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Sentenza — n. 27978/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal declaring new evidence inadmissible for criminal retrial request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27978/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a retrial request. The appellant argued that new evidence and conflicting judgments regarding her accomplices created an incompatibility requiring a new trial. The court ruled that the new evidence was merely a re-evaluation of already examined facts and did not demonstrate objective incompatibility of the historical facts.

Regesto Legislator

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Art. 630, comma 1, lett. a) e c) cod.proc.pen.; In criminal retrial requests, new evidence must demonstrate objective incompatibility of historical facts, not merely a different legal evaluation of facts already examined.

Parole chiave

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criminal retrial request new evidence admissibility incompatibility of judgments re-evaluation of facts Italian criminal procedure art 630 cod.pen. inadmissible appeal indagine per omicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 630, comma 1, lett. a) cod.proc.pen.
La questione sul punto è stata, infatti, formulata senza tener conto della pacifica ermeneusi secondo cui, in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett.
Art. 630, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
La questione sul punto è stata, infatti, formulata senza tener conto della pacifica ermeneusi secondo cui, in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett.
Art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Nell'interesse della predetta condannata ricorre il suo difensore e denuncia, con un solo, articolato, motivo (enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp.att.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Nell'interesse della predetta condannata ricorre il suo difensore e denuncia, con un solo, articolato, motivo (enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp.att.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014
a), cod.proc.pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra ì fatti storici su cui queste ultime si fondano (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Rv.
Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016
Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016 - dep.
Sez. 5, n. 3914 del 17/11/2011
269757), con la conseguenza che non ricorre il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici (Sez. 5, n. 3914 del 17/11/2011 - deo.
Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014
Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Rv.
Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018
c) cod.proc.pen., da sole o unitamente a quelle già valutate, di ribaltare il giudizio dì colpevolezza a suo tempo pronunciato (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv.
Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019
273028), va riconosciuto che i rilievi sul punto, oltre ad essere inammissibili per il loro articolarsi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv.
Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013
276748; Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013 - dep.
Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020
Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017
280046; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUSIN ALESSANDRA nato a SAN BONIFACIO il 05/09/1974 avverso l'ordinanza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Mei-te/Sentite le conclusioni del PGT difensorel

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Trento ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza pronunciata dalla Corte di assise di appello di Venezia il 9 maggio 2014 (irrevocabile il 7 gennaio 2016) nei confronti di Cusin Alessandra, condannata all'ergastolo per il reato di cui agli artt. 110, 575, 576 n. 2 cod.pen., commesso in danno di Armando Maria Gabriella il 23 febbraio 1994.

2. Nell'interesse della predetta condannata ricorre il suo difensore e denuncia, con un solo, articolato, motivo (enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.), la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione rassegnata a corredo del provvedimento impugnato. A sostegno, deduce: I.) che l'istanza reietta non poteva essere considerata una reiterazione di altra proposta nel 2019, essa presentando, rispetto alla precedente, numerosi elementi di novità, costituiti dalle prove nuove evincibili dalla documentazione prodotta in allegato;

IL) che sussiste incompatibilità tra il giudicato formatosi a seguito della definitività dell'accertamento di colpevolezza della Cusin per il delitto ascrittole (cristallizzato nella sentenza della Corte di assise di Verona del 22 febbraio 2013), e il giudicato formatosi a seguito della definitività della pronuncia di assoluzione dei coimputati (separatamente giudicati) Montanaro, Versaci e Cozzulla, emessa dalla stessa Corte di assise di Verona, tanto essendo comprovato dall'inscindibile connessione della posizione della ricorrente con quelle delle sorelle Montanaro, non spiegandosi, altrimenti, quale sarebbe stato il movente del suo agire;

III.) che le nuove prove addotte (segnatamente: le lettere minatorie di Franco Mauro; le dichiarazioni della Cusin e dello stesso Mauro in ordine alla connotazione del loro rapporto; la documentazione circa il deperimento organico in cui versava l'istante; le dichiarazioni di Lanaro Luciana; i risultati delle perizie disposte per accertare quante coltellate fossero state inferte alla vittima e se le fosse stato assestato un pugno al volto; la documentazione relativa alle pubblicazioni di stampa e ai programmi televisivi che diedero notizia del delitto e quella attinente ad altri particolari decisivi [di cui agli allegati 9 e 10]; le dichiarazioni degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria incaricati delle indagini e di altri testimoni che vennero esaminati nei due processi; le memorie di parte a firma di medici specialisti; la documentazione riferita alla posizione reddituale delle sorelle Montanari, figlie della vittima; i rilievi effettuati sulla scena del delitto; i provvedimenti cautelari adottati nei confronti di Biasin, amante della vittima, e le SIT' di persone informate della relazione extra-coniugale da costoro intrattenuta e di quanto osservato nella Armando poco prima della morte), se fossero state compiutamente e approfonditamente valutate, sarebbero state tali da dimostrare l'inconciliabilità tra la condanna pronunciata nei confronti della Cusín e l'assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati e, comunque, l'erroneità di quanto accertato nel giudizio celebrato nei confronti della condannata istante.4.

