Cassation partially allows appeal against preventive measure, annulling only the mafia category while rejecting the health risk claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal against a preventive measure imposing special surveillance and residence obligations on the defendant. The appellant argued that the appellate court erred by relying on old crimes and a pending trial to establish health risk, violating the principle of devolution. The court rejected this argument as it contradicted the clear facts of recent convictions and pending charges but annulled the specific finding of mafia category risk due to lack of public prosecution appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 comma 2 d.lgs. 159/2011; Art. 1 comma 1 lett. c) d.lgs. 159/2011: The appeal against preventive measures is admissible only for legal violations, excluding attacks on the merits; however, the appellate court cannot independently add criminal categories without public prosecution appeal, violating the principle of devolution.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RASPATELLI GIACOMO nato a ALTAMURA (ITALIA) il 19/09/1984 avverso il decreto del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato limitatamente al riconoscimento della categoria criminologica di cui alla lettera b) dell'art. 1 del codice antimafia ed il rigetto, nel resto, del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte di appello di Bari, che ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Giacomo Raspatelli avverso il decreto del Tribunale della stessa città che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza perché ritenuto iscrivibile nella categoria di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), dlgs. 159 del 2011, siccome resosi responsabile di reati in materia di stupefacenti e, pertanto, essendo pericoloso per la sanità pubblica.
2. Contro l'anzidetto provvedimento, Raspatelli ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta un unico motivo, che lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Si contesta nel ricorso l'enunciato del provvedimento impugnato secondo il quale il ricorrente registrerebbe precedenti successivi al 2017. Il giudizio sulla pericolosità — si legge nell'impugnativa — non può fondare semplicemente sulla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, ma occorre l'assiduità del soggetto nel compimento di detti reati. Non si può fondare un giudizio di pericolosità su due reati commessi venti anni or sono e su un unico procedimento ancora sub iudice. Violerebbe il principio devolutivo la circostanza che la Corte di appello abbia ritenuto, a sostegno della conferma del decreto di prime cure, anche l'ipotesi di pericolosità di cui all'art. 1, lett.
c) d.lgs. 159 del 2011.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato limitatamente al riconoscimento della categoria criminologica di cui alla lettera b) dell'art. 1 del codice antimafia ed il rigetto, nel resto, del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Il Collegio ricorda che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett.
c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tesi ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito.
2. Ciò posto, il ricorso è inammissibile non solo quando denunzia, expressis verbis, manifesta illogicità della motivazione (vizio radicalmente escluso dal giudizio di legittimità in tema di prevenzione), ma anche quando rivolge una critica del tutto assiomatica al giudizio di pericolosità del proposto che si legge nel decreto impugnato, adducendo circostanze di fatto quanto alla risalenza dei precedenti che sono in aperto contrasto con quanto è scritto nel provvedimento della Corte di appello e nel decreto di primo grado. La Corte territoriale, infatti, ha rimarcato che Raspatelli è imputato per uno spaccio di droga del 16 novembre 2017, nonché per spaccio di droga, associazione mafiosa e finalizzata al traffico di stupefacenti commessi nello scorso decennio con permanenza (reato per cui, dal decreto di primo grado, si evince l'esecuzione di ordinanza cautelare il 15 novembre 2019) e che è stato condannato in primo grado per spaccio commesso il 9 ed il 10 novembre 2019, reato per il quale è detenuto.
Da questi precedenti penali e carichi pendenti, il Collegio di appello ha tratto la dimostrazione che si tratti di un soggetto attualmente pericoloso per la sanità pubblica, perché dedito al traffico di stupefacenti. Si tratta di una motivazione corretta in diritto, che non presta il fianco alle critiche del ricorrente, il quale, peraltro, ha sviluppato proposizioni critiche del tutto assertive.
3. Il ricorso è, invece, fondato quando denunzia la violazione del principio devolutivo, perché la Corte di appello, senza che vi fosse impugnativa della parte pubblica, ha affiancato alla categoria di pericolosità già individuata dal Tribunale quella di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) — quella di cui all'art. 1, lett.
b) codice antimafia, sostenendo che il proposto fosse pericoloso anche perché vive abitualmente con i proventi dell'attività delittuosa. Quanto a quest'ultima notazione, dunque, il decreto impugnato va annullato senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla ritenuta categoria di cui alla lettera b) dell'art. 1 dlgs n. 159/2011. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 15/6/2021.