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Sentenza — n. 27979/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27979/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27979/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., siccome novellato dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. L'art. 216, comma 4, L.F. dispone, dal canto suo, che, salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nello stesso articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Regesto Legislator

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art. 445 cod.proc.pen, art. 133 cod.pen, art. 606 cod.proc.pen, art. 444 cod.proc.pen; Sentenza — n. 27979/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., siccome novellato dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. L'art. 216, comma 4, L.F. dispone, dal canto suo, che, salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nello stesso articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Parole chiave

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sanzioni penali pena complementare aggravamento della pena pena accessoria revisione della sentenza penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 445 cod.proc.pen
216, comma 4, L.F.; assume, al riguardo, che ne sussistevano i presupposti, siccome enucleati dall'art. 445 cod.proc.pen., essendo stata irrogata all'imputata la pena principale in misura superiore agli anni due di reclusione.
art. 133 cod.pen
276286, hanno affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen..
art. 606 cod.proc.pen
448, comma 2-bis, cod.proc.pen., salvo che si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod.proc.pen..
art. 444 cod.proc.pen
Viene in rilievo, invero, un principio di carattere generale, che abbraccia tutte le statuizioni "condannatorie" sulle quali non si è formato l'accordo ex art. 444 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: MOR ALESSIA nato a BRESCIA il 12/07/1978 avverso la sentenza del 20/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentire le cOnclusioni del VGITY ritrn difensóT4-

RITENUTO IN FATTO

1, Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 20 gennaio 2021 con la quale il GUP del Tribunale di Brescia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen,, a Mor Alessia la pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata. Denuncia violazione di legge, in ragione dell'omessa applicazione obbligatoria delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, comma 4, L.F.; assume, al riguardo, che ne sussistevano i presupposti, siccome enucleati dall'art. 445 cod.proc.pen., essendo stata irrogata all'imputata la pena principale in misura superiore agli anni due di reclusione.

4. Con requisitoria in data 20 maggio 2021, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa Lucia Odello, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione delle pene accessorie, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. L'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., siccome novellato dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. L'art. 216, comma 4, L.F. dispone, dal canto suo, che, salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nello stesso articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

La norma in parola è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 222 del 5/12/2018, limitatamente alla parte in cui prevede pene accessorie di durata fissa decennale, anziché di durata fino a dieci anni, per i condannati per bancarotta fraudolenta e le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286, hanno affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen..

Ne viene che, in ipotesi di condanna per un fatto di bancarotta fraudolenta, è obbligatoria l'applicazione delle pene accessorie fallimentari, salva la determinazione della loro durata da parte del giudice di merito secondo i criteri di cui all'art. 133 cod.pen.: ciò anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sempre che sia stata concordata ed applicata all'imputato una pena superiore ad anni due di reclusione, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 445, comma 1, cod.proc.pen..

2. Tanto delineato, occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, Rv. 279348, hanno affermato che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., salvo che si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod.proc.pen..

Viene in rilievo, invero, un principio di carattere generale, che abbraccia tutte le statuizioni "condannatorie" sulle quali non si è formato l'accordo ex art. 444 cod.proc.pen. e che consente di ritenere ammissibile anche il ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie, da applicare obbligatoriamente, che non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti (Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Rv. 277552; Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Rv. 276374). Donde, va ribadito che, in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni di reclusione, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la relativa sentenza proposto per violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, comma 4, L.F. (delle quali è obbligatoria l'applicazione), che non abbiano formato oggetto dell'accordo tra le parti, versandosi in una situazione estranea all'ambito normativo di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen..

3. Nel caso al vaglio, vertendosi in ipotesi di patteggiamento "allargato", per effetto del quale è stata applicata all'imputata, per il delitto ex art. 216, comma 1, n.

1. L.F., la pena principale in misura superiore ad anni due di reclusione, le si sarebbero dovute applicare, altresì, a norma dell'art. 445 cod.proc.pen., le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per la durata discrezionalmente modulata, in maniera 'personalizzata', dal giudice di merito.

4. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione delle pene accessorie fallimentari, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia. Così deciso il 23/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Enrico Vi