Con requisitoria in data 15 dicembre 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Pasquale Fimiani, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. La Corte di appello di Trento ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Venezia il 9 maggio 2014 (irrevocabile il 7 gennaio 2016), di conferma della condanna in primo grado inflitta a Cusin Alessandra per l'omicidio di Armando Maria Gabriella, statuendo: I.) che la nuova istanza di revisione costituiva la 'sostanziale reiterazione' di altra già proposta e dichiarata inammissibile; II.) che non vi era contraddizione tra la decisione di condanna della Cusin e la decisione di assoluzione dei coimputati Montanaro, Cozzulla e Versaci, pronunciata con sentenza n. 2 del 2017 dalla Corte di assise di Verona, irrevocabile 1'8 maggio 2018, perché non vi era incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento dell'una e dell'altra decisione, riposando, piuttosto, la loro difformità:

«sulla diversa valenza probatoria delle dichiarazioni rese contra sé rispetto a quelle rese contra alios», ossia essendosi attribuita alle dichiarazioni della Cusin:«valenza probatoria piena in quanto rese contra sé e valenza probatoria semiplena in quanto rese contra alios»: tanto avendo comportato che, in mancanza di riscontri esterni, queste, nel processo a carico dei correi, non erano state ritenute sufficienti a sostenere una pronuncia di loro colpevolezza (pagg. 4 e 5 ordinanza impugnata); III.) che le dichiarazioni autoaccusatorie della Cusín, oggetto di intercettazione ambientale e corroborate dalle dichiarazioni rese dall'ex compagno Franco Mauro, non avevano trovato oggettiva smentita nei fatti accertati nel processo celebrato a carico dei coimputati, ciò (ossia la loro oggettiva smentita) non potendosi inferire dalla circostanza che le propalazioni della Cusin circa il ruolo dei correi non avesse trovato conferma;

IV) che, dunque, la messe di pretesi elementi di novità addotti a sostegno della nuova istanza di revisione altro non era che un espediente per rimettere in discussione, mediante un'alternativa lettura delle prove, la valutazione delle stesse siccome cristallizzata nelle sentenze di merito pronunciate nei confronti della Cusin e coperte dal giudicato.

2. Tanto riportato del provvedimento impugnato, è di lapalissiana evidenza come con le illustrate rationes decidendi la ricorrente non si sia affatto criticamente confrontata, da ciò derivando l'inammissibilità delle doglianze articolate a cagione della loro aspecificità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, P.v. 253849).2.1. Quanto al profilo dell'essere, quella di cui al presente giudizio, una 'sostanziale reiterazione di altra istanza di revisione proposta nel 2019', devesi rilevare l'inammissibilità della censura sollevata al riguardo, giacché proposta senza assolvere all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, che avrebbe imposto alla ricorrente di suffragare il proprio assunto mediante l'allegazione della precedente istanza dì revisione, onde consentire a questa Corte di verificarne la diversità rispetto a quella dichiarata inammissibile con l'ordinanza in verifica. 2.2.

Sul versante della prospettata incompatibilità tra la sentenza di condanna della Cusin e quella di assoluzione dei concorrenti, in disparte il già enucleato difetto di specificità della relativa censura,va rilevata la manifesta infondatezza. La questione sul punto è stata, infatti, formulata senza tener conto della pacifica ermeneusi secondo cui, in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod.proc.pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra ì fatti storici su cui queste ultime si fondano (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Rv. 259449; conf.

Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016 - dep. 21/02/2017, Rv. 269757), con la conseguenza che non ricorre il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici (Sez. 5, n. 3914 del 17/11/2011 - deo. 31/01/2012, Rv. 251718; conf. Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Rv. 259804). Donde, dovendo gli elementi in base ai quali chiedere la revisione essere tali tali da dimostrare, se accertati, che il condannato era da prosciogliere (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016 - dep. 21/02/2017, Rv. 269757) e non essendo in tal senso connotati quelli posti a sostegno dell'istanza formulata nell'interesse di Cusin Alessandra, va da sé che quest'ultima correttamente è stata dichiarata inammissibile. 2.3.

In ordine all'aspetto delle prove nuove, suscettibili, ex art. 630, comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., da sole o unitamente a quelle già valutate, di ribaltare il giudizio dì colpevolezza a suo tempo pronunciato (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273028), va riconosciuto che i rilievi sul punto, oltre ad essere inammissibili per il loro articolarsi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748; Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013 - dep. 19/02/2014, Rv. 259063), sono manifestamente infondati.

Vige, in effetti, in materia, il pacifico principio di diritto, con jfi quale la ricorrente non si è affatto confrontata, secondo cui, in tema di revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3 3, n. 34970 del 03/11/2020, Rv. 280046; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071).

Ne viene che, anche sotto questo profilo, l'istanza di revisione presentata nell'interesse di Cusin Alessandra è stata dichiarata inammissibile, giacché volta non solo ad una non consentita rivalutazione delle prove già esaminate nel processo celebrato a suo carico, ma, addirittura, ad una rivalutazione del fatto.

3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammend