lato, sembra dare per scontato un già intervenuto rientro nell'associazione del Longo e, dall'altro, suona però quasi come un auspicio più che come una vera e propria presa d'atto; in ogni caso essa non ha significato univoco, nei termini indicati allo stato dal Tribunale, al punto da assurgere a elemento indicativo della nuova discesa in campo dell'indagato. Essa deve essere piuttosto riguardata, considerando, da un lato, il complessivo contenuto della conversazione intervenuta tra i due, che fa cenno anche ad altre circostanze non considerate - che vanno riordinate nel rispetto della successione cronologica e logica con la quale i vari argomenti sono trattati dai due interlocutori - e, dall'altro, i rilievi difensivi che comunque evidenziano delle criticità ( dall'esistenza per entrambi della misura di sorveglianza che potrebbe comunque costituire una ragione impeditiva per entrambi dì una aperta frequentazione, essendo stato peraltro il Moretto a rifiutare il caffè che il Longo vuoleva offrire dicendo " poi qualche giorno ce lo prendiamo assieme " , al che il Longo diceva " in una parte appartata per me e per te quando vuoi ", al fatto del summit che sarebbe, nella prospettazione difensiva, intervenuto proprio il giorno prima della scarcerazione del Longo nonostante si sapesse dell'imminente uscita dal carcere dello stesso; a cui si aggiunge il rilievo sulla auto- qualificazione di 'camminante' da parte del Moretto che va parimenti incastonata nell'ambito della conversazione tenuta dai due ).

Anche l'altro episodio del danneggiamento subito dal Sorace, parimenti valorizzato dal giudice della cautela ai fini della dimostrazione della riassunzione da parte del Longo del ruolo verticistico nell'ambito del clan Longo, va maggiormente soppesato nella complessiva ricostruzione anche alla luce degli argomenti difensivi. In definitiva, ritiene questo Collegio, che, fermo restando che, in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna ( cfr.

Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019 Cc. (dep. 28/01/2020 ) Rv. 278221 - 01 ) , debbano nondimeno avere adeguato spessore indiziario gli elementi inerenti al nuovo periodo oggetto di contestazione ( si confronti al riguardo anche Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586 - 01, secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale ); laddove nel caso di specie il tribunale non ha neppure operato un adeguato collegamento tra le risultanze emerse nell'ambito dell'altro procedimento come cristallizzate nella sentenza definitiva e quelle del presente procedimento. 4.Ne discende, alla stregua di tutto quanto sopra osservato, in particolare per le carenze evidenziate, che, allo stato, il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato non può essere ritenuto esaustivo e soddisfacente sotto il profilo della dimostrazione della sussistenza della gravità indiziarla involgente la riassunzione del ruolo apicale da parte del Longo nell'ambito del medesimo clan per il quale aveva in precedenza riportato condanna definitiva; consegue pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. 5.Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunal